La regolazione dei profili formativi «è rimessa alle Regioni», ma Dio ci salvi dalla lentezza della burocrazia siciliana. Con questa “nuova” tipologia negoziale potranno essere assunti, in tutti i settori di attività, i ragazzi dai 15 ai 25 anni; e la durata del rapporto sarà determinata dal tipo di qualifica o diploma da conseguire
Il Dlgs di riordino dei contratti esaminato dal Governo riscrive la normativa sul contratto di apprendistato: è il primo i passo verso il modello duale tedesco. L’apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale sono strutturati in modo da coniugare formazione pratica effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta a scuola.
La norma sull’apprendistato introdotta dal “Job act”, dal nostro punto di vista, si può annoverare tra le luci del provvedimento: finalmente si unifica l’apprendistato per il diploma di scuola superiore con l’apprendistato per la qualifica e la specializzazione professionale, si esce cioè dalla pletora di norme complicate e diverse fra di loro che regolano lo stesso problema; si va verso un quadro unitario, tanto gestibile quanto chiaro, in cui scuole tecniche, scuole professionali ed imprese sono utilizzate, integrandole, nel percorso formativo delle giovani generazioni. Non più, quindi, solo scuola o solo lavoro; ma studio e lavoro come declinazione plurale della stessa azione formativa, laonde sarà necessario un decreto interministeriale per j definire i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato nelle scuole.
In questo quadro, gli studenti del quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali potranno stipulare contratti superiori a tre anni, per l’acquisizione di ulteriori i competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore, istruzione e formazione professionale»,
Con questa “nuova” tipologia negoziale potranno essere assunti, in tutti i settori di attività, i ragazzi dai 15 ai 25 anni; e la durata del rapporto sarà determinata dal tipo di qualifica o diploma da conseguire, ma, in ogni caso, non potrà essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma quadriennale professionale.
Restano ferme le quote di stabilizzazione (pari al 20%) di apprendisti per poterne assumere di nuovi; ciò per evitare il giochino, spesso usato dalle imprese, di allargare oltre misura il numero di apprendisti per pagare meno il lavoro.
Riteniamo, poi, opportuno che l’azzeramento dei contributi per i primi tre anni non venga esteso anche alle imprese sopra i 9 dipendenti poiché tale norma avvantaggerà le piccole imprese e le imprese artigiane, che costituiscono una delle risorse del Paese per l’innovazione. Inoltre, si faciliterà la flessibilità produttiva, in un periodo in cui le richieste del mercato cambiano rapidamente.
La regolazione dei profili formativi «è rimessa alle Regioni», e non potrebbe essere diversamente viste le loro attribuzioni costituzionali in campo di formazione professionale: per noi siciliani, vista la confusione e l’incompetenza più volte testimoniata dalla Regione, probabilmente, costituirà un disincentivo ad utilizzare questo tipo di contratto; riteniamo, in proposito, che sarebbe stato meglio affidare la formazione direttamente alle aziende, sia pure in collaborazione con le scuole, ma con responsabilizzazione esclusiva del datore di lavoro. Una volta definiti i profili formativi (Dio ci salvi dalla lentezza regionale) l’impresa dovrà sottoscrivere con l’istituzione formativa a in cui lo studente è iscritto, un protocollo che stabilirà il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro.
La formazione esterna all’azienda si svolge i nell’istituzione formativa e i non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno, del 50% per il terzo, il quarto anno e per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato i di specializzazione tecnica; per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo mentre per le ore di formazione a carico del datore è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Sia pure legato alla insopportabile sequela di passaggi obbligati, questo provvedimento comincia ad introdurre forme di flessibilità formativa finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani rendendoli più consapevoli nel “saper fare” .
Il giudizio sul “Job act “ che emerge da più parti è fortemente segnato da rigidità ideologiche, spesso pertinenti e giustificate dal punto di vista generale, ma tale rigidità non tiene conto della rivoluzione che, nella società globalizzata, ha subito l’economia ed il mercato. Queste norme da se medesime non creeranno lavoro, ma, se permetteranno di agganciare la ripresa (onestamente, alcuni segnali fanno ben sperare), probabilmente sterilizzeranno il rischio connesso alle assunzioni che il mercato del lavoro nel nostro paese contiene.
Veniamo da una stagione economica che non c’è più, e con le nuove sfide bisogna confrontarsi con strumenti nuovi: se questi saranno adeguati lo dirà il prossimo futuro. Se lo sviluppo del Paese prenderà la strada giusta si potrà rivedere la ”materia” introducendo ulteriori tutele a difesa del nostro welfare e dei diritti per le nuove assunzioni “rallentati” da questi provvedimenti; ma questo è problema futuro, adesso l’obiettivo è quello di aumentare l’occupazione per dare ai giovani risposte al loro “presente”.
Diamo atto al Governo di operare con coraggio in svariati settori della nostra organizzazione sociale; se le operazioni messe in campo sono quelle giuste lo vedremo, per adesso bisogna solo sperare. Ogni stroncatura pregiudiziale è, a nostro avviso, assolutamente prematura anche se sono assolutamente comprensibili le riserve e le preoccupazioni. Quello che è certo ed unisce tutti nel giudizio è che il Paese “ingessato” consegnato al ventesimo secolo non poteva più reggere.

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