È già nei titoli dei quotidiani la lettura più immediata e forse semplicistica della sentenza sul disastro di Rigopiano del gennaio 2017: “Solo 5 condanne. La rabbia dei parenti”. Ed è proprio su quel “solo” che si innestano le considerazioni da giurista del dottor Domenico Brancatelli, già Procuratore Capo in diversi uffici giudiziari, nonché Presidente di Tribunale. Parole che andrebbero lette, se ciò è umanamente fattibile, astraendo dal carico di immane dolore che quella tragedia si porta dietro per sempre ma che aiutano a inquadrare nei giusti termini esclusivamente gli aspetti giuridici.
Domenico Brancatelli: “È necessaria una doverosa premessa per una riflessione sulla sentenza di Rigopiano: occorrerebbe conoscere bene gli atti prima di esprimere qualsiasi giudizio che voglia essere un minimo oggettivo, altrimenti si sarebbe presuntuosi incoscienti. Posso solo osservare che, quando si parcellizza la colpa tra molti imputati, si perde di vista il punto essenziale della causa non riuscendo ad individuare funditus la condotta decisiva che ha determinato l’evento, il cosiddetto nesso di causalità tra colpa ed evento.
È questo il destino dei processi per i disastri naturali con una molteplicità di imputati, le cui sfumature colpose non sono sempre decisive per dire chi abbia sbagliato in maniera determinante e chi no. Il diritto ha le sue regole che l’uomo comune non capisce. I processi con una moltitudine di imputati sono quasi segnati in partenza, e ne potrei citare tanti, finiti con una larga assoluzione per persone che non avrebbero dovuto essere indagate ab initio. Il risultato, deludente per l’osservatore esterno, è che si finisce per ritenere erroneamente che la giustizia non esiste, ma non e così. Ciò che infatti conta in questi processi è proprio il nesso di causalità senza il quale non si può condannare. Potrebbe esserci una colpa accertata ma non rilevante per determinare l’evento morte. Questo è il punto.
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Quando si fa un primo bilancio avanti al Gup, nell’udienza preliminare, bisogna avere il coraggio di selezionare le condotte “rilevanti” ai fini dell’evento-morte ed escludere quelle non rilevanti. Come si fa? Ci si domanda se, nel caso in cui l’imputato Tizio avesse ottemperato alla norma scritta o di comune prudenza ascrittagli, l’evento si sarebbe evitato. Se la risposta è positiva si rinvia a giudizio, se negativa lo si assolve per mancanza del nesso di causalità. Si continua con gli altri e via discorrendo.
E invece si sceglie la comoda strada del rinvio a giudizio demandando al giudice del dibattimento quella preliminare verifica. Il risultato è che si ingolfa il dibattimento di imputati che andavano probabilmente già assolti dal Gup creando il disappunto in chi si attende più condanne. Nel caso di Rigopiano sono 5 su 30 i condannati con le proteste emotive di chi ragiona pensando non sia stata fatta giustizia. Ma quale giustizia vogliamo? Quella vendicativa o quella “giusta”, sorretta cioè da prove?
La credibilità di una sentenza non è proporzionale al numero dei condannati ma alla fondatezza delle accuse. Se invece di 5 fossero stati condannati 15 o 10 imputati non per questo avremmo avuto una migliore giustizia, ma ripeto che sto ragionando per astratto, in generale, non tanto sul caso specifico, e non entro nel merito delle indagini fatte, dell’accertamento della verità.
I parenti dei defunti, quando criticano l’alto numero degli assolti, lo fanno alla luce di mal riposte aspettative, oltre al condizionamento del loro profondo dolore che giustamente chiede giustizia e che non si può non condividere. Essi non comprendono, e forse sarebbe troppo chiederglielo, che il Tribunale non può che condannare quelli la cui colpevolezza è stata ampiamente provata. Il resto sono le solite abusate chiacchiere di chi non ha contezza di come funzioni la giustizia anche da parte di chi semmai trova più utile cavalcare sdegno e rabbia.
Va infine ricordato che l’art.125 disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale ha reso ancor più rigoroso il filtro dell’udienza preliminare, sostituendo il criterio della sostenibilità dell’accusa in giudizio con quello molto più penetrante della ragionevole previsione di condanna, di tal che bisogna valutare se gli elementi di indagine non siano solamente idonei a sostenere l’accusa ma addirittura lascino ragionevolmente prevedere la condanna dell’imputato. Il nuovo testo è però entrato in vigore nell’ottobre 2022 per cui non so se quando fu celebrata l’udienza preliminare il nuovo testo fosse o meno da osservare a quella data”.

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