Concorso Melilli. Il paradosso della seconda chance degli orali bis per 35 candidati, re Mida e l’effetto domino

Salvo Baio, dopo aver saputo della nuova determina del segretario generale del Comune di Melilli, ha voluto inviarci una nota ‘di sostegno per la nostra attività di costante informazione, “in nome della trasparenza e della legalità”, su questa sconcertante vicenda.

Scrive: “Dopo aver letto alcune determine del segretario generale del Comune di Melilli riguardanti il concorso per 10 istruttori di vigilanza, mi sono chiesto se aspiri a diventare il dottor Mida del diritto amministrativo e se disponga del potere di trasformare gli atti amministrativi da illegittimi a legittimi al solo “toccarli”. Compito proibitivo se applicato alle decisioni strampalate della commissione esaminatrice del concorso che, prima o poi, saranno sottoposte al vaglio di legalità. Il segretario con una prima determina ha tentato di rimettere sui binari della legittimità l’incredibile decisione della commissione esaminatrice di dichiarare idonei anche i candidati che non hanno superato la prova orale.  Dubito che il segretario avesse i poteri per riformare un atto proprio della commissione che, semmai, lo avrebbe dovuto revocare in autotutela. Con la successiva determina del primo marzo, sta tentando un salvataggio ancora più difficile: evitare che la commissione esaminatrice soccomba innanzi al Tar di Catania, chiamato in causa da alcuni concorrenti che si ritengono danneggiati dall’esito della prova orale. Il rimedio proposto è quello di far ripetere ai ricorrenti la prova orale, riconvocando la disciolta commissione esaminatrice; rimedio che solleva non pochi interrogativi e comunque non in grado di tappare tutte le falle del seggio concorsuale, che ha gestito il concorso del Comune di Melilli in maniera disastrosa”.

Ed è così. Proprio perché nelle determine di cui si tratta si fa sempre ampio riferimento alle “esigenze di buon andamento, legalità ed imparzialità” (ex articolo 97 della Costituzione), principi che insieme a quelli  di economicità, efficacia e trasparenza devono sempre sottendere l’azione della pubblica amministrazione, il segretario Puglisi sa bene che l’istituto giuridico dell’autotutela amministrativa, in questo caso decisoria – cioè il potere/dovere per la PA di rivedere, attraverso un procedimento di secondo grado, le proprie precedenti determinazioni, mediante l’emanazione di un provvedimento che sani, come in questo caso, un atto, diciamo, imperfetto – è di competenza dello stesso organo che lo ha emanato. Della commissione esaminatrice, dell’organo collegiale quindi, non del segretario dell’Ente che appare invece come colui che ha assunto ogni decisione a partire dall’atto finale della Commissione: quello di approvazione della graduatoria ‘mista’, di idonei ed inidonei insieme!

E poiché inoltre, come nel caso in questione, siamo di fronte a specifici presupposti e gravi ragioni, per evitare che il provvedimento affetto da vizi evidenti continui ad avere effetti giuridici in grado di “definitivamente alterare e compromettere il substrato fattuale sul quale incidono”, occorrerebbe intanto cautelativamente e temporaneamente sospenderne gli effetti.

Non basta cercare malamente di sanare qualche ‘posizione’. Semplicemente non si sarebbe dovuto arrivare a questo punto perché anche annullare tutto farà probabilmente altre vittime innocenti, oltre alla concreta ipotesi di danno erariale.

Affermare che “l’incedere amministrativo della Commissione Esaminatrice è stato in conformità al dato normativo” (e non si direbbe proprio che “quando il seggio ha operato in composizione imperfetta, ha svolto mera attività istruttoria e prodromica ad una valutazione congiunta da parte dei commissari”), o ripetere come un mantra che la riedizione della prova orale ha il solo fine (addirittura) di “evitare l’alea del giudizio nei confronti dei candidati ricorrenti” e  “non comporta alcun riconoscimento, diretto o indiretto, delle censure mosse dai ricorrenti nei confronti dell’operato della Commissione esaminatrice e della Pubblica Amministrazione procedente” in quanto solo motivata dal “preservare il pubblico interesse e garantire piena imparzialità all’azione amministrativa” (questo è scritto!) non metterà al riparo l’Amministrazione e la Commissione esaminatrice da precise responsabilità.

A nostro giudizio, in tutta la vicenda è ben che saltato il fondamentale principio del neminem laedere e sarebbe davvero interessante, nell’inerzia degli altri organismi di controllo sulla legittimità e liceità dei fatti da più parti denunciati, arrivare all’accertamento in sede giudiziaria del comportamento della Pubblica Amministrazione di Melilli. Nel caso in cui infatti fossero rinvenuti profili di illegittimità, si potrebbe senz’altro configurare il diritto dei ricorrenti ad essere risarciti del danno patito (per esempio, essere stati costretti a rivolgersi più volte all’amministrazione per chiarimenti e/o per l’accesso agli atti, l’aver dovuto affrontare spese per l’assistenza legale, la lesione di diritti soggettivi, ecc). E quali effetti erariali avrà l’aver assunto 20 persone sulla base di una graduatoria che venga ritenuta illegittima e dalla quale, per scorrimento, ha anche attinto il Comune di Francofonte per altre 5 assunzioni, così come potrebbero ancora fare altri Comuni?

Ma poi, la “riedizione della prova orale” solo per 35 candidati come potrebbe bastare a sanare quanto lamentato dai ricorrenti? Il mosaico degli ‘errori’ è troppo complesso per essere ricomposto cambiando una sola tessera. L’effetto domino sarebbe inevitabile.

Sono le stesse fondamenta delle procedure concorsuali a non tenere e non si tratta solo di aver svolto esami con una Commissione neanche di 3 membri, il numero minimo di un qualsiasi organo collegiale per garantire una maggioranza nella votazione. Nel bando non sarebbero stati predeterminati i criteri di valutazione per la prova orale; non tutti gli atti, così come le comunicazioni ai candidati, sarebbero stati pubblicati attraverso il Portale inPA. E per altro non siamo neanche riusciti a sapere se è mai stato deliberato il nuovo regolamento concorsuale, la cui mancanza inficerebbe la validità di qualsiasi altro concorso a Melilli.

Raccapezzarsi nei verbali pare sia impossibile. Come già evidenziato in precedenti articoli gli esiti delle prove orali, invece di essere pubblicati come prescritto dalla norma “al termine di ogni sessione giornaliera”, sono stati pubblicati tutt’insieme con il verbale n. 20 del 22 novembre 2024 (tra l’altro mettendo insieme candidati idonei e inidonei) e risulterebbe che non tutti i verbali delle sedute d’esame sono stati redatti giorno dopo giorno e regolarmente sottoscritti dalla Commissione, dai componenti presenti!

In diversi casi, sempre secondo alcune dichiarazioni, sono saltate le condizioni per garantire parità di trattamento tra tutti i candidati o perché non c’è stata la videoregistrazione durante la seduta d’esami, o perché si è fatto ricorso senza una valida ragione alla modalità da remoto o per come si è svolto l’esame.

Ma chiudiamo ragionando per assurdo. Ammettiamo che abbia un senso ridare a 35 candidati la seconda chance. E se il punteggio ottenuto li proiettasse ai vertici della graduatoria? Cosa ne sarebbe dei 26 già assunti? O questa eventualità è già di per sé esclusa? 

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