Nella stipula del contratto di locazione tra le srl Panama e Geostudi, la Disciplinare non avrebbe “valorizzato la pur accertata intestazione del 95% delle quote di una di esse in capo all’incolpato” nonostante egli non svolgesse le funzioni di amministratore
La Civetta di Minerva, 27 maggio 2016
Contro la decisione della Sezione Disciplinare di revocare il trasferimento del dottor Musco, il Ministro della Giustizia ha presentato ricorso.
Secondo il Ministero è stato infatti un errore da parte del CSM negare l’esistenza di un obbligo di astensione per il magistrato. “La Sezione disciplinare ha omesso di considerare che i rapporti tra l’avvocato Amara e il dottor Musco erano connotati da risalente amicizia consistita in frequentazioni, amicali e scientifiche, nel tempo divenute via via più intense nonché da legami di natura economica accertati a partire dal 31 maggio 2011”. Infatti, in altra occasione, “per la prima e sola volta il 27 febbraio 2008”, il magistrato aveva ritenuto opportuno astenersi “dimostrando in tal modo di avere avuto la percezione, da quel momento, della doverosità dell’astensione…”.
E “non è rilevante – secondo il Ministero – che il contratto di locazione sia stato stipulato da due società aventi personalità giuridica autonoma, ovvero che non risulti l’esercizio da parte del dottor Musco delle funzioni di amministratore di una delle società, ma è rilevante che per una di esse il dottor Musco era socio al 95%… La Sezione disciplinare non spiega le ragioni per le quali la partecipazione ad una delle società non avrebbe potuto influire in alcun modo sulla configurabilità dell’interesse personale del magistrato“. Per quanto attiene poi al contratto di locazione “non è necessario uno specifico intento trasgressivo, ma è sufficiente l’adozione cosciente e volontaria dell’atto”.
Relativamente poi ai procedimenti per i quali la Sezione disciplinare esclude favoritismi nei confronti dell’avvocato Amara, “Il Ministero ricorrente sottolinea che, secondo giurisprudenza disciplinare e delle Sezioni Unite, è inconferente, contrariamente a quanto affermato in sentenza, il riferimento al “tenore delle determinazioni assunte dal magistrato nei procedimenti indicati nella imputazione”.
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In merito poi all’altro addebito disciplinare (quello relativo alla violazione delle disposizioni organizzative e tabellari della Procura in ordine all’assegnazione a se stesso di un procedimento in cui gli imputati avevano nominato l’avvocato Amara), il Ministero contesta che, come sostenuto dalla Sezione disciplinare, si trattava “di una prassi che autorizzava l’auto assegnazione in casi di urgenza” in quanto non provato; critica l’affermazione della Sezione disciplinare secondo la quale “un solo episodio di violazione delle disposizioni interne, purché privo del clamore esterno, sarebbe disciplinarmente irrilevante”; e infine afferma che la Sezione disciplinare non ha tenuto conto che “l’incolpazione di cui trattasi, come emergente dalle ordinanze cautelari della stessa Sezione disciplinare, riguardava tre procedimenti e non uno”.
Arriviamo così all’oggi, alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, la Corte suprema, che si è pronunciata appunto sul ricorso del Ministero.
Le Sezioni Unite non hanno accolto i motivi di censura del Ministero in relazione all’auto assegnazione del dottor Musco di un procedimento penale sia per l’assenza di reiterazione dell’illecito sia perché non è stato possibile “al fine dell’accertamento della reiterazione, fare riferimento ad episodi contestati in altro procedimento separato e sui quali non risulta vi sia stato accertamento da parte del giudice disciplinare”. Ma, a differenza di quanto si comprende leggendo alcune cronache odierne, ha condiviso con il Ministero le ragioni di opposizione alla decisione della Sezione disciplinare di annullare la misura cautelare nei confronti del magistrato.
Vero è che le Sezioni Unite non hanno cassato la decisione della Sezione disciplinare nella parte in cui essa ha escluso gli addebiti relativi all’obbligo di astensione del dottor Musco in quanto “il mero rapporto di amicizia tra il sostituto procuratore e l’avvocato, interessato a vario titolo ai menzionati procedimenti, rapporto al quale risultavano estranei interessi di natura economica, non era idoneo a determinare la sussistenza di un siffatto obbligo”, ma ha però ribadito con chiarezza che i magistrati, tutti, devono evitare “di ingenerare anche il solo sospetto di parzialità”.
In relazione ai procedimenti successivi alla stipula del contratto di locazione tra le predette società (la Panama e la Geostudi, ndr), i giudici della suprema corte evidenziano infatti che già le Sezioni Unite, con riferimento al dovere di astensione, hanno più volte affermato che l’art. 2, comma primo, lettera c), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, nel qualificare come illecito disciplinare la “consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge”, ritiene sufficienti, ai fini dell’integrazione dell’illecito, da un lato la mera consapevolezza, in chi agisce, della sussistenza di una situazione di fatto in presenza della quale l’ordinamento – al fine della tutela dell’immagine del singolo magistrato e dell’ordine di appartenenza nel suo complesso – esige che il magistrato non compia atti che possano ingenerare anche solo un sospetto di parzialità, e, dall’altro, l’adozione, cosciente e volontaria, dell’atto medesimo, pur versandosi in quella situazione. Viceversa la disposizione normativa richiamata non richiede – sotto il profilo soggettivo – uno specifico intento trasgressivo, tantomeno finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti, né la “coscienza dell’antigiuridicità” del comportamento integrante la violazione del precetto.
“Ciò evidenziato – scrivono i giudici – , quanto alla violazione di legge denunciata dal Ministero ricorrente, appare fondata la censura motivazionale nella parte in cui denuncia il rilievo della stipulazione del contratto di locazione, anche se le parti del rapporto erano costituite da due società aventi personalità giuridica autonoma, non essendo stata valorizzata la pur accertata intestazione del 95% delle quote di una di esse in capo all’incolpato, nonostante l’esclusione dell’esercizio da parte di quest’ultimo delle funzioni di amministratore della società medesima. Sì che appare necessaria una nuova valutazione della partecipazione ad una delle società del rapporto obbligatorio ai fini della configurabilità dell’interesse personale del magistrato“.
“Pertanto, rigettato il secondo motivo e in accoglimento del primo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Sezione disciplinare per nuovo esame”.

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