In un suo recente intervento https://www.opinione.it/editoriali/2022/11/10/vincenzo-vitale_ergastolo-ostativo-corte-costituzionale-illegittima-norma-benifici-mafia-congelamento/, il professore Vincenzo Vitale critica, con la consueta puntualità, la deriva giuridica della Corte Costituzionale che spesso esorbita dai suoi compiti emanando una decisione di “incostituzionalità differita“, come nel caso dell’ergastolo ostativo. In soldoni – lo spiega benissimo Vitale – la sentenza dichiara l’incostituzionalità di una norma ma ne sospende la conseguente abrogazione dando al legislatore un termine per sanare la situazione con le opportune modifiche.
Ma questo è (uso un termine forte) uno ‘straripamento di potere’, un arbitrario esercizio di un potere che non le è consentito dal sistema. O si dichiara la legittimità della norma (che resta in vigore) o la si dichiara incostituzionale, cancellandola dal tessuto normativo; tertium non datur. Se dichiari la incostituzionalità, la norma viziata cessa di esistere dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, punto e basta; tutto il resto è sofisma.
E invece cosa ti combina la Consulta? Quello che egregiamente dice Vitale, sospende a termine la perdita di efficacia della norma mettendo in mora il legislatore che dovrà sanare l’anomalia legiferando nei termini. Una assurdità denunciata dalla più autorevole dottrina. Quis custodiet custodes? Chi potrà bacchettare la Consulta, ormai recidiva in queste sue sparate?
Il sistema non lo consente né alla Consulta né, meno che mai, al giudice ordinario. Nel nostro ordinamento non c’è spazio per l’incostituzionalità a tempo. E che una declaratoria di incostituzionalità differita non sia consentita alla Consulta, lo dicono la Costituzione e le leggi emanate sul punto. Questo escamotage non è quindi che un grossolano compromesso escogitato dai giudici (già recidivi) per ovviare ai probabili inconvenienti pratici che derivano dalla declaratoria di incostituzionalità di una norma.
Il bello è che, laddove la Consulta attribuisca a sè stessa un potere che non le spetta, non esiste un’altra giurisdizione cui ricorrere per ovviare a tale palese straripamento di potere.

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