Augusta, parcheggio Faro senza autorizzazione un attacco al PPP

Previsto in un’area d’interesse archeologico che nel Piano ha il livello di tutela 3, il massimo.  La Soprintendente vigili a che l’applicazione della norma non scivoli in interpretazioni soggettive

 

La Civetta di Minerva, 30 giugno 2017

L’allestimento di un parcheggio comporta una pesante variazione dello stato dei luoghi poiché comporta il livellamento della superficie, l’eliminazione della vegetazione costiera, lo spargimento di materiali inerti che, di conseguenza, comporteranno (per quanto tempo?) la sterilità del suolo. È inaccettabile che la Soprintendenza, l’ente preposto alla tutela, dica l’esatto contrario. È inaccettabile che sia proprio la Soprintendenza a dire che non necessita la sua autorizzazione, e non pretendere che venga applicato lo strumento di tutela e salvaguardia del territorio che essa stessa ha predisposto, ovvero il Piano Paesistico Provinciale (PPP).

Al Faro S. Croce vogliono realizzare un parcheggio in un’area d’interesse archeologico che nel PPP ha il massimo livello di tutela (3). Ne consegue che lì sono vietati tutti quei movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici del luogo. Il progetto del parcheggio quindi ha l’obbligo di essere sottoposto ad autorizzazione paesaggistica preventiva. La dott.ssa Rita Insolia, responsabile della sezione Beni paesaggistici della Soprintendenza, non può escludere l’obbligo di autorizzazione paesaggistica preventiva, non può omettere la tutela imposta nelle aree vincolate dal Piano paesaggistico vigente. La Soprintendente Rosaria Panvini vigili affinché l’applicazione delle norme del PPP non scivoli in una interpretazione soggettiva della sua collaboratrice.

La permanenza d’uso di un’area, quale la sosta delle auto, in assenza di regolamentazione preclude, rendendo sterili i suoli, la rinaturalizzazione di tali aree costiere, obiettivo prioritario del PPP ai fini della loro conservazione. L’apporto stagionale di inerti e la costipazione dei suoli altera significativamente gli ecosistemi costieri, rendendoli incompatibili con la crescita della vegetazione naturale.

Per escludere il sito dall’autorizzazione paesaggistica occorrerebbe una modifica delle prescrizioni del Piano, che finora non c’è stata. Vale pertanto la norma vigente: il progetto va preventivamente sottoposto ad autorizzazione paesaggistica preventiva al fine di applicare il piano paesaggistico. Anzi si dovrebbe valutare l’intervento anche sotto il profilo urbanistico: ovvero i lavori sono legittimi ai sensi della legge di inedificabilità della costa pari a 150 metri?

La realizzazione del parcheggio senza autorizzazione sarebbe un vero e proprio attacco al PPP e a tutto il territorio costiero, perché vanificando il controllo dell’ente di tutela, lascerebbe il via libera a Comuni e privati, che, senza bisogno di adottare preventivamente una variante urbanistica, potrebbero realizzare parcheggi costieri creando un pericoloso precedente che varrebbe le dimissioni della Soprintendente Panvini e della responsabile Insolia: le aree costiere verrebbero alterate, senza controllo della natura dei materiali (autoctoni o alloctoni) apportati per realizzare il sottofondo stradale, delle dimensioni dell’area, oltreché della destinazione d’uso in contrasto con la perimetrazione di area d’interesse archeologico.

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