15 cassintegrati creditori della CIR Componenti, azienda di Salvo Montagno, hanno adito la Cassazione: “Nei libri contabili gravi e sospette incongruenze”. Un gioco delle tre carte che penalizza fortemente i lavoratori che chiedono le loro spettanze
Sono 15 i lavoratori della CIR Componenti di Salvatore Montagno che, messi in cassa integrazione e licenziati tra il 2009 e il 2011 insieme ad altre decine di dipendenti, hanno deciso di portare fino in fondo il contenzioso con la società, rivolgendosi anche alla Corte di Cassazione per veder riconosciuti i loro diritti. L’azienda, che dall’86 ha occupato un’importante fetta di mercato nella produzione e vendita di porte di ogni tipo e fattura, a causa di difficoltà, anche creditizie, dovute alla generale crisi nel settore dell’edilizia, si è vista costretta ad avviare, nel marzo 2010, una procedura di concordato preventivo per evitare la dichiarazione di fallimento.
Un concordato accolto dal tribunale nel marzo 2010, ma che non ha convinto i lavoratori: troppi gli aspetti poco chiari, troppe le incongruenze presenti nelle scritture contabili.
L’opposizione al concordato, respinta prima dal Tribunale di Siracusa, poi dalla Corte di Appello di Catania, è stata da subito imperniata sulle evidenti anomalie riscontrabili nella stima dell’attivo e del passivo della società e sulla certezza che, con tali presupposti, sarebbe stato impossibile soddisfare le richieste tanto dei creditori privilegiati quanto dei chirografari.
Un debito reale nei confronti del Comune di Melilli di 305mila euro, e non di 13.600 come quello dichiarato, insieme ad un altro, di cui non si conosce l’ammontare, sicuramente rilevante. “Ma non ce n’è traccia, né nel bilancio della società né negli altri atti processuali” è il commento degli ex dipendenti nostri interlocutori. Il debito verso la Serit Sicilia ammonta invece a circa 6 milioni, e non a 3milioni e mezzo come da relazione della CIR, né risulta un qualche documento che attesti l’effettiva possibilità per la società di fruire, per sgravi fiscali, di una riduzione pari a 2milioni e 200mila euro. “E nessun cenno in alcuna parte di quelle agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute dalla CIR (un finanziamento di 2milioni e 400mila euro), somme che oggi, dato lo stato di dissesto e chiusura dell’attività, dovrebbero essere restituite, riducendo così ulteriormente le disponibilità per i creditori – si precisa -. Nella relazione contabile allegata alla proposta di concordato appare eccessivo ed anomalo il debito di 400mila euro previsto per le consulenze di alcuni professionisti e così i 350mila euro di crediti verso clienti risalgono a molti anni addietro e non sono quindi facilmente recuperabili”.
Quale causa rilevante della crisi aziendale, l’avvocato Marco Spadaro, commissario giudiziale, individua un eccessivo indebitamento (nei confronti di banche, fornitori, e quindi dell’erario e degli istituti previdenziali e di sicurezza sociale) anche conseguente ai cospicui investimenti effettuati nel tempo. Un trend in costante e preoccupante crescita: una perdita di 827mila euro nel 2008, con rimanenze finali pari a 4milioni, che nel 2009 schizza a oltre 6 milioni lasciando in cassa poco più di 600mila euro. Variazioni non convincenti per lo stesso commissario, che scrive: “Tenuto conto anche dei valori della produzione esposti nei suddetti bilanci, il valore delle rimanenze pari ad euro 4.141.121, non può ritenersi attendibile, e la perdita registrata nei suddetti ultimi due esercizi sociali potrebbe essere, quindi, superiore rispetto a quella indicata”. E aggiunge in altra parte: “Non può esserci alcuna certezza in merito alla misura della percentuale di soddisfacimento che ciascun creditore potrà ottenere, in esito alla procedura di concordato”.
E poi la stima di macchinari e attrezzature, “acquistati da circa 20 anni, ma rivalutati prima di essere deprezzati” commentano sarcastici i lavoratori (che en passant evidenziano anche l’assenza, tra i beni, di alcuni automezzi di cui la società disponeva).
152mila euro, ma su un elenco di strumenti ormai obsoleti, non più a norma, irrecuperabilmente danneggiati. Alcuni, per potere essere venduti, “dovrebbero prima essere bonificati per la presenza di elementi chimici cristallizzati con un costo di gran lunga superiore all’attuale loro valore di mercato. Senza la bonifica – scrive l’avvocato nel reclamo presentato alla Corte di Appello – non potrebbero essere venduti neanche a peso come ferro vecchio da rottamare”.
E ancora l’altra domanda: come si arriva alla valutazione complessiva dei beni della CIR, indicata dal ctu in 8.935.000 euro mentre la valutazione della società era stata di poco più di 10 milioni?
“Il capannone è privo dei sistemi di antincendio e di sicurezza e ha il tetto in lastre d’amianto; la palazzina degli uffici, all’atto della presentazione della proposta di concordato, era difficilmente alienabile in quanto occupata da altra società, e a deprezzare il valore degli immobili ci sono gli affitti”.
Infatti, un mese prima di cessare la propria attività produttiva, tutti i beni mobili e immobili della CIR vengono dati in affitto fino al 2019, con canone mensile di 11mila euro, alla ditta Porte & Arredi. Ma è la figlia di Montagno a detenere l’82% delle quote societarie, ed è della cognata il restante 18. E se di altri contratti di sub affitto di cui si suppone l’esistenza non c’è traccia negli atti del concordato, per certo, per un impianto fotovoltaico, l’area dei tetti risulta in concessione ventennale alla Eolo Energia.
Ancora una volta è già tutto nella relazione dell’avvocato Spadaro, “che poi però non si oppone al concordato preventivo” stigmatizzano i lavoratori. Scrive Spadaro: “L’esistenza dei contratti di locazione e la conseguente indisponibilità dei beni mobili ed immobili oggetto della cessione, per un così lungo periodo di tempo, pur non ostando alla vendita degli stessi, di fatto potrebbe incidere negativamente sul numero di potenziali acquirenti … con evidenti riflessi sui tempi della liquidazione e sul prezzo ricavabile dalla liquidazione degli stessi”.
“Come è possibile che la domanda di concordato preventivo sia stata accolta e omologata se è lo stesso commissario giudiziale a riconoscere come corrispondenti e veritieri i fatti posti a fondamento dell’opposizione proposta dai creditori oggi ricorrenti in Cassazione; a confermare che la gestione dell’azienda e delle sue attività è rimasta nelle mani delle medesime persone? Infatti la Porte & Arredi srl, che non svolgeva alcuna attività e tantomeno aveva capacità ed esperienze settoriali, con la sottoscrizione dei contratti di locazione, ha di fatto continuato l’attività della CIR stessa” si chiedono i lavoratori insieme al loro legale.
Quesiti legittimi e meritevoli di una spiegazione per la logica del comune cittadino, eppure non accoglibili per il Tribunale e non rilevanti per la Corte di Appello di Catania. La Corte, nel rigettare il reclamo dei lavoratori, dà un colpo di ramazza ad alcuni aspetti tecnici, su cui sorvoliamo, e ritiene che “correttamente il Tribunale di Siracusa ha escluso di potere effettuare controlli sulla convenienza economica del concordato in quanto la nuova legge fallimentare non prevede più, come nel passato, detta valutazione in relazione alle attività esistenti e all’efficienza dell’impresa se non in un caso, ossia quando, essendo previste diverse classi di creditori (la maggioranza delle quali abbia approvato il concordato), un creditore, appartenente ad una classe dissenziente, contesta la convenienza della proposta. Nel caso specifico – dice la Corte – né è stata prevista la suddivisione in classi né ci sono creditori dissenzienti”. La proposta “non è più tangibile” e gli opponenti avrebbero “ben potuto contestare rinunciando al privilegio e votando in senso contrario”.
Da qui, dunque, nel maggio 2012, il ricorso in Cassazione perché tutti, lavoratori e legale, sono convinti che “il Tribunale prima e la Corte d’Appello successivamente, ritenuto il ribadirsi delle opposizioni e comunque visto l’emergere di incongruenze, contraddizioni e fatti “sospetti”, avrebbero comunque dovuto effettuare un attento controllo ed esame sia sulla legittimità che sulla convenienza della procedura e non omologare o, quanto meno, successivamente procedere alla revoca del concordato”. Opinioni avallate da ampia giurisprudenza richiamata puntualmente dall’avvocato nel nuovo ricorso.
Ma la storia ha altri corollari.

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