Pillirina, sentenza del CGA. ‘Prive di pregio’ le ragioni dell’Elemata, non il Plemmirio

Secondo l’Elemata l’area in Contrada Massolivieri, dove dal 2009 avrebbe voluto realizzare un lussuoso complesso turistico alberghiero, non meriterebbe alcuna protezione o vincolo di salvaguardia in quanto priva di ‘pregio paesaggistico, perché destinata da tempo a coltivazione intensiva, come dimostrato dalle tante serre a perdita d’occhio. E d’altra parte, questo l’assunto della società, proprio tale presunto disvalore avrebbe fatto sì che venisse considerata degna di edificazione nel piano regolatore comunale. La Regione quindi non avrebbe potuto/dovuto imporre lo stesso livello di tutela alle aree più vicine alla costa, meno antropizzate, e a quelle più interne ormai degradate.

Ma secondo il CGA sono piuttosto le affermazioni dell’Elemata ad essere ‘prive di pregio come si legge nella sentenza del 4 aprile in pieno accordo con le tesi dei legali di Legambiente Marilena Del vecchio e Paolo Tuttoilmondo costituiti in tutti gli altri giudizi  a tutela di un bene che appartiene all’intera comunità siracusana. Scrivono i giudici: “L’utilizzazione agricola di un territorio ad alto valore paesaggistico, anche tramite l’installazione di serre come è nella specie avvenuto, non ne altera definitivamente il pregio, né ne impedisce l’ulteriore tutela. E ciò, sia per la natura precaria delle serre, facilmente amovibili, sia, più in generale, perché l’utilizzazione agricola o pastorale di un’area non è assimilabile al suo sfruttamento industriale o per finalità turistico – ricettive; pertanto, il vincolo paesaggistico, in tali situazioni, si conferma strumento pienamente idoneo alla salvaguardia del territorio e al recupero graduale del suo originario valore ai sensi dell’art. 9 della Costituzione”.

Né, è bene rimarcarlo, – specificano i giudici – può essere condivisa la tesi di parte ricorrente in base alla quale, a fronte di aree contigue (come è nel caso controverso), le une vicine alla costa e meno antropizzate, le altre più interne e con valori paesaggistici di minore pregio, l’Amministrazione non avrebbe potuto per esse imporre lo stesso livello di tutela. In senso opposto alla tesi della ricorrente depongono anzitutto i precedenti provvedimenti adottati dalla Regione Siciliana per la salvaguardia del sito: segnatamente il D.A. 29 dicembre 1992, recante la “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera orientale della penisola della Maddalena nel comune di Siracusa”, e il D.A. n. 5536 del 1998 di imposizione del vincolo paesaggistico. In quest’ultimo provvedimento si è precisato: “È importante sottolineare, in conclusione, che l’ambiente vegetazionale prima descritto rappresenta un unico ambiente di rilevante interesse per la biodiversità, segnatala come biotopo di importante interesse naturalistico, oltre a rappresentare un paesaggio peculiare della costa del siracusano, in atto legata alle attuali condizioni di uso dell’area che, se modificate, ne comprometterebbero, irrimediabilmente, l’esistenza.

Ma anche nel primo D.A., quanto alla descrizione delle aree interne, più lontane dalla costa, si è stabilito: “Nelle zone interne, dove le caratteristiche del suolo lo consentono, è diffusa la coltivazione di arboree specializzate come il mandorlo, l’ulivo, gli agrumi…Un’altra presenza che contribuisce a determinare la valenza paesistica del luogo, e il suo indubbio interesse scientifico è quella della palma nana…”.

A ciò deve essere aggiunto, alla luce della rinnovata valutazione della documentazione versata in atti nel presente giudizio rescissorio, che l’incontestato valore paesaggistico della fascia costiera non può nel caso di specie tradursi, come vorrebbe la ricorrente, in un argomento per ridurre il livello di tutela dei terreni immediatamente confinanti ma appena più lontani dalla costa. È difatti evidente che, anche in virtù delle caratteristiche orografiche e geomorfologiche della penisola della Maddalena, l’estensione dello stesso livello di tutela imposto per la fascia costiera alle aree finitime e insistenti nell’immediato entroterra della stessa penisola si giustifica logicamente per l’esigenza di preservare il paesaggio da interventi edilizi e insediamenti umani che, sebbene collocatisi a poca distanza dalla costa, finirebbero inevitabilmente per pregiudicare irrimediabilmente il valore paesaggistico della fascia costiera.

In sintesi, la tesi di parte ricorrente, che intende predicare una rigida e netta distinzione dei livelli di tutela, nel caso di specie non si giustifica né alla luce dei precedenti provvedimenti impositivi del vincolo paesaggistico adottati dall’Amministrazione regionale, né degli obiettivi specifici perseguiti dal censurato Piano paesaggistico, il cui perseguimento, alla luce degli argomenti che precedono, sarebbe inevitabilmente impedito o gravemente pregiudicato ove si fosse limitato alla fascia costiera il vincolo di inedificabilità assoluta”.

Non potevamo fare alcuna sintesi di quanto riportato nella sentenza del 4 aprile. Sarebbe stato inficiare un dettato così chiaro, così lineare che sarebbe da mandare a memoria.

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