Relativo all’art. 5 della legge in itinere all’ARS sullo snodo centrale dell’individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali
Art. 5 (nella formulazione attuale)
Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali
1. Al fine della gestione del servizio idrico integrato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Autorità di Bacino Unica Regionale, sentita la competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana e l’Associazione dei Comuni Siciliani (ANCI), l’Assessore per l’energia e per i servizi pubblici individua, in un numero non inferiore a 5 e non superiore a 9, gli Ambiti Territoriali Ottimali tendenzialmente coincidenti con i bacini idrografici e nel rispetto della sostenibilità economico-finanziaria e tecnica, del numero di utenti serviti, delle risorse idriche, nonché dell’estensione territoriale e delle infrastrutture presenti nel territorio.
Nota di redazione: È prioritario rivendicare e difendere la competenza legislativa esclusiva in fatto di acque, riconosciuta dallo Statuto dell’Autonomia, avente rango costituzionale. La Corte Costituzionale dovrà salvaguardare tale prerogativa, non subordinabile a leggi ordinarie dello Stato. Tuttavia, ad evitare che interpretazioni strane possano comportare il rischio di un combinato legislativo con le norme renziane dello sblocca-Italia, è opportuno che la legge regionale in itinere consenta la formazione di tanti ATO quante potranno essere le aziende speciali comunali o consortili che i Comuni vorranno avviare.
A tal fine si suggerisce il seguente emendamento (o altro di tal fatta). Esso, infatti, consentirebbe comunque di evitare i rischi di accorpamenti delle gestioni esistenti (ai sensi delle norme introdotte dallo sblocca-Italia, che prevedono il gestore unico d’ambito e l’unificazione in capo al gestore che serva più del 25 % delle utenze).
EMENDAMENTO SUGGERITO:
Art. 5 – Ambiti Territoriali Ottimali
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Consigli Comunali e con delibera delle Amministrazioni Comunali, si costituiscono tanti ambiti quante sono le gestioni che si intendono mantenere o avviare tramite aziende speciali singole o aziende speciali consortili (formate da più Comuni liberamente associati). In luogo delle gestioni private esistenti, ove esse pervengano ad estinzione per scadenza, per fallimento, per motivata revoca della concessione o per qualsiasi altra causa, sarà possibile che i Comuni interessati costituiscano aziende speciali singole o consortili anche dopo la data sopra indicata. Ciascun ambito territoriale coinciderà con il territorio in cui il servizio sarà erogato dalle anzidette aziende speciali. Per le loro scelte organizzative i Comuni terranno conto delle infrastrutture presenti nel territorio, della loro opportuna o eventuale cogestione e della sostenibilità economica delle aziende speciali proposte, alle quali è fatto comunque obbligo di esercitare il servizio assicurando il pareggio di bilancio. I cofinanziamenti esterni saranno ammessi solo per la realizzazione, ove necessaria, di infrastrutture di particolare onere finanziario, realizzabili a carico della fiscalità generale o di fondi di sviluppo o di altre fonti di finanziamento possibili, nazionali e/o comunitari.

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