“Se il dirigente generale dei BB.CC. in Sicilia è diventato presidente del consiglio di gestione della SPI il 22 luglio 2013, più di due mesi dopo la sanatoria, sarebbe un fatto grave.Scatterebbe l’inconferibilità prevista dal decreto 39 dell’anno scorso”
Il nuovo scandalo romano, la cupola mafiosa con diramazioni anche qui in Sicilia, riaccende il dibattito sulla corruzione in Italia, questione che ha tenuto banco anche a Siracusa in merito alla rimozione (in parte rientrata) dei dirigenti della Soprintendenza.
Al decreto anticorruzione n. 39 del 2013 si è infatti appellato il direttore generale regionale dei beni culturali Salvatore Giglione per procedere a una ‘doverosa’ rotazione, presunta come ha nei fatti dovuto riconoscere egli stesso facendo marcia indietro su due casi su tre (e anche il terzo, quello della dottoressa Alessandra Trigilia, a nostro avviso, è del tutto immotivato e chiede una ‘riparazione’).
Il governatore Crocetta, con una sua direttiva del 10 giugno del 2013, aveva esortato assessori e dirigenti generali ad attenersi rigorosamente a quelle norme nel conferimento degli incarichi tenuto anche conto degli “obblighi di autocertificazione dell’insussistenza di cause di incompatibilità”.
Ma la sussistenza di una norma non garantisce poi sulla sua effettiva applicazione o sulla certezza che sia applicata per tutti in modo univoco. Si direbbe infatti che il decreto 39/2013 in Sicilia abbia valore solo per alcuni, non per tutti.
In una situazione di inconferibilità (più che di incompatibilità) pare versi lo stesso Giglione il quale, prima della nomina a direttore generale dei beni culturali, fortemente voluta dall’assessore Furnari e non discussa dalla giunta regionale, dove sedevano i siracusani Sgarlata e Reale, ricopriva (e ricopre tuttora) la carica di presidente del Consiglio di Gestione della Società Patrimonio Immobiliare, una spa preposta all’attività di valorizzazione, trasformazione e commercializzazione del patrimonio immobiliare della Regione Siciliana.
Ne abbiamo parlato con l’ingegnere Roberto De Benedictis, ex deputato, per la sua esperienza delle dinamiche regionali.
Le risulta ingegnere una tale circostanza?
“È un fatto, ed è notizia che corre sul web, che il dottor Giglione sia presidente del Consiglio di Gestione della Società Patrimonio Immobiliare, cioè di uno dei suoi “organi amministrativi e di vertice”, come sono definiti nello stesso sito della società. Ma soprattutto che lo era anche al momento del conferimento del suo incarico come direttore generale dell’assessorato regionale dei beni culturali. Se è così, ci troveremmo di fronte alla incompatibilità prevista dal cosiddetto decreto “anticorruzione” che all’articolo 11, comma 1, lettera c, elenca fra i vari impedimenti a ricevere quell’incarico l’essere presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione, come è nel caso in specie”.
Tutti i dirigenti generali della regione che si trovano nella stessa situazione di Giglione (ad esempio, commissari nelle Province o con altre cariche nelle partecipate regionali), e che non sono pochi, obiettano che il cosiddetto “Decreto del fare” (in particolare l’articolo 29 ter introdotto dal legislatore nell’agosto 2013, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 69/2013), ha sanato tutti i doppi incarichi ricevuti prima dell’entrata in vigore del decreto n. 39/2013, e cioè il 4 maggio 2013. L’ingegnere Giglione, come si legge nel suo curriculum, ha ricevuto l’incarico di presidente della SPI la prima volta nel marzo 2010. Gli incarichi di gestione nelle SpA durano, di regola, per tre anni, quindi ne deriva che, sicuramente nel 2013, l’ingegnere deve aver ricevuto un nuovo mandato.
“E infatti – continua De Benedictis – si deve vedere quando l’ingegnere Giglione ha ricevuto l’incarico di presidente del consiglio di gestione della SPI. Dal sito della stessa società risulta che ciò è avvenuto il giorno 22 luglio 2013, cioè successivamente alla data ultima prevista per questa sorta di sanatoria, che come ha ricordato lei è quella del 4 maggio 2013. Se è così sarebbe un fatto grave”.
L’ingegnere Giglione ha ricevuto l’incarico di Dirigente Generale il 20 maggio del 2014 (Decreto del Presidente della Regione n. 3256). Quindi è a quella data che avrebbe dovuto attestare, nella sua autodichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità o inconferibilità, quale fosse la sua effettiva posizione, così come dal sito della SPI risulta che egli ha reso la sua dichiarazione anticorruzione alla SPI solo il 14 gennaio del 2014 e non al momento dell’incarico da Presidente del suo Consiglio di Gestione.
Cosa accadrebbe ingegnere De Benedictis se si scoprisse che Giglione ha ricevuto il nuovo mandato nella SPI dopo il 4 maggio 2013 e quindi non avrebbe potuto essere nominato il maggio scorso dirigente generale dei beni culturali essendo in situazione di inconferibilità dell’incarico?
“Lo stesso decreto 39/2013 sancisce in queste circostanze la nullità della nomina: in tal caso un esperto amministrativista, certamente meglio di me, saprebbe dire, proprio ai sensi del decreto anticorruzione, quali effetti giuridici avrebbero tutti gli atti emanati dallo stesso”.

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