Centrale elettrica Palazzolo. “La Soprintendenza – scrive Terna – ha rappresentato il suo apprezzamento in merito alla variante”

A noi sembra che le relazioni che corredano il progetto della centrale elettrica di Terna (stasera il Consiglio Comunale di Palazzolo dovrà pronunciarsi sulla ‘conformità urbanistica’ della variante progettuale dopo aver già assentito lo scorso anno al primo più invasivo progetto) siano un pesante atto d’accusa sui ritardi della Soprintendenza di Siracusa nell’azione di tutela dei Beni Culturali cui presiede e su una ‘arrendevolezza’ per noi inspiegabile.

Troppo debole il solo vincolo di “area di interesse archeologico” che, come evidente dai fatti odierni, non è stato ritenuto sufficiente da Terna per decidere di scegliere un luogo alternativo all’insediamento rupestre di Santolio (questa la denominazione della contrada nel pregiato studio della dottoressa Laura Carracchia nel secondo volume degli Studi acrensi).

Vediamo l’iter.

Alla presentazione del primo progetto di Terna per la stazione elettrica 380/150 kV, il 24 aprile 2024 la Soprintendenza di Siracusa comunica alla società il preavviso di parere contrario.

Terna, il successivo 3 maggio, chiede di ‘sospendere le valutazioni nelle more di un incontro di chiarimento volto ad approfondire le richieste della Soprintendenza e definire le misure necessarie al superamento di tale diniego”.

Il 6 giugno le parti si incontrano e il 28 agosto Terna presenta la propria proposta di modifica progettuale riducendo l’ingombro della stazione e ‘delocalizzando i sostegni rispetto al sito archeologico (erano proprio tra le tombe?)”. La Soprintendenza – scrive Terna – “ha rappresentato il suo apprezzamento in merito alla variante”. Da qui il convincimento della società che gli interventi previsti non sono sottoposti a procedura di VIA, né a verifica di assoggettabilità né a procedura di valutazione preliminare. “L’intervento proposto non sarà sottoposto ad alcuna procedura di valutazione ambientale” comunica al Mase.

Cosa la Soprintendenza abbia scritto nel suo parere favorevole (dobbiamo presumerlo visto che il progetto sta andando avanti) non è dato sapere ma, alla luce delle stesse relazioni di Terna sul rischio archeologico e gli aspetti paesaggistici, crescono dubbi e curiosità.

Scrivono i professionisti incaricati dalla società: “Il territorio dell’area vasta di studio è caratterizzato da una frequentazione intensa in tutte le epoche, a partire dall’era Paleolitica, mentre le evidenze archeologiche presenti all’interno dell’area di indagine risalgono prevalentemente ai periodi preistorico, greco, tardo romano e bizantino…

La testimonianza di una frequentazione dell’area durante l’età preistorica ci viene restituita dalla presenza di numerose necropoli costituite da raggruppamenti più o meno numerosi di tombe a grotticella. Le tombe più antiche sono datate all’età del Bronzo e sono state individuate in diverse località, tra le quali quelle di Cava Santolio e di Contrada Bibbinello. È interessante sottolineare la presenza presso Cava Santolio di grottini utilizzati a scopo abitativo associati alle necropoli preistoriche”. Tale antica presenza umana in quest’area “contribuisce ad aumentare in modo sensibile il potenziale storico-archeologico della macroregione ove ricade l’impianto, quindi il livello di rischio”.

Lo dice Terna! E la Soprintendenza? Sa di essere in ritardo nel redigere anche solo il rilievo planivolumetrico delle numerosissime grotticelle artificiali, catacombe, sepolcri a baldacchino, tombe ad arcosolio, oratori? Sa della regia trazzera, delle carraie, delle iscrizioni e delle decorazioni incise e intagliate nella viva roccia e degli altri eventuali rinvenimenti che rischiano di essere distrutti?

Forse no se Terna evidenzia che “la ricerca vincolistica, d’archivio e bibliografica condotta nell’area di buffer prima indicata ha consentito di rilevare la presenza di 5 siti archeologici. Nessuno di tali siti, tutti ricadenti nell’ambito territoriale di Palazzolo Acreide, è tutelato con vincolo archeologico ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 42/2004, mentre questi sono tutelati quali zone di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, lettera m del medesimo Decreto Legislativo…”

La Soprintendenza sembra quindi ignorare che poiché “il vincolo indiretto concerne la c.d. cornice ambientale di un bene culturale” significa che “non è il solo bene in sé a costituire oggetto della tutela, ma l’intero ambiente potenzialmente interagente con il valore culturale” come messo in luce dai legali a tutela dei diritti di un residente che ha ricevuto la comunicazione di esproprio.

Sentenze del Consiglio di Stato chiariscono che “le prescrizioni di tutela indiretta dell’art. 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono volte a garantire non solo il campo di visibilità del bene culturale tutelato in via diretta, ma all’occorrenza anche il rilievo del contesto circostante, potenzialmente interagente con quel valore culturale, tanto da poter necessitare di una conservazione particolare… L’accertata appartenenza dell’area all’unitario contesto territoriale così individuato fa conseguire la necessità di conservarne integri, per ragioni di visibilità i tratti distintivi attraverso l’introduzione di limiti all’attività edificatoria (di qualsiasi tipo essa sia)”.

Anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, con la sentenza n. 82/2011, ha sancito che “…per la salvaguardia dell’integrità, del decoro e del godimento del complesso archeologico e per consentire la prosecuzione delle ricerche senza che l’intervento dell’uomo le pregiudichi, può essere sottoposta a vincolo anche un’area estesa ove siano stati rinvenuti reperti di particolare interesse pubblico”.

È stata attivata la verifica preventiva dell’interesse archeologico, obbligatoria anche per le opere pubbliche o di interesse pubblico (ex art. 21, comma 4 del D.lgs. 42/2004), da parte della sezione archeologica della Soprintendenza? La mancata esecuzione di tale verifica preliminare, secondo i legali, renderebbe l’intero procedimento viziato da violazione di legge, in quanto il consenso della Soprintendenza sulla non interferenza con i beni culturali è un presupposto essenziale per la legittima prosecuzione.

La sussistenza di un interesse archeologico, anche non formalizzato, impone all’Amministrazione un dovere di diligenza e cautela nella valutazione degli impatti di un’opera” scrivono. “L’interesse pubblico alla realizzazione della cabina elettrica non può prevalere incondizionatamente sull’interesse alla salvaguardia del patrimonio culturale, soprattutto laddove esistano alternative localizzative meno impattanti”.

(in copertina immagine di repertorio)

Da leggere

Siracusa, la paralisi di una generazione: viaggio tra declino demografico, record di scoraggiamento ed esodo dei giovani laureati

1. Le fonti della crisi Questo viaggio nei numeri della condizione giovanile a Siracusa è …

COLLABORA CON NOI

SIRACUSA DIFFERENZIA

IL BAR SOTTO IL MARE

Migranti

homepage

Lavoro

I Diari della Quarantena

La Civetta in gabbia

La parola ai lettori

Articoli recenti

VIDEO

Commenti recenti