CGA: il megastore “non era assentibile”. Commessi errori marchiani

Sulla vicenda Open Land il Comune ha inanellato scelte incompetenti che ora saranno i cittadini a pagare. Open Land ha diritto al risarcimento dei danni patiti ma non certo i 36 milioni chiesti. Quale danno per il fermo lavori, se nella sentenza si scrive: “…in sostanza non sono mai stati sospesi”?

Mettiamola così. L’amministrazione comunale ha fatto tutto da sola e si è data la zappa sui piedi, anzi l’ha data sui piedi dei Siracusani dal momento che saranno chiamati loro, noi, a risarcire l’Open Land. Certo non i 36 milioni chiesti dalla società ma una bella somma comunque. Il danno e la beffa dal momento che in tutta questa annosa vicenda un dato è certo, e lo ribadisce lo stesso CGA in questa sua ultima sentenza di ottemperanza: “l’intervento edificatorio, alla luce della pertinente normativa urbanistica, non era assentibile” (in altri termini l’opera non poteva essere realizzata), con buona pace dei tanti commentatori che si sono sempre dannati per dimostrare il contrario, urlando ai quattro venti che la richiesta di abbattere la Fiera del Sud per costruire il nuovo centro commerciale fosse del tutto legittima. Falso.  

La verità è invece la concatenazione di errori marchiani commessi dagli uffici.

Prima, sebbene con modalità che non sono state chiarite e che a questo punto, purtroppo, mai lo saranno, si è lasciato che sulla istanza a costruire, presentata dalla società nel 2009, si formasse il silenzio assenso (diversamente il Tar di Catania, in primo grado, aveva ritenuto che non si fosse formato). Poi si è cercato di negare l’autorizzazione edilizia piuttosto che opporre, come sarebbe stato possibile, l’atto di autotutela necessario per ‘caducare’ (rendere nullo) il titolo tacito. E così, “preso atto della successiva scelta del Comune di rilasciare il permesso” (scrivono i giudici amministrativi), la società ha diritto al risarcimento dei danni patiti.

Viene facile chiedersi se nei meandri della giurisprudenza non si possa individuare la strada per un’azione risarcitoria dei cittadini nei confronti del funzionario o dei funzionari responsabili, all’epoca, di tale disastro. Se non possa la stessa amministrazione promuovere un’azione di rivalsa nei confronti di chi non è stato in grado di esercitare, con competenza e professionalità, le proprie funzioni. O anche, che cosa ne pensi la Corte dei Conti di un tale danno erariale.

Ma, obtorto collo, a noi non rimane che capire quale sia l’entità del risarcimento per il periodo che va dal 10.10.2009 al 30.11.2010, con due domande preliminari. La documentazione attestante i danni patiti dalla Open Land non avrebbe dovuto essere prodotta già per il primo grado di giudizio? E in secondo luogo: di quali danni parliamo?

Nel decifrare il linguaggio inutilmente criptico dei giudici qualche perplessità in effetti sorge. Si ribadisce che la sentenza di cognizione (la prima del CGA) ha riconosciuto alla società il diritto al risarcimento dei danni “in linea generale derivanti dal mancato riconoscimento comunale del possesso, da parte di Open Land, del titolo tacito per il periodo che va dal 10.10.2009 al 30.11.2010”.

Da tale periodo, differentemente da quanto ritenuto dal legale del Comune, secondo il CGA non può essere detratto il periodo in cui i lavori sono stati sospesi per adeguamento alle prescrizioni della Soprintendenza, impartite con la nota del 26.2.2010. Ciò in quanto, in realtà, alla diffida della Soprintendenza non ha mai fatto seguito un ordine di sospensione dei lavori “i quali in sostanza non sono mai stati sospesi”. E più avanti sottolineano i giudici: “Resta per converso impregiudicato l’effetto che la attestata prosecuzione dei lavori anche nel periodo di carenza del titolo potrebbe spiegare sotto il diverso profilo della causalità giuridica (e cioè del nesso tra evento e danni) in sede appunto di delimitazione dell’area del danno risarcibile come conseguenza concreta e diretta dell’evento dannoso. Ciò chiarito…” Chiarito ci sembra una parola non proprio adatta: lo stile è così involuto e contorto, complice anche la totale assenza di punteggiatura, che il concetto si perde.

Noi comprendiamo due dati che riteniamo essenziali. Il primo è l’attestata prosecuzione dei lavori anche nel periodo di carenza del titolo; il secondo, che il risarcimento è, dovrebbe essere, relativo solo agli eventuali danni connessi al tardivo rilascio dell’autorizzazione edilizia. Se è questa la corretta interpretazione, perché mai i giudici, che hanno dichiarato che i lavori di fatto non sono mai stati sospesi, continuano a parlare di ritardo dei lavori nei quesiti posti al ctu?

Attendiamo lumi e intanto passiamo nello specifico ai compiti che il CGA ha assegnato al ctu prescelto: il commercialista Salvatore Pace, già consulente presso la Procura della Repubblica di Siracusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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