E dunque è andata così come doveva andare, proprio come avevamo anticipato nel nostro articolo dell’agosto 2024 in conclusione.
– “In questa complessa annosa vicenda, tutto deve far capo a un unico solo principio fondamentale: “Il paesaggio è un bene costituzionalmente protetto che trova tutela multilivello …”. Sullo stesso territorio possono coesistere più interessi, pubblici e privati, ma “devono essere adeguatamente ponderati al fine di individuare l’interesse che deve essere tutelato in via prioritaria. Ad avviso del Collegio l’interesse pubblico che merita prevalente tutela è la difesa del bene pubblico “paesaggio”. Punto! –
E così ha deciso a Palermo il Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana il 4 aprile scorso respingendo l’ennesimo ricorso dell’Elemata Maddalena e confermando definitivamente la validità del Piano paesaggistico, strenuamente difeso in vari giudizi dai legali di Legambiente Marilena Del Vecchio e Paolo Tuttoilmondo.
La pronuncia dei giudici amministrativi dovrebbe davvero mettere un punto fermo ai tanti tentativi che da più parti, a Siracusa come nell’intera provincia, vengono fatti per avversare questo strumento di pianificazione superiore lamentando per esempio, come fatto dall’Elemata, una presunta “illegittima compressione delle potestà comunali”, un refrain che torna anche in altri contesti come nella discussione sulla istituzione del Parco degli Iblei.
“Durante l’iter di approvazione del Piano paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa è stata garantita la concertazione istituzionale e gli enti locali interessati sono stati posti nelle condizioni di partecipare fattivamente sia alla fase tecnica di redazione del Piano, sia all’iter procedimentale di approvazione dello stesso, presentando osservazioni riportate in premessa al decreto di approvazione e rispetto alle quali l’amministrazione siciliana ha motivatamente risposto, provvedendo altresì a riformulare il Piano a seguito dell’accoglimento di alcune delle osservazioni presentate. In particolare, al Comune di Siracusa, nel quale insistono i terreni di proprietà della società ricorrente, è stata data la possibilità di partecipare a numerosi incontri, tenutisi dal 13 gennaio al 26 maggio 2011, in attuazione delle coordinate generali decise nel primo incontro tenutosi presso il Dipartimento regionale dei beni culturali in data 16 dicembre 2010”.
Perno della sentenza del CGA, insieme al ‘principio di prevalenza della tutela paesaggistica’, è a nostro avviso la precisazione su ruolo e competenze dei giudici amministrativi, un passaggio anche questo che tutti dovrebbero tenere sempre presente prima di adire la giustizia amministrativa.
“Al giudice amministrativo non è concesso nell’ambito del giudizio di legittimità sostituirsi alla competente pubblica amministrazione nel rendere i giudizi opinabili, dovendosi limitare a pronunciarne l’invalidità dei relativi provvedimenti solo a in caso di loro inattendibilità per l’insufficienza del criterio adottato o per il vizio del procedimento applicativo delle regole di natura tecnica. E ciò in quanto il ricorso a criteri di valutazione tecnica, in qualsiasi campo, non offre sempre risposte univoche, ma costituisce un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità, il sindacato del giudice amministrativo, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero se fondato su di un comprovato travisamento dei fatti”.
Da qui il respingimento delle ‘eccezioni’ dell’Elemata – bacchettata anche per una “inammissibile operazione ermeneutica” nel tentativo di estendere il ‘perimetro applicativo” dell’articolo 159 del d.lgs 42/2004 (da procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica a quello di approvazione dei piani paesaggistici) – in relazione alle scelte urbanistiche compiute dal Comune di Siracusa per il “riconoscimento della edificabilità delle aree di proprietà della ricorrente” perché, oltre alla prevalenza della tutela paesaggistica, “lo strumento urbanistico del Comune di Siracusa non costituisce né vincolo, né ostacolo per le scelte da compiere con riferimento alle medesime aree con il piano paesaggistico”;
in relazione alla “mancanza di pregio paesaggistico delle aree e la loro destinazione, da tempo immemorabile, alla coltivazione intensiva” o perché non ‘meritevoli’ tutte di essere sottoposte a un medesimo vincolo di tutela (come abbiamo dettagliato nel nostro articolo …)
in relazione alla “censura di insufficiente rappresentazione del territorio nelle tavole del Piano paesaggistico” in quanto “il Collegio non può che condividere la conclusione cui è pervenuto il primo giudice di genericità e infondatezza della doglianza”.
“In conclusione, l’accertata infondatezza di tutte le censure articolate da Elemata Maddalena S.r.l. impone la integrale reiezione dell’appello” sentenzia il CGA.
Ora, in attesa che diventi realtà l’impegno dell’assessore regionale del territorio e dell’ambiente Giusy Savarino di istituire entro quest’anno la riserva terrestre di Capo Murro di Porco/Pillirina che si attende da anni, non resterebbe che chiudere il capitolo delle batterie militari a Punta della Mola che Elemata vorrebbe trasformare in villaggio residenziale. Una partita forse più difficile da vincere per ambientalisti e cittadini.

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