La Cassazione a Sezioni Unite accoglie parte del ricorso del Ministero della Giustizia e annulla l’assoluzione del pm rinviando a un nuovo esame della Commissione CSM
La Civetta di Minerva, 27 maggio 2016
“La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura per nuovo esame”. Chiude così la sentenza n.10502/16, depositata il 20 maggio scorso, con cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno parzialmente annullato, con rinvio, la decisione della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che aveva assolto il sostituto procuratore Maurizio Musco dalle imputazioni disciplinari a lui addebitate. Davvero un caso da manuale, questo, sulla schizofrenia della nostra giustizia: disciplinare, penale, amministrativa. In genere. E a leggere alcuni resoconti giornalistici la verità piuttosto che avvicinarsi si allontana a distanze astrali, tale è la confusione che viene ingenerata. Ci proviamo noi, dopo aver letto tutti gli atti, a sintetizzare le diverse fasi della complessa vicenda che ha, quale contesto, il caso gergalmente detto dei “veleni in procura”.
Come di certo si ricorderà, a seguito dell’inchiesta amministrativa voluta dall’allora Ministro di Giustizia a causa dell’esplodere a Siracusa del caso Procura alla fine del 2011, la stessa Paola Severino, esercitando l’azione disciplinare, aveva chiesto il trasferimento cautelare del magistrato ad un altro ufficio giudiziario.
Il 19 settembre 2012 infatti il dottor Musco veniva trasferito a Palermo, misura disciplinare che veniva riconfermata una prima volta il 7 marzo 2013 e una seconda il 5 giugno 2014, essendo state rigettate le relative istanze di revoca presentate dal magistrato.
Ma. parallelamente a queste vicende, la Procura della Repubblica di Messina avviava nei confronti dello stesso Musco (insieme ad altri) un procedimento penale solo per alcuni aspetti connesso a quello disciplinare. I due piani sono stati spesso confusi, e lo sono in queste ore, in alcuni resoconti della cronaca, ma invece essi sono da considerare, e sono, assolutamente separati: diverse in parte le circostanze, del tutto differenti i profili di valutazione, diversi ancora gli organi giudicanti. Il Ministero e il Consiglio Superiore della Magistratura per l’azione disciplinare, le autorità giurisdizionali, nei distinti gradi di giudizio contemplati dall’ordinamento, competenti per le vicende penali che vedono coinvolto il magistrato.
Dunque, premessi questi elementi indispensabili a una corretta comprensione dei fatti, ricordiamo che la Procura della Repubblica di Messina il 14 maggio 2013 ha chiesto il rinvio a giudizio del dottor Musco (più altri), in ordine ad alcune ipotesi di abuso di ufficio per comportamenti solo in parte coincidenti con quelli contestatigli in sede disciplinare. L’11 febbraio 2014 il gup di Messina ha emesso una sentenza di assoluzione, subito però impugnata dalla stessa Procura. La Corte di Appello di Messina, a seguito delle risultanze del processo penale, ha quindi condannato il magistrato a un anno e sei mesi di reclusione. Ovviamente il procedimento non è concluso perché i condannati hanno proposto ricorso in Cassazione e solo al termine del terzo grado di giudizio si potrà mettere la parola fine almeno a questa vicenda.
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Cosa è accaduto invece a livello disciplinare? Il 18 luglio 2014, la Procura Generale della Corte di Cassazione ha deciso di procedere a uno stralcio del più ampio procedimento disciplinare, del quale è stata disposta la sospensione proprio in attesa della definizione del procedimento penale, e la Sezione Disciplinare del CSM – immaginiamo in risposta a una nuova istanza del dottor Musco per la revoca del suo trasferimento a Palermo – è tornata a decidere solo su tre dei capi di incolpazione: l’avere violato, nell’esercizio delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, l’obbligo di astensione nella trattazione di procedimenti penali nei quali era coinvolto, in veste di difensore, l’amico avvocato Piero Amara; l’aver violato le disposizioni organizzative e tabellari della Procura assegnando a se stesso un procedimento in cui gli imputati avevano nominato proprio difensore lo stesso Amara; l’aver assunto le funzioni di amministratore di una società della quale, oltre ad essere socio per il 95% delle quote, risultava essere l’effettivo dominus. Determinante, in relazione ai rapporti d’affari tra magistrato e avvocato, quanto emerso dall’istruttoria: la stipula di un contratto di locazione, della durata di cinque mesi, tra una srl partecipata dal magistrato e dalla sorella (la Panama), e un’altra srl partecipata dall’avvocato e, anche in questo caso, dalla sorella (la Geostudi).
Ebbene, il 24 marzo 2015, la Sezione Disciplinare del CSM ha assolto il dottor Musco per “insussistenza degli illeciti disciplinari”, quelli per i quali era stato invece trasferito, e ha consentito il suo rientro nella sede di Siracusa.
Queste in sintesi le motivazioni dell’assoluzione: dalla “ipotizzata” relazione d’affari tra Musco e Amara e dalla “supposta corsia preferenziale” riservata al secondo non sono emersi vantaggi di alcun genere; per i procedimenti risalenti a un’epoca anteriore alla stipulazione del contratto di locazione, è stata esclusa la violazione dell’obbligo di astensione in quanto il mero rapporto di amicizia tra i due, nonostante l’avvocato fosse interessato a vario titolo a diversi procedimenti penali, non era idoneo a determinare la sussistenza di un tale obbligo né si sono evidenziati favoritismi; il contratto di affitto è intervenuto tra due società aventi personalità giuridica autonoma e non è risultata la prova dello svolgimento da parte di Musco dell’attività di amministratore della società Panama o tanto meno riscontri probatori tali da suffragare un intreccio d’interessi economici tra l’incolpato e l’avvocato; per quanto infine riguardava l’autoassegnazione di un procedimento nei quali era coinvolto, in veste di difensore, l’amico avvocato Piero Amara, secondo il CSM il dottor Musco non era a conoscenza che gli indagati sarebbero stati, poi, assistiti proprio dall’avvocato Amara.
Finiti qua i giri di valzer: neanche per sogno.

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