Pillirina, Revocata dal CGA l’ultima sentenza del CGA ma nulla è perduto: i vincoli sono ineludibili

Tutti coloro che da sempre si battono per evitare la definitiva cementificazione della Pillirina avranno letto con qualche preoccupazione la notizia di qualche giorno fa sull’ultima sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (pubblicata il 2 agosto, udienza del 20 marzo) che, accogliendo un ennesimo ricorso dell’Elemata, ha revocato la precedente sentenza dello stesso Consiglio (ovviamente in diversa composizione giudicante), la n. 1105/2022 – che aveva a sua volta rigettato l’appello della società (avverso la n.1842/2019) teso ad annullare il decreto dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana (n. 5040 del 20 ottobre 2017) che ha approvato il Piano Paesaggisticoper un ‘errore di fatto’: l’avere cioè dato come esistente una riserva naturale in realtà mai formalmente istituita.

Risultato (apparente): il venir meno dei vincoli di massima tutela sull’area di 357.286 mq su cui i privati intenderebbero realizzare un mega residence.

E allora proviamo a far ordine, rileggendo le sentenze e anche con riferimento a quanto scritto in passato dagli avvocati di Legambiente che, va chiarito, non sono purtroppo presenti in questo specifico giudizio.

Intanto si tratta di una sentenza ‘non definitiva’. In questa fase processuale – che tecnicamente si definisce ‘rescindente’ – i magistrati, valutando l’esistenza (o meno) del motivo della richiesta di revocazione dell’Elemata, hanno riconosciuto sì l’ ’errore di fatto’, ma solo nella seconda fase, detta ‘rescissoria’, entreranno nel merito della causa e a questo punto ci si attende, secondo ragione, che non potranno che riaffermare ancora una volta, per l’ennesima volta, la cogenza dei vincoli che, a prescindere dalla riserva, gravano su quel territorio da decenni.

Se così non accadesse, il paradosso che verrebbe fuori da questa sentenza, seguendo la ‘logica’ dei magistrati, è che si dovrebbe ritenere sempre, in qualsiasi altro eventuale caso, che la tutela paesaggistica sia possibile solo in presenza di una riserva; e che, nella nostra specifica situazione, non abbiano alcun valore i decreti del 1988 sul Porto Grande e del 1989 che hanno affermato il notevole interesse pubblico della Penisola della Maddalena e la conseguente stringente necessità di tutelarne integrità e identità. Nella relazioni del 1996 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa, che troviamo a fondamento della Dichiarazione del 1998, si elencano puntigliosamente quegli “evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica” che hanno indotto a sottoporre a vincolo paesaggistico l’intera area, ‘evidenti motivi’ che oggi è impossibile cassare con un colpo di spugna.

È del tutto comprensibile che l’Elemata, tutta protesa ad edificare, neghi qualsiasi valore paesaggistico all’area di interesse (anche se dovrebbe spiegare come mai un investimento così importante sia stato fatto proprio in quel luogo se di nessun interesse, se anonimo come tanti altri). Ma ciò che lascia basiti, sconcertati, è quanto hanno affermato, e trascurato, dai giudici nel dare ragione all’Elemata.

Ne spieghiamo i motivi dal nostro punto di vista, ma prima un’utile informazione, forse sfuggita agli stessi magistrati.

Il ricorso proposto da Elemata avverso il decreto di adozione del piano paesaggistico, nel 2022 è stato dichiarato ‘perento’, cioè estinto a causa dell’inerzia della stessa società che, per un anno (il termine previsto dal Codice del processo amministrativo), non ha fatto nulla, non ha cioè presentato alcun atto processuale di sua pertinenza. E questo è accaduto – giova sempre ricordare alcuni episodi collaterali – dopo che lo stesso CGA nel 2018 aveva annullato la sentenza a firma dei giudici Trebastoni e Vinciguerra, rimandando al TAR anche la discussione sui sei precedenti giudizi sulla riserva (riuniti), per “Difetto di motivazione, travisamento dei fatti di causa – Insussistenza della affermata violazione dei principi di partecipazione e di contraddittorio”. Quindi un difetto assoluto di motivazione riscontrabile, “oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico” e “nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, anche “nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica oppure obiettivamente incomprensibile”, ipotesi in cui pure “le anomalie argomentative sono di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 5, Cost”. Un giudizio quindi nettissimo sulla sentenza di Trebastoni e Vinciguerra.

Ma torniamo alla questione della riserva ‘che non c’è’, alla stranezza di quest’ultima sentenza.

I giudici del CGA non possono non conoscere, o dimenticare, come funziona l’iter istitutivo di una riserva in Sicilia. In Sicilia per istituire una riserva l’area viene inserita nel Piano delle Riserve e da quel momento scattano le norme di salvaguardia, come è avvenuto nel nostro caso. Vero è che il primo vincolo di salvaguardia dura due anni ma la legge regionale prevede che possa essere prorogato senza porre alcun limite temporale alla stessa proroga. Questa è la situazione della Pillirina: il trovarsi in un regime di proroga delle misure di salvaguardia che discende appunto dall’inserimento dell’area nel piano delle riserve. La stessa Corte costituzionale si è già espressa sulla legittimità di questo tipo di previsioni (e gli esempi per altre regioni possono essere vari) chiarendo che non è l’istituzione della riserva che incide sulla tutela paesaggistica, quanto piuttosto il contrario.

E se è corretto da parte del CGA verificare l’esistenza di ‘un errore di fatto’ e revocare la precedente sentenza, è lecito non tener invece conto dell’intero assunto dell’Avvocatura dello Stato che all’udienza pubblica del 20 marzo non ha contestato la circostanza che la riserva naturale “di cui il ricorrente deduce la mancata istituzione effettivamente non sia stata istituita” ma ha altresì ricordato – appunto – che “gli aspetti vincolistici derivano dalla perimetria della riserva e dalla modifica del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali”? È plausibile selezionare solo qualcosa e sorvolare sul resto? No, secondo noi.

Insomma, sebbene la società Elemata continui a insistere per allontanare lo spettro del Piano Paesaggistico, che ostacola pesantemente i propri interessi edificatori, i giudici del CGA, entrando nel merito nella prossima fase ‘rescissoria’ del giudizio di cui si è detto, non potranno che attenersi a quanto già precedentemente tante volte ribadito. Riconfermare quei principi generali consolidati nella nostra giurisprudenza richiamati nelle precedenti sentenze.

Inutile dunque che l’Elemata ritorni ad aggrapparsi alle previsioni urbanistiche del 2007 perché i piani paesaggistici sono in cima alla piramide degli strumenti di pianificazione del territorio e ad essi devono conformarsi in caso di contrasto gli altri strumenti urbanistici» (Cons. Stato, sez. IV, sent. 24 febbraio 2020, n. 1355).

La tutela del paesaggio e delle bellezze naturali è affidata, secondo la nostra Costituzione, a un sistema di intervento pubblico basato su un concorso di competenze statali e regionali… e a far data dall’approvazione del piano stesso, previsioni e prescrizioni divengono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni, tra gli altri, degli strumenti urbanistici.

Infatti, il rapporto tra lo strumento urbanistico comunale e il piano paesaggistico non deve risolversi in termini cronologici, ma deve ritenersi prevalente la necessità di difendere il bene comune “paesaggio,” anche in contrasto con le scelte urbanistiche adottate dal Comune sia in epoca antecedente che susseguente all’adozione del piano.

Come discende dall’art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a far data dall’adozione del piano paesaggistico, non sono più consentiti negli immobili ivi (nell’area tutelata, ndr) ricompresi interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano.

Nella frizione tra interessi urbanistici valorizzati dal Comune e difesa del paesaggio garantita dalla Regione prevale la seconda. Ecco perché i piani paesaggistici non possono essere frutto di provvedimenti co-decisi dalla Regione e dai Comuni, ma sono provvedimenti ascrivibili per intero alle Regioni che devono trovare il concerto con lo Stato che rimane tutore primario del “bene pubblico paesaggio”.

Inutile anche appellarsi a pregresse situazioni che abbiano in qualche modo alterato il valore paesaggistico dell’area così come detto dall’Elemata – “il territorio de quo non presenterebbe quelle caratteristiche ritenute dall’Amministrazione in quanto oltre metà delle aree edificabili di proprietà della Elemata, nonostante vedano imposto il vincolo massimo di “tutela 3”, sono prive del presunto valore paesaggistico e naturalistico a causa del lungo utilizzo a coltivazione e serre e del conseguente stato di antropizzazione e di degrado”-. Scrivono infatti i giudici in merito: “l’eventuale compromissione del territorio non impedisce l’apposizione del vincolo finalizzato ad impedire l’ulteriore degrado e a rilanciare la riqualificazione dell’area (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 3770 del 2009). E neppure è d’ostacolo una precedente previsione urbanistica più favorevole al privato, che comunque non può vincolare l’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 5547 del 2016).

In conclusione, in questa complessa annosa vicenda, tutto deve far capo a un unico solo principio fondamentale: “Il paesaggio è un bene costituzionalmente protetto che trova tutela multilivello …”

Sullo stesso territorio possono coesistere più interessi, pubblici e privati, ma “devono essere adeguatamente ponderati al fine di individuare l’interesse che deve essere tutelato in via prioritaria.

Ad avviso del Collegio – hanno scritto più volte i giudici – l’interesse pubblico che merita prevalente tutela è la difesa del bene pubblico “paesaggio”. Punto!

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