L’immobile di via Vittorio Veneto non si può vendere senza “la verifica dell’interesse culturale”. Si cancelli dal Piano delle alienazioni!

Difficile che l’assessore comunale alla cultura Fabio Granata possa riconoscere punti deboli nel suo operato, di politico e/o di amministratore, qualsiasi esso sia e a qualunque obiettivo sia rivolto.
Ma ancor più difficile che scelga registri democratici di confronto rinunciando ai toni sprezzanti e ad offese del tutto gratuite.

Nel controbattere, ancora una volta, a un nostro articolo sulla vendita dell’immobile di via Vittorio Veneto n.81-83, in cui “dimostriamo” con precisi riferimenti al PPO – come non esplicitato prima da altri nella querelle accesasi – che esso è parte integrante del complesso conventuale dei padri Filippini del 1650, l’assessore Granata, sempre spostando l’attenzione sulla circostanza, non rilevante per noi, che esso non abbia mai fatto parte del Liceo Gargallo, e soprattutto sulla sua personale azione di “recupero” dell’Istituto, così afferma: “Quel magazzino in vendita fa parte del complesso monumentale cui appartiene anche il Gargallo ma NON HA MAI FATTO PARTE IN ALCUN MODO E CON ALCUNA FUNZIONE DEL LICEO GARGALLO. Se ne ipotizzava una utilizzazione per il Liceo soltanto nel “progetto” (sic) che ha demolito il Gargallo e che abbiamo fatto bloccare dai Carabinieri e dalla Procura. Noi il Gargallo lo abbiamo parzialmente riaperto dopo quasi vent’anni e lo riapriremo integralmente.
Eppure non mi sembra difficile da capire..

Infatti non è per nulla difficile capire che negli atti comunali propedeutici all’inserimento dell’immobile nel Piano delle alienazioni del 2019-21 (valore 590.000 euro) qualcosa proprio non torna: non tanto l’aver fatto riferimento ad esso solo come a ex Custodia della Carrozza del Senato, quanto l’averlo fatto “confinare” con la Chiesa di santa Chiara (!) e non con quella di San Filippo Neri, in origine parte dello stesso complesso conventuale. Una stranezza a cui nessuno dell’Amministrazione ha dato finora risposta.

       

Fig.1 unità edilizia n.17 (parte ex oratorio)       Fig. 2 unità edilizia n.3 Chiesa di san Filippo Neri

Ma non soddisfatto dall’aver dato del minus habens alla giornalista, l’assessore Granata insiste con iattanza nel “dare la linea” al giornale, a indicare su cosa debba o non debba concentrare la propria attenzione (!), nello stesso modo con cui aveva cercato di bloccare la discussione su facebook invitando a occuparsi “piuttosto delle cose cittadine positive”. 

Sorvolo, per carità di Patria, sui risibili riferimenti alla esistenza di eventuali vincoli, per due considerazioni – scrive l’assessore come secondo commento all’articolo -: la prima che, ammesso esistano, comportano soltanto un diritto di prelazione dello Stato sul bene da esercitarsi alla pubblicazione della vendita… la seconda che se il livello di tutela di questo magazzino esiste come invece certamente esisteva quello sul Gargallo, il giornale dovrebbe chiedersi dove era la Soprintendenza mentre si devastava il Gargallo (come accertato dal Nucleo archeologico dell’Arma e dalla Procura attraverso sequestro del cantiere e solo in seguito a un esposto di cui ero primo firmatario…) e non se sia stata avvisata (obbligo inesistente).
Ma si sa in questa Città anche molti giornali sono attratti da questioni di lana caprina e non dall’essenziale delle stesse. In questo caso rappresentate dal fatto che con il Gargallo quei magazzini in vendita non hanno mai avuto nulla a che fare. Mai”. 

In realtà, nei suoi contributi, la Civetta non ha mai parlato dell’esistenza di vincoli specifici ma abbiamo voluto chiarire anche questo aspetto con la dott.ssa Beatrice Basile, già Soprintendente ai Beni Culturali. 

Anche laddove non sia intervenuto un provvedimento di vincolo specifico, che concerne cioè un particolare monumento (in questo caso l’ex oratorio dei Filippini) – chiarisce la Basile -, l’art. 54 del Codice dei Beni Culturali assoggetta a tutte le disposizioni di tutela (e quindi anche al divieto di alienazione) i beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali (e quindi anche al Comune), la cui esecuzione sia anteriore a settant’anni; questo, finché non sia stata effettuata la cd. “verifica ex art. 12”. Si tratta di un’istruttoria, condotta dalla Soprintendenza, allo scopo di accertare se l’immobile in questione riveste o meno un interesse culturale.
Qualora la verifica si concluda con esito negativo, il bene può essere liberamente alienato; se invece, al contrario, si accerta che esso è di interesse culturale (e mi sembra incontrovertibile che una parte di un oratorio seicentesco rientri in questa fattispecie), il procedimento si conclude con la dichiarazione formale di interesse culturale. In tal caso, il bene non può essere alienato senza l’autorizzazione dell’Assessorato Regionale competente, su parere del Soprintendente, sulla base di uno specifico piano di valorizzazione presentato dall’ente proprietario, e in ogni caso subordinatamente ad una serie di condizioni volte a disciplinare l’uso e a preservare la conservazione, il decoro e la fruizione pubblica. L’art. 55 regola molto dettagliatamente sia i requisiti della richiesta di autorizzazione, sia l’ambito, molto vasto, delle prescrizioni e condizioni che possono/debbono essere dettate in caso di accoglimento della richiesta”. 

In base alla sua esperienza sul campo, è quindi ipotizzabile che la Soprintendenza, interpellata, possa ritenere alienabile un immobile che senza dubbio è una parte del complesso seicentesco?
Personalmente, ne dubito molto… A mio vedere, qui non pesa solo il valore intrinseco del monumento, che è indiscutibile, ma c’è l’aggravante dello smembramento di un’unità monumentale, che è inaccettabile per ogni forma di corretta tutela

L’ultima domanda: il procedimento di verifica ex art. 12 è obbligatorio?
Certamente. Di norma, sono gli stessi Enti (come stabilito dal Codice) che trasmettono gli elenchi dei beni in loro possesso, con un’apposita scheda, affinché la Soprintendenza proceda alle verifiche; ma la stessa Soprintendenza può muoversi in modo autonomo, il Codice lo prevede espressamente. 

In conclusione: alla luce di quanto sopra, e per tacere – a questo punto anche noi “per carità di patria” – ogni pur ovvia considerazione sull’attenzione al proprio patrimonio culturale da parte del Comune, saltando a piè pari il discorso sul diritto di prelazione che qui non ricorre, possiamo dire almeno che aver messo in vendita l’ex Custodia della Carrozza del Senato, alias parte dell’ex Oratorio dei Filippini, è come voler vendere la pelle dell’orso prima di averlo catturato?

 

 

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