ANNULLATO ATTO PREFETTIZIO CHE NEGAVA LA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA A NEO ASSUNTA AL COMUNE DI MELILLI

L’avvocato Domenico Acciarito di Vizzini ha inviato in redazione la sentenza del TAR Catania che, accogliendo il ricorso di una propria assistita, annulla i provvedimenti della Prefettura di Siracusa e condanna sia Ministero dell’Interno che il Comune di Melilli al pagamento delle spese di giudizio.

Il caso è quello da noi trattato nel settembre scorso del “licenziamento per giusta causa” di una neo istruttrice di vigilanza assunta a seguito del concorso espletato a Melilli nel 2024 su cui avevamo espresso alcune perplessità sia nel merito (la legittimità di un severo provvedimento che avrebbe potuto anche condizionare il futuro lavorativo dell’interessata) che nel metodo (le eventuali lacune nel sistema dei controlli preventivi a carico dell’Amministrazione stessa).

https://www.lacivettapress.it/2025/09/26/concorso-vv-uu-melilli-procedimento-disciplinare-e-licenziamento-per-giusta-causa-di-una-neo-assunta/

Il ricorso presentato ha ottenuto l’annullamento di ambedue i provvedimenti della Prefettura di Siracusa, tanto quello che negava il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza quanto quello del relativo porto d’armi. Fulcro della questione, la legittimità dei provvedimenti prefettizi alla luce dei requisiti previsti dall’art. 5 della Legge n. 65/1986.

Secondo la giurisprudenza citata nel documento, il potere del Prefetto di conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza per il personale della polizia municipale è “interamente vincolato con esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità”. Le cause di esclusione sono cioè tassative e non possono essere integrate da valutazioni soggettive o da motivazioni basate su “ragioni di opportunità“. Secondo i giudici amministrativi la dipendente presentava tutti i requisiti prescritti dal comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 65/1986 – godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi o di misure di prevenzione, non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici – e il Prefetto non avrebbe potuto in alcun modo basare il diniego della qualifica di agente di pubblica sicurezza su valutazioni soggettive o discrezionali.

Annullati quindi i provvedimenti della Prefettura, immaginiamo che il Comune di Melilli dovrà provvedere al reintegro della dipendente nel posto di lavoro probabilmente con il riconoscimento delle mensilità non corrisposte.

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