Senza neanche far trascorre, come da prassi (se non da norma stringente), i sei mesi di prova, già si muovono le pedine sulla ‘scacchiera’ Melilli-Francofonte e con una delibera di Giunta del 13 maggio si dispone quello che di fatto appare essere il “trasferimento su sede definitiva” di quattro dei vigili urbani neoassunti grazie all’ormai famigerato concorso su cui fioccano interrogazioni parlamentari a Roma come a Palermo: due ‘istruttori’ da Melilli a Francofonte, due da Francofonte a Melilli, in gran fretta: “La presente deliberazione avrà decorrenza dal 19.05.2025 per mesi sei sino al 19.10.2025” si legge.
Ma per poter motivare quello che ai nostri occhi, e non solo ai nostri, null’altro è se non la volontà di ‘riportare a casa’, o avvicinare al proprio comune di residenza, i quattro neo assunti, la delibera si avvale di una norma su cui appare legittimo sollevare qualche dubbio di opportunità, e infatti sui social si scatenano i commenti ‘malevoli’.
Il riferimento normativo richiamato in delibera è l’art.23 del CCNL Comparto Funzioni Locali, a nostro avviso liberamente interpretato. Tale articolo infatti prevede sì l’utilizzo di un lavoratore presso un Ente diverso da quello da cui sia stato assunto ma a ‘tempo parziale’ – quindi non per l’intero orario di lavoro sembra di poter capire -, tant’è vero che non solo tale rapporto di lavoro rimane nella gestione dell’ente di provenienza “previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione del personale assegnato a tempo parziale”, ma è imperniato su una convenzione tra i due enti che definisca “il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore”. Un part time, insomma.
Non ci sembra proprio che in tale casistica rientri il trasferimento tout court in un altro comune “per sei mesi” continuativi, già prevedendo una possibilità di rinnovo che si può immaginare ad libitum per trasformarsi così, di fatto, in un trasferimento accelerato, e non sappiamo quanto regolare, sotto mentite spoglie.
E se un generico schema di convenzione si trova tra gli allegati della delibera, di essa non si fa invece alcun riferimento nella delibera stessa laddove si menziona un ‘accordo’ non meglio specificato e si tira in ballo, senza alcun supporto della fonte, l’istituto del distacco temporaneo – “Ai sensi dell’art. 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, è consentito, a titolo di reciprocità, il distacco temporaneo di personale tra enti appartenenti al medesimo comparto” – ingenerando una grande confusione terminologica che dovrebbe essere rigorosamente bandita in un atto amministrativo. Facendo infatti riferimento all’art.23, l’unico termine lecito da usare dovrebbe essere ‘utilizzazione parziale’ ma forse proprio quell’aggettivo avrebbe sbarrato la strada al raggiungimento dell’obiettivo da perseguire.
Dove si ritrovi poi il concetto di reciprocità per spiegare che quattro dipendenti giochino ai quattro cantoni scambiandosi il posto di lavoro, sovvertendo in tal modo il risultato della tormentata graduatoria, resta un mistero.
Né si comprende per quali vie venga perseguito lo scopo alla base di tale opportunità offerta alle amministrazioni, in che modo cioè, come previsto dall’articolo 23, si realizzi la finalità “di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse” fatta salva, semmai, la possibilità di avere un dipendente più ‘in forze’ per non aver dovuto percorrere una cinquantina di chilometri per raggiungere la sede di lavoro.
Eppure l’estensore della delibera e chi l’ha sottoscritta (registriamo l’assenza del sindaco Carta di solito sempre presente alle riunioni di Giunta e l’astensione dell’assessore Mirko Caruso, di cui ci piacerebbe conoscere le motivazioni) appaiono certi della necessità di tale scelta: “il Comune di Melilli ed il Comune di Francofonte hanno manifestato l’interesse a utilizzare, in distacco temporaneo, numero due unità di personale, ciascuno, … da individuarsi tra i dipendenti di entrambi i comuni in condizione di reciprocità ossia due unità saranno utilizzate dal Comune di Francofonte e due unità saranno utilizzate dal Comune di Melilli”. Una richiesta che “si inquadra nell’ambito della collaborazione interistituzionale volta al miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici e alla valorizzazione delle risorse umane”, che consentirà “di migliorare la qualità dei servizi e favorire il benessere organizzativo, avendo cura – nel caso di specie – di andare incontro ad esigenze di avvicinamento (ecco l’unica vera motivazione e non il miglioramento dei servizi) sebbene in forma temporanea e circoscritta alla presente intesa (ed ecco la foglia di fico come chiarito subito dopo: “la durata del distacco sarà di mesi sei, con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti” che diamo naturalmente per scontato).
Non crediamo ci siano specifiche professionalità o particolari competenze dei dipendenti per giustificare “lo scambio”, né pensiamo che il principio di reciprocità sia da jntendersi così come è stato inteso, ma possiamo certo immaginare la complessità dell’ “atto di indirizzo per l’individuazione delle unità di personale disponibili” e plaudiamo alla clausola finale del deliberato: “Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, stante l’urgenza di procedere alla definizione dell’accordo tra enti”.
A firmare l’atto non il segretario generale Salvatore Marco Puglisi ma il suo vice Daniel Amato. Chissà se anche questa volta si dovrà ricorrere allo ius corrigendi!

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