I sei quesiti di Legambiente al consulente nominato dal CGA per l’Open Land. Lievita da 380mila euro a 6 milioni la riprogettazione dei lavori per il centro

Per i consulenti dell’Associazione ambientalista è assolutamente necessario acquisire in originale i documenti che attestino l’eventuale danno subito dalla società per calcolare l’effettivo ammontare del risarcimento dovuto e chiarire ogni dubbio. Alcune richieste apparirebbero infatti prive di riscontri documentali oggettivi e il CGA non può non tenerne conto

 

Può essere utile, affinché chiunque possa farsi una propria ‘documentata’ opinione su quanto sta accadendo al CGA di Palermo, proporre i quesiti che Legambiente avrebbe posto al ctu Salvatore Pace se il CGA non avesse ritenuto impossibile, da un punto di vista procedurale, riaprire la discussione sulla perizia tecnica se non per la richiesta di acquisizione di alcuni documenti in originale “a supporto del pagamento di una penale contrattuale di 4 milioni di euro; la presunta perdita di un leasing che avrebbe obbligato la società a contrarre un mutuo (danno stimato in 6 milioni e 800 mila euro); il presunto aumento dei costi per la realizzazione dell’intervento (danno stimato in 5 milioni e 700 mila euro) (comunicato di Legambiente)”.

Secondo una delle versioni fornite all’indomani dell’udienza al CGA del 23 scorso, la nuova ordinanza dei giudici dovrebbe infatti fissare criteri specifici, ancora più dettagliati di quelli già indicati nel mandato per la consulenza, per finalmente avere risposte certe.

Un approfondimento della perizia redatta dallo stesso consulente nominato dal CGA, quindi.

In realtà, essendo, a quanto ci viene detto, le perplessità del giudice relatore collimanti nella sostanza con quelle di Legambiente e dell’avvocato del Comune di Siracusa, l’auspicio è che nella ‘nuova’ perizia sia possibile leggere risposte esaustive anche ai quesiti di seguito riportati.

Va dato però un chiarimento proprio sul primo quesito.

Se fosse vero ciò che hanno riportato alcune testate giornalistiche sugli esiti dell’udienza del 23, cioè che i giudici del CGA hanno intenzione di emanare un’ordinanza ‘parziale’ con ‘parziale’ risarcimento, proprio il quantum per la riprogettazione verrebbe considerato come accertato e costituirebbe la prima tranche di pagamento.

Ma a giudicare dai dubbi espressi da Legambiente, non sembra che anche su questo punto  tutto sia stato adeguatamente chiarito, anzi. In udienza, il legale del Comune Nicolò D’Alessandro ha infatti mostrato un documento, prodotto dalla stessa Open Land nel corso del giudizio avanti al Tar, in cui le spese per l’intera progettazione e la direzione lavori (quindi la riprogettazione ne costituirebbe solo una parte) ammontavano a soli 380mila euro: come è possibile che siano lievitate fino ai 7.700.00 della prima richiesta della società o anche ai 6.006.000 accertati dalla perizia del ctu? 

Ecco i quesiti

Riprogettazione o adeguamento del progetto iniziale

La sentenza n.73/2015 ha posto al consulente il seguente quesito:“Determini il consulente la spesa effettivamente sostenuta dalla società per l’affidamento di incarichi professionali di riprogettazione o adeguamento del progetto iniziale divenuti necessari a seguito del tardivo rilascio della concessione.”

Secondo Legambiente il ctu dovrebbe chiarire per quale motivo abbia modificato integralmente e sostanzialmente la propria posizione rispetto allo schema di relazione, e usato il criterio definito “della percentuale fissa sull’investimento” senza, piuttosto, richiedere (e far visionare anche ai consulenti di parte) gli incarichi professionali di progettazione o meglio di pura riprogettazione ingegneristico-architettonica,come espressamente indicato dalle sentenze 605/2013 e 73/2015.

Il ctu dovrebbe anche chiarire se ha verificato l’esistenza di contratti di affidamento di incarichi a professionisti abilitati alla riprogettazione, tenuto conto che la Erredi Consulting s.r.l. non ha la qualità di società di progettazione né può apprestare progettazioni di opere edilizie. E a tale ultimo proposito si chiede perché abbia adottato, quale principio per determinarela spesa effettivamente sostenuta”, i criteri di redazione del bilancio di esercizio, citando l’art. 2423 bis c.c. (senza oltretutto aver preso visione di alcun bilancio come espressamente richiesto da Legambiente) che non si occupa del concetto di spesa effettivamente sostenuta, categoria prevista dalle due pronunce con l’esclusivo intento di poter “…fornire in modo rigoroso la prova dell’esistenza del danno…”.

Penale contrattuale

Sempre nella stessa sentenza n. 73/2015 il Collegio ha statuito che la penale di 4 milioni di euro su un appalto del valore di 11 milioni “appare nel suo complesso potenzialmente esorbitante rispetto al prezzo originariamente pattuito.” La sentenza rilevava inoltre che “In ogni caso nei documenti allegati dalla ricorrente manca il riferimento alla clausola del contratto originario con la quale in via preventiva era stato determinato l’ammontare del risarcimento per ritardo o inadempimento dell’obbligazione.”

Poneva pertanto al consulente il seguente quesito:

“Determini il consulente la spesa effettivamente sostenuta dalla società per il pagamento di penali che l’impresa, in base alle obbligazioni contrattuali assunte, dimostra di aver pagato come diretta conseguenza del ritardo dei lavori dovuto al tardivo rilascio della concessione”.

Secondo Legambiente il ctu dovrebbe sia chiarire la ragione per la quale non si è tenuto conto del fatto che il contratto originario di appalto (depositato nel fascicolo di primo grado, e prodotto agli atti soltanto dal Comune resistente) non prevede nessuna penale, sia fornire precisazioni in ordine alla documentazione che egli ritiene di aver acquisito a dimostrazione del pagamento di detta penale per compensazione in riferimento all’effettiva esistenza dei crediti compensati. In ordine all’atto di transazione del 1 agosto 2012 prodotto dal consulente, per verificarne la coerenza ed effettività, appare altresì necessario non, come si è fatto, richiamare ma materialmente produrre alcune scritture ‘determinanti’ (il contratto del 24 agosto 2009, la scrittura del 25 agosto 2009, la scrittura del 29 gennaio 2010, l’integrazione del 10 novembre 2010 e la scrittura del 29 marzo 2012, mediante la quale deferiscono ad un collegio di consulenti, il Dr. Ripoli ed il Dr. Abbate, per procedere alla perizia dei danni, delle penali e dei crediti esistenti tra le parti, perizia che il ctu non ha ritenuto di acquisire).

Il CGA dovrebbe quindi chiedere al ctu in quale maniera ritiene di aver acquisito la dimostrazione della “spesa effettivamente sostenuta” con il pagamento di detta penale anche per compensazione di crediti realmente accertati ed esistenti.

Aumento dei costi per la realizzazione dell’intervento

Chiede Legambiente la ragione per la quale il ctu ha ritenuto di utilizzare il “Bollettino prezzi delle tipologie edilizie curato dal Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di Milano”, tenuto conto che la L.R. n.7/2002 all’art 14 e la successiva L.R. 12/2011, dispongono l’adozione del prezziario unico regionale, al quale sarebbe stato coerente riferirsi anche per omogeneità di valutazione; il motivo per il quale non si è attenuto per omogeneità di computo a tener conto del prezzo di contratto, unico valido riferimento per qualsiasi computo interno all’appalto conferito.

Canoni di locazione e oneri condominiali

E ancora, sulla base di quale considerazione gli operatori commerciali avrebbero dovuto corrispondere canoni di locazione previsti da contratti di locazione (ovvero concludenti intese) aventi data certa anteriore al 17 ottobre 2012 senza che, da tali documenti (dei quali si sconosce del tutto la divisa), emergesse l’obbligo di corrispondere canoni nel periodo dal 10.10.2009 al 30.11.2010?

In ordine a quale circostanza il ctu ha valutato l’esistenza del danno per lucro cessante quando, ad oltre quattro anni dal rilascio della concessione, tutti quei contratti e candidature sono divenuti inefficaci per mancato avvio sino ad oggi dell’esercizio commerciale?

Danno da perdita di finanziamenti

Come è stata accertata la perdita del leasing immobiliare, tenuto conto che agli atti risulta soltanto una generica documentazione di richiamo, mentre non risulta acquisita l’istruttoria o la delibera di approvazione presso la Società stessa IngLease SpA del finanziamenti?

Occorrerebbero anche chiarimenti su quanto asserito dal ctu in ordine ai versamenti in conto capitale che, da lui stesso, vengono considerati irripetibili come se fossero versamenti in conto aumento capitale senza tener conto di quanto disposto dal principio contabile OIC n.28, e dall’art. 2431 c.c. che dispongono esattamente il contrario; e ancora sulle motivazioni tecniche in ragione delle quali il ctu possa ritenere che il conferimento immobiliare e gli apporti di equity rappresentino un danno da perdita patrimoniale considerato che il patrimonio netto della società Emmea è di gran lunga superiore al conferimento ricevuto da Open land, e perché non abbia ritenuto di verificare i bilanci delle due società.

Infine, per quanto riguarda gli interessi legali, si chiede che il ctu fornisca chiarimenti in ordine alle effettive erogazioni correlate al mutuo concesso da Irfis. Ciò al fine di meglio definire la natura degli interessi legali utilmente computabili sul mutuo in questione per il periodo oggetto d’indagine.

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