L’Amministrazione Comunale di Melilli non finisce mai di stupirci e la vicenda del concorso per rinfoltire gli organici della Polizia Municipale appare sempre più come la tela di un ragno stonato che invece di catturare la preda finisce prigioniero della sua stessa trappola e più cerca di liberarsi, più si avviluppa nei fili fino a restarne strozzato.
Dopo aver approvato, insensatamente, una graduatoria in cui erano stati inseriti anche i candidati che non avevano superato la seconda prova;
dopo essersi appellati allo ius corrigendi epurando la graduatoria dai candidati illegittimamente inseriti, ‘salvando’ però tre di loro già assunti a Melilli, a dire del Segretario Generale Salvatore Marco Puglisi a causa di ‘mere sviste in un verbale nell’imputazione dei dati da cartaceo al pci” che avrebbero determinato “un errore nella computazione dei punteggi della prova orale per alcuni candidati (proprio i tre già assunti e solo loro! ndr) rispetto alla trascrizione digitale contenuta nel verbale, così da rendersi necessario provvedere alla correzione” – è stata invece esclusa dalla ‘originale’ sanatoria una riservataria in 70esima posizione (il suo voto avrebbe dovuto passare da 18 a 21!) per la quale è stata annullata la nomina a distanza di 20 giorni dall’assunzione a Francofonte -;
dopo i ricorsi che sono iniziati ad arrivare, ecco la nuova mossa. Per definire la quale, ancora una volta, non riusciamo a trovare parole: davvero ineffabile!
La determina n.20 del 1/3/2025, a firma del Segretario Generale, ci appare essere l’ennesimo tentativo maldestro di – come si dice da queste parti – ‘allontanare la barca dallo scoglio’, dove secondo noi è già andata a sfracellarsi. La determina è relativa alla “riedizione della prova orale per i candidati del concorso pubblico per 10 Istruttori di Vigilanza” (da subito in realtà 20, esigenza già presentata nel Piano triennale del fabbisogno di personale nel luglio 2024 come approvato con deliberazione della giunta municipale). Chiaro il motivo, riportato nello stesso oggetto della determina: i ricorsi presentati da alcuni candidati al Tar di Catania, tutti fondati in particolare sulla prova orale, nello specifico “sull’asserita non completezza del collegio esaminante all’atto dell’escussione”.
“Asserita non completezza” scrive il Segretario prendendo le distanze, cercando di sminuirne il dato oggettivo, di realtà. E come motiva? Se l’Italia è il paese dei bizantinismi, ci sentiamo di candidarlo al palmarès. Osserva, e forse scopre grazie a una sentenza del 2018 del Tar Lazio, che “le commissioni esaminatrici di pubblici concorsi sono collegi perfetti allorché esplichino attività valutative discrezionali, quali correzione delle tracce, attribuzione dei punteggi, valutazioni delle prove dei candidati; non sono, invece, collegi perfetti le attività che, quantunque siano discrezionali, non sono atte a ledere la sfera giuridica dei destinatari”.
Afferma quindi che “in punto di fatto, secondo l’incedere amministrativo della Commissione Esaminatrice tutte le attività valutative discrezionali sono state condotte secondo un principio di collegialità ed in conformità al dato normativo e che, quando il seggio ha operato in composizione imperfetta, ha svolto mera attività istruttoria e prodromica ad una valutazione congiunta da parte dei commissari”.
Dunque il problema non c’è, verrebbe da concludere sillogisticamente, perché per Puglisi la Commissione ha fatto tutto secondo norma. Eppure, subito dopo, è costretto ad ammettere che “Esaminati gli atti del seggio concorsuale, ed avendo rilevato che nelle sessioni segnatamente così riportate la commissione esaminatrice non era composta nella totalità dei componenti” (ohibò!) … il periodo resta sospeso e segue, senza soluzione di continuità, l’elenco degli esaminati il 25 e 26 ottobre e nella mattinata del 14 novembre (tre giorni di Commissione ‘imperfetta’ ma nessuno ci aveva fatto caso!) che – si specificherà successivamente nella determina – dovranno essere riesaminati: il rup dovrà provvedere agli adempimenti necessari “onerando il Presidente della Commissione Esaminatrice di fissare la data per la riedizione della prova orale” entro il 30 aprile 2025.
32 i candidati da riesaminare. Anzi no. C’è un errore, si precipitano a chiarire con un nuovo atto: due nomi sono stati erroneamente inseriti e altri quattro sono riportati in maniera errata. Pasticcioni!
Però a chiuderla qui il segretario Puglisi proprio non ci sta. E insiste “Scrutinato l’interesse pubblico, generale ed astratto, all’esercizio dell’autotutela procedimentale relativamente a tali posizioni, in cui il collegio d’esami non era formalmente composto dai tre componenti, così da garantire a tutti i soggetti interessati – al di là di qualsiasi leguleia censura – la possibilità di esperire la prova dinnanzi al plenum della commissione concorsuale; Considerata l’opportunità, in ossequio al principio di certezza dell’azione amministrativa, di rieditare la prova orale nei confronti dei candidati de quo al solo fine di evitare l’alea del giudizio nei confronti dei candidati ricorrenti, preservare il pubblico interesse e garantire piena imparzialità all’azione amministrativa…”
“Leguleia censura”? Ma se non ne avete fatta una giusta!
“Evitare l’alea del giudizio nei confronti dei candidati ricorrenti”? Ma gentile segretario, qua non c’è nessuna alea. Qua il vostro rischio è che un intervento del Tar annulli tutto, semmai anche riscontrando un qualche danno erariale. Altrimenti perché tanta resistenza nell’ammettere le irregolarità? “La riedizione della prova orale in sede di procedimento amministrativo di secondo grado non comporta alcun riconoscimento, diretto o indiretto, delle censure mosse dai ricorrenti nei confronti dell’operato della Commissione esaminatrice e della Pubblica Amministrazione procedente, ma è esclusivamente finalizzata ad eliminare l’alea dei giudizi già incardinati ed affermare, nei confronti di tutti i candidati, il principio di buon andamento dei pubblici uffici”.
Ma davvero l’Amministrazione di Melilli pensa di venir fuori da questo ginepraio chiamando a ri-sostenere la prova orale solo questi candidati e, ancor peggio, anche altri 5 che, non esaminati in quei maledetti giorni, hanno comunque presentato ricorso alla luce delle discutibili procedure?
E sarebbe questa la risposta ai “prefati canoni di imparzialità e trasparenza”? E i tanti che hanno ritenuto lesi i propri diritti ma che non hanno avuto la possibilità economica di rivolgersi a un legale? Quale imparzialità e trasparenza per loro?

Commenti recenti