Parole chiare e incontrovertibili quelle della pronuncia dei giudici del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che il 4 aprile scorso hanno respinto l’ennesimo ricorso dell’Elemata Maddalena contro il Piano paesaggistico.
Parole che speriamo tengano lontano da nuovi tentativi di cementificare o modificare l’identità di un territorio protetto chi vorrebbe anteporre l’interesse privato a quello pubblico.
È ormai assolutamente consolidato l’indirizzo giurisprudenziale che pone il principio di prevalenza della tutela paesaggistica, quindi dello stesso piano paesaggistico rispetto a tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale. Così la Corte Costituzionale si è espressa a più riprese, e così dispone il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il modello stabilito è rigidamente gerarchico e quindi esclude categoricamente che la salvaguardia dei valori paesaggistici possa cedere a mere esigenze urbanistiche. “La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario avente valore primario ed assoluto, precede e comunque costituisce un limite alla salvaguardia degli altri interessi pubblici”.
Di conseguenza, tale regola di tutela primaria del paesaggio non è in alcun modo derogabile ad opera della legislazione regionale che, “nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, deve rispettare gli standard minimi uniformi di tutela previsti dalla normativa statale, potendo al limite introdurre un surplus di tutela e non un regime peggiorativo”. Al legislatore regionale è dunque impedito l’adottare normative che deroghino o contrastino specificatamente con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto, ciò anche al fine di stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull’intero territorio nazionale.
E se tali obblighi sono in capo al legislatore regionale lo sono maggiormente in capo all’ente locale che deve rivedere i propri strumenti urbanistici alla luce di quanto normato dal Piano paesaggistico. Il piano regolatore della città di Siracusa fermo al 2007 deve essere riscritto nell’ottica anche di mettere a terra le grandissime potenzialità di valorizzazione del territorio, fuori da mire speculative, offerte proprio dal Piano paesaggistico, con sicure ricadute da un punto di vista turistico culturale e quindi economico (visto che alla fine sembra essere solo quest’ultimo ‘tornaconto’ ciò che interessa i più). Principi ai quali non potrà sottrarsi neanche l’Autorità di sistema portuale quando metterà mano, finalmente, a un piano regolatore del porto che, nella sua forma compiuta, è fermo al 1919.

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