Comincia con un contenzioso pesante la nuova gestione del servizio idrico integrato. Da una parte la Siam, gestore uscente, e dall’altra Aretusacque, gestore entrante. In mezzo l’Ati (Assemblea Territoriale Idrica composta da quasi tutti i comuni della provincia) la quale, con delibera del 13 dicembre 2025 della commissaria Rosaria Barresi, ha azzerato la richiesta di 21 milioni presentata da Siam quale valore di subentro dovuto da Aretusacque. Addirittura secondo l’Ati la Siam dovrebbe rifondere circa 200 mila euro. Un divario enorme, inverosimile, che avrebbe consigliato alle due società di sedersi intorno ad un tavolo per trovare una soluzione di buon senso.
La Siam ha presentato ricorso al Tar chiedendo l’annullamento della delibera Ati avente ad oggetto “Determinazione in merito al valore residuo provvisorio da riconoscere al gestore uscente”. L’udienza è stata fissata per il 5 maggio.
La vicenda è tecnicamente e giuridicamente molto intricata e pertanto cercheremo di mettere in luce i punti principali del contenzioso con un linguaggio il più possibile semplice. A tal fine bisogna partire dalla concessione del servizio idrico, affidato, a seguito di gara, dai Comuni di Siracusa e Solarino alla Siam nel 2015.

La tariffa applicata da Siam agli utenti è quella posta a base della gara e inserita nel contratto di concessione. La concessione viene poi prorogata agli stessi patti e condizioni con ordinanze extra ordinem (cioè senza gara) fino al 31 marzo 2018. Nel frattempo viene indetta, nel 2017, una prima gara ponte e successivamente, nel 2021, una seconda. Ad aprile del 2018 Siam avanza richiesta di aggiornamento tariffario tramite Ati che la trasmette all’Arera (Autorità di Regolazione Energia, Reti, Ambiente) la quale non si pronuncia espressamente consentendo la formazione del silenzio assenso. Anche questa volta la concessione viene prorogata, nelle more dell’approvazione del Piano d’ambito, agli stessi patti e condizioni con ordinanze extra ordinem. Seguono altre richieste di aggiornamento tariffario per gli anni 2020/2021, 2022/2023 e 2024/2025 che si concludono tutte con esito positivo.
Pertanto la tesi secondo cui la tariffa riscossa dalla Siam non sarebbe mai stata verificata o approvata o non sarebbe conforme ai criteri previsti dall’Arera è per i legali di Siam infondata per la semplice ragione che è stata sempre approvata prima dal Comune e poi dall’Ati dal momento della sua istituzione, mentre gli aggiornamenti tariffari sono stati approvati dall’Ati esplicitamente e dall’Arera per silenzio assenso.
A tale proposito viene riportato nel ricorso l’esito di una verifica effettuata sulle tariffe dal Comune di Siracusa su richiesta dell’Ati. Palazzo Vermexio chiarisce, in data 24 settembre 2025, di “aver provveduto verificando la corretta applicazione delle tariffe approvate durante la gestione del servizio idrico, specificando che l’approvazione delle tariffe, in ragione della normativa di riferimento (metodo tariffario Arera) che regola la materia, è stata determinata per competenza dall’ente d’ambito e dall’Arera”.
Ciò nonostante l’Ati non esita a sferrare un durissimo colpo alla determinazione del valore di subentro da riconoscere a Siam. Ed è proprio sulle tariffe e sui conguagli tariffari che si abbatte la scure della commissaria Barresi, la quale contesta l’inclusione nella tariffa del 2016 di una componente di costo (OpexEnd) ritenuta non conforme con la metodologia tariffaria di Arera. Sulla base di questo assunto, scorpora l’importo dell’ OpexEnd dalle tariffe applicate nei dieci anni precedenti, disconoscendo 15 milioni di euro a Siam.
Poteva farlo? Assolutamente no, dicono i legali di Siam, per due motivi fondamentali. Il primo è che la commissaria Barresi non poteva modificare, ora per allora, rapporti contrattuali validamente instaurati e dagli effetti consolidati, col rischio di pregiudicare la sopravvivenza economica dell’impresa che ha gestito il servizio idrico nei dieci anni precedenti.
Il secondo motivo è che le modifiche tariffarie non hanno per legge valore retroattivo e pertanto la commissaria, abbattendo a distanza di 10 anni, e quindi retroattivamente, la componente di costo contestata ha inciso, riducendola con effetto ex tunc, sulla tariffa.
E’ curioso che la tariffa 2026 riconosciuta ad Aretusacque sia la stessa, compresa la OpexEnd, contestata alla Siam.
Altro aspetto delicato di questo complesso contenzioso è l’azzeramento del valore della componente patrimoniale (impianti di sollevamento e pompaggio, gruppi di misura meccanici, autoveicoli, eccetera) operato dall’Ati su indicazione del proprio consulente tecnico. A questo proposito va osservato che la gara per la gestione del servizio idrico integrato, aggiudicata al RTI Acea Molise e Cogen, si fonda su un Piano economico e finanziario che espressamente riconosce la componente patrimoniale del valore residuo per € 2.632.000, secondo la stima elaborata da Ati e condivisa sia da Ati che dal RTI che ha partecipato alla gara. In proposito i legali della Siam ritengono che la commissaria Barresi abbia esorbitato dai poteri a lei attribuiti in quanto il suo incarico è “finalizzato a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile all’affidamento del servizio idrico integrato“. Spettava semmai ad Aretusacque contestare la determinazione del valore residuo provvisorio.
Ultima questione da evidenziare infine riguarda gli allacci che sarebbero stati contabilizzati due volte. La disciplina di Arera stabilisce che i contributi dei privati per gli allacci devono essere considerati a fondo perduto e capitalizzati come ricavi. Tuttavia, poiché per eseguire gli allacci il gestore sostiene dei costi per il personale e il materiale impiegato, è doveroso, secondo Siam, che la capitalizzazione riguardi anche i costi.
Non resta che aspettare la decisione del Tar.

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