Il Comune chiuda con SIAM alla fine dell’anno di contratto

Servizio idrico a Siracusa, cronistoria e prospettive. L’art. 4 comma 3 della legge regionale di riordino dice che la gestione “è di prevalente interesse pubblico e non riveste carattere lucrativo. Per tale ragione, può essere affidata… ad enti di diritto pubblico”

 

L’affidamento del servizio idrico a SAI8 fu disposto il 9 febbraio 2008, a seguito di una gara poi giudicata illegittima da una sentenza del CGA.

Nel quarto punto del suo programma elettorale Giancarlo Garozzo assunse un solenne impegno per la ripubblicizzazione del servizio. Divenuto sindaco di Siracusa, ebbe la possibilità di gestire pubblicamente il servizio idrico, grazie a tre circostanze favorevoli:

a)       la revoca della concessione a SAI8 da parte del commissario Buceti (delibera cui sono riprese

le valide motivazioni ripetutamente segnalate dalla Civetta e qualcuna in più, individuata dal coraggioso e valido funzionario);

b)       il successivo fallimento della SAI8, forse architettato come exit strategy;

c)       il varo della legge regionale Vinciullo-Di Marco, n. 693 approvata il 6 maggio 2014, grazie alla quale i Comuni dell’ATO siracusano venivano «autorizzati a gestire direttamente, in forma singola o associata, il servizio idrico». Tale legge consentiva ma non imponeva il ritorno alle gestione pubblica. Infatti recitava: «I comuni dell’Ato idrico di Siracusa che hanno consegnato gli impianti alla società di gestione, dichiarata fallita, possono richiedere alla curatela fallimentare la restituzione degli impianti dati in affidamento».

L’amministrazione guidata da Garozzo (adducendo la motivazione della difesa del posto di lavoro di una parte dei lavoratori, la mancanza di una legge regionale di riordino dell’intero settore e l’impossibilità di assumere nuovo personale per il patto di stabilità) optò invece per l’affidamento a una nuova società privata mediante una gara contestatissima, sulla cui regolarità nutriamo (non solo noi) profondi dubbi.

Fu scartata dall’amministrazione l’ipotesi di soluzione suggerita da Marziano, divenuto sostenitore della gestione pubblica: «… i sindaci posso tornare serenamente alla gestione pubblica dell’acqua perché ci sono norme specifiche che consentono, durante il trasferimento di azienda, di poter acquisire il personale considerandolo non nuova assunzione». La norma cui faceva riferimento il Marziano, convertitosi alla gestione pubblica, era, se non andiamo errati, l’art. 2112 del Codice Civile, modificato dall’art. 47 della legge n. 428/90 e dall’art.1 del decreto legislativo n. 43/2001.

Il sindaco Garozzo preferì dare ascolto ad altri consigli: «I legali che ci stanno accompagnando nella trattativa ci hanno più volte spiegato che l’articolo 2112 del codice civile non è applicabile alla pubblica amministrazione anche perché incompatibile con l’articolo 97 della Costituzione che prevede l’assunzione per concorso». A suo avviso, la violazione di tale articolo e lo sforamento del patto di stabilità, oltre a rendere nulle le assunzioni, avrebbero esposto gli amministratori al giudizio della Corte dei conti.

Non ci risulta che sia stata presa in considerazione (per una verifica delle sua realizzabilità e per la salvezza dei posti di lavoro) l’ipotesi suggerita dalla Civetta: invitare i lavoratori ex SAI8 (tutti i veri lavoratori, in quanto eventuali dipendenti fittizi sarebbero stati esclusi dai loro stessi colleghi) a costituirsi in cooperativa; affidare ad essa lo svolgimento (per esternalizzazione provvisoria) di meri compiti esecutivi, riservando al Comune la gestione pubblica del servizio. Successivamente un concorso avrebbe potuto forse prevedere, nel rispetto della legalità, eventuali premialità per gli addetti già in servizio come componenti della cooperativa. Se realizzabile, l’ipotesi avrebbe potuto salvaguardare opportunità di lavoro per un numero anche maggiore di ex dipendenti, mediante formule di part-time e di turnazioni studiabili all’interno della cooperativa. Senza porre in atto discriminazioni tra lavoratori ex Sogeas ed ex SAI8. E forse la soluzione della cooperativa avrebbe anche potuto rendere possibile una valutazione in itinere dei singoli lavoratori, per l’attribuzione di un punteggio da far valere, ove possibile, in sede di successivo concorso.

Non è accaduto nulla di tutto questo. Forse il suggerimento sarà apparso non realizzabile. O forse non sarà risultato funzionale ad altri intenti. Fatto sta che l’amministrazione optò per l’affidamento del servizio idrico ad una nuova società privata mediante una gara contestatissima, sulla cui regolarità nutriamo (non solo noi) alcuni dubbi. Amen.

Ma fu precisato che la gestione, coerentemente con quanto definito nel bando di gara, sarebbe durata solo un anno (rinnovabile fino a un massimo di altri due successivi). E fu precisato che si sarebbe trattato di una fase intermedia, preludente ad una gestione finalmente pubblica: «Si chiude una fase emergenziale, che dura dal 19 giugno, durante la quale i servizi di erogazione dell’acqua e di smaltimento dei reflui sono stati non solo assicurati ma per certi versi anche migliorati. Adesso se ne apre un’altra che sarà sicuramente più stabile e che ci porterà alla gestione pubblica dell’acqua». Che i servizi siano migliorati forse ci sarà sfuggito. Che la situazione ci porti verso una gestione pubblica lo desideriamo ardentemente. E crediamo che ora nessuno possa più trovare alibi o nascondersi dietro un dito.

Adesso, la legge regionale di riordino dell’intero settore idrico c’è. Essa stabilisce all’art. 4 comma 2: «La disciplina dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato è di prevalente interesse pubblico e non riveste carattere lucrativo. Per tale ragione, può essere affidata dalle Assemblee Territoriali Idriche, di cui all’articolo 3 comma 2, ad enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende speciali consortili, consorzi tra comuni, società a totale partecipazione pubblica, a condizione che i comuni, che compongono le Assemblee, esercitino nei confronti dei soggetti affidatari un controllo analogo».

Stabilisce inoltre (Art. 4, comma 3, lettera b) che «il contratto di affidamento sia risolto di diritto, ove il servizio venga interrotto per più di quattro giorni e interessi almeno il 2 per cento della popolazione, fermo restando che, ove qualsiasi interruzione anche di diversa natura si protragga per più di un giorno, l’affidatario è tenuto al pagamento di una penale di importo non inferiore ad euro 100.000 e non superiore ad euro 300.000 per giorno di interruzione. Le fideiussioni definitive del contratto di affidamento devono garantire l’ipotesi di pagamento della penale di cui alla presente lettera».

L’articolo 11 della stessa legge regionale stabilisce, infine, che «in relazione al livello di qualità della risorsa idrica, ovvero nei casi in cui la stessa non è utilizzabile per fini alimentari, la tariffa è ridotta in una misura pari al 50 per cento». Ci pare che l’acqua erogata a Siracusa non abbia le caratteristiche richieste dalle norme previste per l’utilizzabilità a fini alimentari. I livelli di conduttività da noi rilevati superano di gran lunga i limiti consentiti. Aspettiamo conferma dai dati ufficiali. Alla luce dei quali, SIAM dovrebbe fare i conti con la situazione che deriverà dalle tariffe esigibili, che andranno tutte ricalcolate almeno a partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale (quello successivo alla data di pubblicazione). Per la cronaca, la legge è stata pubblicata sulla gazzetta regionale del giorno 11 agosto 2015. Ma c’è anche la possibilità che i cittadini chiedano di far valere la preesistente normativa (riferita nell’articolo pubblicato nel precedete numero) che già stabiliva la riduzione del 50% delle tariffe per forniture di acqua non potabile.

A nostro avviso, il contratto stipulato tra il Comune e SIAM dovrà essere risolto al termine del primo anno di affidamento in quanto il Comune non può più invocare l’assenza di una legge di riordino del settore per giustificare una eventuale proroga di altri due anni. Ove tale proroga dovesse essere concessa (cosa che non auspichiamo affatto!), il Comune dovrebbe imporre la modifica del contratto per adeguarlo alle condizioni previste dalla legge regionale già in vigore: penale da pagare in caso di disservizio e relativa fideiussione. La qual cosa renderebbe meno appetibile per SIAM la prosecuzione del rapporto.

Noi riteniamo che l’amministrazione dovrebbe affrettarsi a dare attuazione alla legge regionale e, in ottemperanza ad essa, a predisporre subito gli atti per la costituzione di una azienda speciale o di una azienda speciale consortile. Il sindaco non avrà nulla da temere in relazione al patto di stabilità. La legge regionale è chiara:« La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari». Ergo, il bilancio del Comune non sarà aggravato di spese gestionali. L’azienda speciale (singola o consortile) si finanzierà mediante le tariffe. Provveda solo a fare in modo che essa sia gestita da poche persone, serie, oneste, disposte a lavorare per un trattamento contenuto e a farsi controllare mediante una anagrafe patrimoniale che preveda la trasparenza dei conti e depositi, personali e dei familiari.

Chiediamo troppo? O studi soluzioni efficaci per una gestione pubblica e trasparente del bene comune acqua. Non chiediamo nulla di più e nulla di meno. E gli ricordiamo che di ogni scelta dovrà rispondere ai cittadini. Non a consiglieri personali.

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