Petizione a Mattarella: non promulgare la legge che svende il Parlamento e divide l’Italia

Contro l’attuale legge elettorale, il Rosatellum approvato nel 2017, sono stati numerosi i tentativi di ottenere un giudizio d’incostituzionalità, ma ora siamo di fronte a una situazione nuova: la presentazione e la promulgazione, in tempi rapidissimi, di una nuova legge elettorale fortemente voluta da questa maggioranza, senza che si capisca bene a che titolo la vogliano. L’attuale governo, infatti, si vanta di essere il più longevo della storia repubblicana, ma la stabilità di cui gode è solo apparente se si guardano i numeri reali delle elezioni del 2022. Per essere precisi, Meloni andò a Palazzo Chigi perché il centrodestra, di cui era leader, vinse le elezioni con una solida maggioranza di seggi in Parlamento, ma quella vittoria numerica racconta solo una parte della verità. Alle urne, la coalizione ottenne il 44% dei voti validi, e va ricordato che meno della metà degli elettori si recò a votare; Fratelli d’Italia prese circa il 26% dei voti validi, risultando sì il primo partito, ma ben lontano dalla metà dei consensi popolari. Se si considera l’intero corpo elettorale, includendo l’astensionismo, che raggiunse circa il 36%, il centrodestra fu votato da circa il 28% degli aventi diritto al voto e Fratelli d’Italia da circa il 16,5%. Di fatto, la maggioranza numerica dei cittadini italiani, oltre il 50%, non votò per Meloni o per la sua coalizione, ed è proprio questo che la presidente del Consiglio e l’attuale maggioranza parlamentare temono: il bluff della loro rappresentatività può crollare da un momento all’altro per l’incapacità e i danni fatti. Finora ognuno di questi partiti ha cercato di ottenere il proprio specifico interesse, ben sapendo che la Carta Costituzionale non è mai stata particolarmente gradita a certi ambienti, ma domani? Nel 2024 si costituì un comitato nazionale su una raccolta firme per procedere a un referendum abrogativo del Rosatellum, ma nessuno dei partiti della sinistra vi aderì, compromettendo la riuscita della raccolta delle firme necessarie. Questo fallimento portò, di fatto, con quella stessa legge elettorale, alla salita al governo di questa maggioranza solo parlamentare, che oggi vorrebbe cambiare ulteriormente le regole del gioco.

https://www.lacivettapress.it/2024/04/01/referendum-sulla-legge-elettorale-una-svolta-epocale-per-litalia

Su ciò vogliamo riparlarne con Sergio Bagnasco, allora facente parte di quel comitato nazionale ed esperto della materia.

Per amore della Costituzione, della democrazia rappresentativa e del bistrattato Parlamento occorre mobilitarsi immediatamente per avviare un ricorso contro il cosiddetto melonimus che vorrebbe sostituire il Rosatellum.

Cosa fare?

Penso a una petizione al presidente Mattarella affinché non promulghi questa legge, che andrebbe cassata perché prevede l’eliminazione dei collegi uninominali. Verrebbe meno, così si dice, uno dei pochi strumenti che consentono agli elettori di scegliere direttamente tra candidati che si confrontano sul territorio, rafforzando ulteriormente il potere delle segreterie di partito nella selezione della classe politica e indebolendo il legame tra eletti ed elettori. Tuttavia, questa descrizione del collegio uninominale è ripresa da un dizionario politico ed è profondamente ingannevole, perché fa credere che i collegi uninominali previsti dal Rosatellum abbiano realmente queste caratteristiche virtuose, mentre invece il Rosatellum ha un premio occulto che può arrivare al 37,5% del Parlamento. Nel 2022, questa destra ha ricevuto in premio ben 177 seggi su 213 tra Camera e Senato, pari al 29,5% dell’intero Parlamento: se ci teniamo davvero alla democrazia rappresentativa, finiamola di raccontare balle e guardiamo in faccia la realtà dei fatti.

Cosa dire del nuovo decreto sull’Autonomia Differenziata di Calderoli & C.?

In tanti, in modo grossolano e semplicistico, vanno ripetendo da tempo che “l’Autonomia Differenziata è prevista dalla Costituzione”!

Ma è davvero così?

Affatto. L’art. 116 della Costituzione prevede una deroga all’ordinaria ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni, in base alla quale le regioni possono chiedere ulteriori forme e condizioni di autonomia riguardo ad alcune materie indicate nell’art. 117. Questa possibilità è subordinata a tre condizioni ben precise, desumibili dalla Costituzione stessa e dalla giurisprudenza costituzionale – in particolare dalle sentenze della Corte costituzionale n. 148 e n. 151 del 2012, n. 99 del 2014 e n. 192 del 2024 – condizioni che al momento risultano tutte violate dagli schemi preliminari di intesa. La prima condizione riguarda la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; questa è una materia di competenza esclusiva dello Stato e, finché questi livelli essenziali non sono determinati, nessuna ulteriore forma di autonomia può essere concessa su materie che concernono i diritti civili e sociali. La seconda condizione è che il terzo comma dell’art. 116 è espressamente subordinato al rispetto dei principi di cui all’art. 119 Costituzione, che costituisce pertanto un vincolo di sistema: la Regione che chiede ulteriori competenze deve avere caratteristiche finanziarie idonee a sostenerle, vale a dire debito pubblico sostenibile, capacità fiscale adeguata, finanza locale equilibrata e assenza di piani di rientro dal disavanzo sanitario; ma deve anche essere rispettato il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, tanto nei confronti delle Regioni che assumono nuove funzioni, quanto nei confronti dello Stato che non deve farsi carico di costi aggiuntivi per le funzioni che devono essere garantite nelle altre Regioni. La conseguenza è che il finanziamento delle ulteriori competenze deve essere adeguato ai precetti dell’art. 119 Costituzione, quindi basato su strumenti di finanza autonoma, ma di tutto ciò non c’è traccia nelle preintese tra Governo e regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto; anzi, la circostanza che si tratti di preintese fotocopia lascia intendere che non c’è alcuna valutazione concreta dei precetti previsti dall’art. 119.

Infine, la terza condizione emerge dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024, che chiarisce come la previsione di ulteriori forme di autonomia di cui all’articolo 116 sia una deroga all’ordinaria ripartizione delle funzioni: “essa va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto (sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico ed altro) in cui avviene la devoluzione”, sulla base di “un’istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico”.

Tutto ciò è assente dalla bozza di preintesa, al punto che l’istruttoria non costituisce nemmeno la premessa dell’intesa, ma si prevede invece che il Governo svolga “una riflessione più ampia circa gli strumenti istruttori”, capovolgendo completamente quanto richiesto dalla Corte costituzionale. Queste intese, se approvate dal Parlamento, vanno quindi respinte perché in contrasto con le norme costituzionali, così come va respinta la deriva autoritaria di una maggioranza che, forte di un consenso popolare solo apparente e di un premio elettorale occultatissimo, cerca di stravolgere le regole della rappresentanza e dell’equilibrio tra i poteri dello Stato.

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