Giunge in redazione la richiesta dell’avv. Salvatore Virzì, difensore del Comune di Melilli, che chiede “la formale correzione ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 08.02.1948, n. 47 e la conseguente pubblicazione della rettifica nei termini sopra tratteggiati nel termine di legge (2 giorni), invitandola nel contempo a rispettare in futuro i principi cardine della continenza, verità e pertinenza nella redazione degli articoli”.
Accogliamo volentieri, e doverosamente, l’istanza dell’avv. Virzì corredata da una nostra nota.
Al sig. Direttore del Giornale “La Civetta”
Mail: redazione@lacivettapress.it
OGGETTO: Sentenza del T.A.R. Catania n. 2296/2026, pubblicata il 03.08.2026; notizia pubblicata in data odierna; correzione ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 08.02.1948, n. 47.
Nella qualità di difensore del Comune di Melilli, in relazione alla notizia pubblicata stamattina sulla vostra testata “on line”, ritengo necessario prendere posizione sulle gravi inesattezze in essa riportate, al fine di chiarire e spiegare a chi legge cosa ha in effetti stabilito la sentenza in oggetto. La sentenza n. 2296/2026 ha decretato la correttezza e legittimità del Concorso per il reclutamento di 10 Istruttori di Vigilanza, nella parte in cui ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse. La stessa sentenza ha respinto le censure relative a presunti conflitti di interesse, incompatibilità, rapporti personali o professionali con alcuni candidati e l’illegittima partecipazione alla procedura.
Il Giudice Amministrativo ha accertato e dichiarato la regolare composizione della Commissione Esaminatrice anche nella prova rinnovata, nel pieno rispetto del principio del Collegio perfetto e l’assenza di qualsiasi conflitto d’interesse in capo al Presidente della Commissione. Ne consegue come non sia stata accertata né riconosciuta alcuna condotta dolosa, alcun interesse personale e alcun comportamento contrario ai doveri di imparzialità. Viene al contrario evidenziata l’attività del Comune di Melilli di riesame degli atti e di iniziative preventive volte a salvaguardare il buon andamento dei Pubblici Uffici. Si aggiunga che le Sentenze hanno escluso la fondatezza delle contestazioni che avevano investito il Presidente della Commissione esaminatrice ed il segretario dell’Ente ed inoltre le stesse superano e risolvono anche i quesiti formalizzati dal Sindacato Ispettivo della Funzione Pubblica e della risposta del Ministro Zangrillo.
Il T.A.R. ha accolto solamente il ricorso per motivi aggiunti limitatamente ai criteri di valutazione ed alla mancata predeterminazione dei criteri di massima, ed in tal senso il Giudice Amministrativo ha disposto la riedizione della prova nei soli confronti delle parti ricorrenti.
La Graduatoria, diversamente da quanto riportato nell’articolo, non è stata annullata.
Il predetto capo di sentenza di accoglimento, che a parere di questa difesa si appalesa errato, sarà oggetto di appello innanzi al competente Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana di Palermo. In ogni caso, si ribadisce che l’eventuale rinnovo della prova orale − la cui doverosità da parte del Comune di Melilli sarà stabilita dal C.G.A.R.S. in esito all’incardinando giudizio d’appello − sarà mirata nei soli ed esclusivi confronti della parte ricorrente. In tal senso è oggettivamente errata l’impostazione della notizia adottata da questa testata giornalistica nella parte in cui sostiene che il T.A.R. avrebbe ordinato al Comune di Melilli “di azzerare nuovamente questa infinita e travagliata procedura e di ripeterla daccapo nominando una commissione in diversa composizione (…)”. Infatti, in relazione ai limiti soggettivi dell’efficacia di ogni provvedimento giurisdizionale il “decisum” non può che fare stato nei soli confronti della parte ricorrente.
Per l’effetto, il Comune di Melilli, per mezzo del sottoscritto difensore, chiede la formale correzione ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 08.02.1948, n. 47 e la conseguente pubblicazione della rettifica nei termini sopra tratteggiati nel termine di legge (2 giorni), invitadola nel contempo a rispettare in futuro i principi cardine della continenza, verità e pertinenza nella redazione degli articoli.
Avv. Salvatore Virzì
(difensore del Comune di Melilli)
LE NOSTRE PRECISAZIONI
L’avvocato Salvatore Virzì, difensore del Comune di Melilli, ci accusa di “gravi inesattezze” e ci “invita” “a rispettare in futuro i principi cardine della continenza, verità e pertinenza nella redazione degli articoli”. Per il buon nome del giornale e la propria consolidata credibilità, nel rispetto dei tanti che a noi si rivolgono quando la loro voce non viene ascoltata dalle istituzioni, riteniamo quindi indispensabili alcuni chiarimenti ma chiediamo ai nostri lettori un po’ di pazienza nel seguirci in questa ricostruzione, un po’ complessa come lo sono le questioni giuridiche ma fondamentale per capire la fondatezza delle accuse che ci rivolge l’avvocato Virzì.
Scrive testualmente l’avvocato: “La sentenza n. 2296/2026 ha decretato la correttezza e legittimità del Concorso per il reclutamento di 10 Istruttori di Vigilanza, nella parte in cui ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse”.
Nel nostro articolo – che ha dato notizia dell’importante sentenza, ma che per ovvia economicità della comunicazione non ha riprodotto passo dopo passo le decisioni del TAR Catania – abbiamo scritto: “Il TAR di Catania, entrando nel merito delle questioni sollevate prima con il ricorso introduttivo e poi con i motivi aggiunti depositati dopo i tentativi di correzione in autotutela da parte dell’ente, ha dichiarato improcedibile il primo ricorso …”. Esattamente quindi quanto notiziato dall’avvocato. Di diverso, rispetto alla prospettazione del legale, è di certo la motivazione della decisione dei giudici amministrativi che, a suo dire, avrebbero con essa “decretato la correttezza e legittimità del Concorso”.
In verità, nella costituzione in giudizio del Comune di Melilli per resistere al ricorso Gianino, lo stesso avvocato Virzì deduceva “in via preliminare (come si legge nella sentenza de quo) l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ovvero la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione adottato la determinazione dirigenziale n. 861 del 01/03/2025 con la quale, in autotutela, erano state annullate le prove orali svoltesi in composizione irregolare ed era stata disposta la riedizione delle stesse, ivi inclusa la prova del ricorrente”.
Successivamente, nell’opporsi anche al secondo ricorso del candidato Gianino, l’avvocato Virzì riaffermava “la piena legittimità” dell’operato dell’Amministrazione, “assumendo che la rinnovazione delle prove orali costituisse atto dovuto in esecuzione dell’esercizio del potere di autotutela, resosi necessario a seguito dell’accertata illegittima composizione della Commissione esaminatrice”.
Una richiesta processuale inappuntabile quella dell’avvocato Virzì, accolta dai giudici amministrativi in quanto – scrivono -: “Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la sopravvenuta adozione di un nuovo provvedimento destinato a sostituire integralmente quello originariamente impugnato determina il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso introduttivo, poiché l’utilità ritraibile dall’eventuale annullamento dell’atto gravato risulta ormai definitivamente assorbita dalla nuova attività amministrativa, ferma restando la possibilità di far valere mediante motivi aggiunti o autonoma impugnazione le censure avverso gli atti sopravvenuti (omissis le sentenze citate). Ne consegue che il ricorso principale, rivolto avverso atti (la prima valutazione di inidoneità e la prima graduatoria) ormai rimossi dall’ordinamento e sostituiti da nuovi provvedimenti, deve essere dichiarato improcedibile, limitatamente alle censure rivolte avverso tali atti, per sopravvenuto difetto di interesse”.
Una ovvia carenza di interesse quindi. Pertanto non si comprende su quale principio giuridico o altro l’avvocato Virzì fondi la sua affermazione: “La sentenza n. 2296/2026 ha decretato la correttezza e legittimità del Concorso per il reclutamento di 10 Istruttori di Vigilanza, nella parte in cui ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse”.
Se il concorso è stato “corretto” da subito nel suo svolgimento perché, “in autotutela”, sono state “annullate le prove orali svoltesi in composizione irregolare e disposta la riedizione delle stesse”?
E perché l’avvocato Virzì, nella nota inviataci, afferma “Il Giudice Amministrativo ha accertato e dichiarato la regolare composizione della Commissione Esaminatrice anche nella prova rinnovata, nel pieno rispetto del principio del Collegio perfetto e l’assenza di qualsiasi conflitto d’interesse in capo al Presidente della Commissione” se nell’opporsi al ricorso di Gianino ha lui stesso scritto che la “rinnovazione delle prove orali costituisse atto dovuto in esecuzione dell’esercizio del potere di autotutela, resosi necessario a seguito dell’accertata illegittima composizione della Commissione esaminatrice”?
Perché anche? La composizione della prima Commissione era legittima sì o no? No.
Inoltre, l’avvocato Virzì, evidentemente per proprie ragioni, dal suo punto di vista certamente comprensibili, nella sua richiesta di rettifica aggiunge una serie di considerazioni che non sapremmo come rettificare dal momento che non ve n’è traccia nel nostro articolo. Scrive: “La stessa sentenza ha respinto le censure relative a presunti conflitti di interesse, incompatibilità, rapporti personali o professionali con alcuni candidati e l’illegittima partecipazione alla procedura… Ne consegue come non sia stata accertata né riconosciuta alcuna condotta dolosa, alcun interesse personale e alcun comportamento contrario ai doveri di imparzialità. Viene al contrario evidenziata l’attività del Comune di Melilli di riesame degli atti e di iniziative preventive volte a salvaguardare il buon andamento dei Pubblici Uffici. Si aggiunga che le Sentenze hanno escluso la fondatezza delle contestazioni che avevano investito il Presidente della Commissione esaminatrice ed il segretario dell’Ente ed inoltre le stesse superano e risolvono anche i quesiti formalizzati dal Sindacato Ispettivo della Funzione Pubblica e della risposta del Ministro Zangrillo”.
Dove, nel nostro articolo pieno di “gravi inesattezze“, abbiamo parlato di “conflitti di interesse, incompatibilità, rapporti personali o professionali con alcuni candidati e l’illegittima partecipazione alla procedura” ? Dove abbiamo citato “il Presidente della Commissione esaminatrice ed il segretario dell’Ente”?
Noi, rispettosi da sempre e sempre dei “principi cardine della continenza, verità e pertinenza nella redazione degli articoli” (non temiamo siffatti “richiami” ai principi deontologici della professione), abbiamo scritto esattamente quanto evidenziato dall’avvocato – “Il T.A.R. ha accolto solamente il ricorso per motivi aggiunti limitatamente ai criteri di valutazione ed alla mancata predeterminazione dei criteri di massima” – in merito ai motivi di accoglimento del ricorso Gianino da parte del Tar Catania: “I giudici amministrativi hanno infatti accolto in pieno i motivi aggiunti presentati dal ricorrente… sancendo un principio fondamentale per la trasparenza e la legalità dei pubblici concorsi: l’ineludibile necessità di criteri di valutazione preventivamente determinati dalla commissione esaminatrice” (queste le nostre parole).
Ora, noi comprendiamo la gravità della situazione, perché l’Amministrazione abbia deciso di presentare appello contro tutte le sentenze ad essa sfavorevoli, quale sia l’impatto della notizia da noi data – ma noi raccontiamo i fatti, non facciamo la storia -; e comprendiamo i tentativi di minimizzare in qualche modo affermando: “Il T.A.R. ha accolto solamente il ricorso per motivi aggiunti limitatamente ai criteri di valutazione ed alla mancata predeterminazione dei criteri di massima, ed in tal senso il Giudice Amministrativo ha disposto la riedizione della prova nei soli confronti delle parti ricorrenti”.
Ma nella sentenza che abbiamo letto noi questo scrivono i giudici nelle conclusioni: “Per le considerazioni che precedono, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Va, invece, accolto il ricorso per motivi aggiunti, con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati. Per l’effetto, l’Amministrazione dovrà procedere a una nuova rinnovazione della prova orale, mediante una Commissione in diversa composizione, la quale, in conformità ai principi enunciati nella presente sentenza, dovrà previamente determinare i criteri di valutazione e, solo successivamente, procedere allo svolgimento e alla valutazione della prova orale di tutti i candidati. Tale statuizione si impone anche in considerazione del fatto che la procedura è già stata oggetto di una precedente rinnovazione, sicché, al fine di evitare incertezze sull’effetto conformativo del presente decisum, deve espressamente precisarsi che l’Amministrazione è tenuta a rinnovare nuovamente la prova orale nel rispetto delle prescrizioni sopra indicate. Restano assorbite le ulteriori censure, atteso che il vizio accertato è di per sé sufficiente a determinare l’annullamento degli atti impugnati e a imporre la rinnovazione della fase valutativa secondo criteri previamente determinati”.
Questo è quanto dovevamo in nome dei “principi cardine della continenza, verità e pertinenza nella redazione degli articoli”.
La Direttrice Prof.ssa Marina De Michele

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