Far mancare il quorum è “un risultato politico”?

Scrivono e dicono tanti politici e giornalisti, che far mancare il quorum è un importante risultato politico, ma è davvero così?

Lo chiediamo a Sergio Bagnasco uno dei principali promotori del comitato nazionale nel 2024 del referendum sulla riforma elettorale, un referendum molto importante per la democrazia rappresentativa italiana che purtroppo non giunse al quorum richiesto di firme.

NO! Questa affermazione è una colossale fallacia logica non attribuibile a involontario errore argomentativo, ma alla volontà di ingannare e manipolare.

Un risultato politico è l’esito di un processo decisionale politico; per esempio una votazione, un negoziato, il consenso su una proposta legislativa. Il mancato quorum a un referendum è un esito che nessuno può rivendicare e di cui nessuno può dimostrare in che misura ha contribuito a ottenere. Quindi non è un risultato politico.

A qualsiasi votazione ci sono sempre elettori che non partecipano in misura che sovente ha superato il 50% degli aventi diritto, persino in elezioni comunali e regionali.

Pertanto non è un’eccezione che partecipi al voto meno della metà degli aventi diritto. In tal caso c’è qualche forza politica che rivendica questo risultato dell’astensione?

Lei afferma che in qualsiasi referendum i votanti sono sempre stati inferiore alle elezioni politiche.

Assolutamente, per esempio nel 1974 al referendum abrogativo sul divorzio (il più partecipato nella storia repubblicana) ha votato l’87,70 degli aventi diritto circa il 6% in meno rispetto all’affluenza alle elezioni politiche del 1972 (93,26%). All’ultimo referendum abrogativo in cui è stato raggiunto il quorum (2011) ha partecipato il 54,82% circa il 32% in meno rispetto alle elezioni politiche del 2008 (affluenza 80,63%). Alle elezioni 2022 ha partecipato il 63,91% degli aventi diritto, mentre ai referendum dello stesso anno partecipò appena il 20,41% quindi un’affluenza del 68% inferiore a quella delle politiche.

Ne consegue che un’affluenza ai referendum del 2025 tra il 20% e il 36% degli aventi diritto totali (all’estero per le ultime elezioni politiche ha votato appena il 26,36%) sarebbe un dato statisticamente atteso.

Allora chi straparla di “risultato politico” in caso di mancato raggiungimento del quorum dice sciocchezze prive di qualsiasi fondamento logico?

È chiaro. Inoltre, se non si raggiunge il quorum semplicemente i referendum sono nulli e ciò non significa giuridicamente e politicamente che gli elettori hanno confermato le leggi sottoposte a referendum. Significa semplicemente che è mancato il numero legale e quindi il popolo in funzione legislativa non ha potuto assumere una decisione valida.

È quindi l’esatta questione che succederebbe se in Parlamento mancasse il numero legale (la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera) e il parlamento non potrebbe deliberare?

Esattamente, proprio così. In Assemblea Costituente inizialmente non era previsto il quorum per i referendum; poi la sottocommissione licenziò un testo che prevedeva il quorum dei 2/5, cioè il 40% degli aventi diritto. In Assemblea questo quorum fu portato alla maggioranza assoluta (50%+1) perché prevalse il ragionamento che diversamente una minoranza di elettori avrebbe potuto abrogare una legge approvata da una grande maggioranza di parlamentari. Infatti, se il quorum fosse rimasto al 40%, sarebbe potuto bastare il 20%+1 dei favorevoli all’abrogazione di una legge per prevalere sulla volontà del Parlamento, che magari aveva approvato la legge col voto favorevole del 51% o più dei parlamentari. Questo è semplicemente il significato del quorum: garantire che il popolo decidente sia in numero legale per assumere una decisione legislativa.

Evidente che il quorum non ha più ragione di essere fissato nella maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dal momento che:

– nel numero legale degli aventi diritto sono inclusi gli italiani all’estero (che spesso non sono stati nemmeno nelle condizioni di poter votare, agli ultimi referendum ha votato appena il 15%)

– l’affluenza alle votazioni politiche è ormai inferiore al 65% mentre fino al 1979 superava il 90%

– parlamentari, figure istituzionali e capi politici invitano all’astensione, cosa che fino a pochi anni fa costituiva reato.

Ma l’astensione è lecita e persino l’invito all’astensione non rientra nella libera espressione del pensiero?

Certo, però i titolari di cariche elettive e gli esponenti delle istituzioni non dovrebbero invitare all’astensione.

Perché?

Innanzitutto perché il loro “potere” si basa sul consenso e dovrebbero sempre invitare alla partecipazione al voto; poi perché invitando all’astensione puntano a rendere nullo un atto valutato da parte dei detentori della sovranità, quindi si sottraggono al giudizio degli elettori.

Il referendum è infatti uno strumento attraverso il quale chi detiene il potere sovrano di nominare i propri rappresentanti giudica una decisione dei rappresentanti, vale a dire si esprime su una legge approvata dai rappresentanti della Nazione.

In definitiva, chi rappresenta le Istituzioni invita a sabotare uno strumento di democrazia diretta.

Autentica cafonaggine e cialtronaggine istituzionale. Astenersi è lecito ma occorre distinguere esercizio e invito all’astensione.

Quindi l’invito all’astensionismo. . .

È una scorrettezza in quanto costituisce un incitamento a non far funzionare correttamente un istituto di democrazia diretta. Sarebbe corretto se le opposizioni parlamentari disertassero il Parlamento o le Commissioni per far mancare il numero legale?

Ogni invito a sabotare il procedimento deliberativo è un attacco alle Istituzioni e alla democrazia rappresentativa che già è messa molto male. In un Paese in cui il tasso di astensione è molto alto chi rappresenta le Istituzioni dovrebbe sempre invitare alla partecipazione consapevole e responsabile.

Se ciò non avviene cosa significa?

Dimostra come ai rappresentanti delle Istituzioni non interessa in realtà la partecipazione al voto perché il loro potere non è correlato al numero dei votanti sugli aventi diritto. Provate a immaginare come si agiterebbero i capipartito e i loro nominati se i seggi parlamentari fossero assegnati in proporzione ai votanti in rapporto agli aventi diritto. Infine, per terminare con la rassegna delle fallacie logiche, sottolineo che la legge non contempla l’astensione come alternativa rispetto al voto. La normativa che regola i referendum abrogativi stabilisce solo cosa succede se prevalgono i SI (abrogazione o modifica della legge) o i NO (la legge è confermata e bisogna attendere cinque anni per riproporre lo stesso referendum).

La legge, quindi, non attribuisce alcun effetto politico all’astensione, ma solo l’effetto giuridico di rendere nullo il referendum se l’astensione supera il 50%. Lo conferma il fatto che nel 2000 l’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale ritennero legittima la riproposizione del quesito per l’abrogazione della quota proporzionale della legge elettorale della Camera che l’anno precedente non aveva raggiunto il quorum. Ciò non sarebbe stato possibile se la legge avesse equiparato l’astensione al voto contrario.

Pertanto equiparare il “non-voto” al voto negativo è una scorrettezza politica, giuridica, culturale e logica. Chi lo fa arruola arbitrariamente e capziosamente nelle fila del NO anche gli elettori che non sono andati alle urne per le più svariate ragioni e non per dare un messaggio politico sulla consultazione referendaria.

La conclusione?

Semplice, votate come vi pare ma astenetevi dal diffondere ignoranza e illogicità.

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