A volte, nel seguire certi avvenimenti, ciò che colpisce, e incuriosisce, è l’ordine cronologico.
Il 28 settembre inizia a girare sui social e nelle chat la notizia che alla Pillirina l’accesso al mare è assolutamente precluso a chiunque, anche via terra. Stupore, perplessità, proteste, domande sulla legittimità del ‘divieto’, sebbene non sia certo una novità assoluta. Ma ora la vigilanza privata del dr. Emanuele Cisa Asinari di Gresy posta a ‘guardia’ della traversa Sant’Agostino (non più strada pubblica!) che porta al mare di Punta della Mola agita un foglio con stampata un’ordinanza (della Regione Siciliana? della Capitaneria?) che però non consente né di leggere né, tanto meno, di fotografare.
Tre giorni e il primo ottobre arrivano, tempestive, le due novità: di Gresy fa sapere ai media locali di aver chiuso ogni accesso al mare forte di un ‘titolo’ giuridico che lo rende ‘pieno e unico’ proprietario di tutta Punta della Mola, anche della spiaggia (!), e subito dopo la sua azione viene corroborata, sostenuta, rinforzata, da un’ordinanza del Dipartimento regionale del territorio e ambiente (sezione demanio marittimo) che interdice tutta l’area costiera (accesso, transito, sosta, balneazione) perché a rischio frana.
Le domande nascono spontanee. Come mai, abbiamo pensato in molti, proprio ora si attiva il demanio marittimo citando l’interdizione della Capitaneria di Porto del 2018, per altro a sostituzione delle molte altre precedenti? Perché con sei anni di ritardo? Perché improvvisamente non vengono ritenute sufficienti nemmeno l’ultima ordinanza del sindaco di Siracusa del 27 aprile 2023 e la segnaletica dell’Area Marina protetta del Plemmirio che comunque, nella sua formulazione, sembra limitare il divieto solo all’accesso al mare, proprio al tratto di costa, senza negare “l’osservazione del paesaggio marino costiero”?
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A cosa è dovuta insomma la contestualità con l’azione di di Gresy che, nel suo primo intervento sulla stampa (prima dell’ordinanza del demanio), motiva con il conseguimento dell’obiettivo della piena acquisizione dell’area ma poi, assumendo il ruolo di unico guardiano dei luoghi, integra affermando che “La decisione (della chiusura di ogni accesso, ndr) è stata presa in linea con la normativa vigente e in risposta a precedenti segnalazioni da parte della Capitaneria di Porto di Siracusa (del 2018!). Riteniamo fondamentale agire con prontezza e responsabilità per garantire la tutela della pubblica incolumità. Le misure preventive messe in atto saranno monitorate e aggiornate in base all’evolversi delle condizioni del territorio. Invitiamo tutti i cittadini e i visitatori a rispettare le disposizioni dell’ordinanza per evitare incidenti”? Come mai, se l’Ufficio del Demanio ha sentito l’urgente necessità, ad ottobre, a stagione balneare chiusa, di tornare a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, ha guardato solo al tratto costiero accessibile dal varco 34 dell’A.M.P. e non a tutte le aree a rischio? E anche volendo volgere lo sguardo solo ed esclusivamente all’area marina protetta, perché nell’ordinanza non cita anche spiagge e costoni accessibili dal varco 35, anch’esso presente nell’ordinanza della Capitaneria? E ancora, altra domanda a margine, tanta condivisa preoccupazione per la pubblica incolumità data l’instabilità dell’area come si concilia con l’autorizzazione data dal Comune a trasformare i ruderi in civili abitazioni?
Inoltre, se “l’iter amministrativo di delimitazione è ancora in fase di svolgimento” – questa la risposta del Dipartimento Ambiente alla richiesta di Natura Sicula di prendere visione dell’atto di sdemanializzazione – come si spiegano le affermazioni contraddittorie del dirigente del Servizio territoriale dell’ambiente Siracusa-Ragusa, Francesco Moscuzza – “La commissione ha stabilito i confini del demanio marittimo, possono chiudere l’accesso purché non pedonale, ma solo ai mezzi” – e dell’avvocato di di Gresy – “Trattandosi di proprietà privata e non di concessione, non si è tenuti a rispettare il passaggio pedonale” -?
E non è incredibile, inspiegabile, che dopo la ribadita interdizione del primo ottobre, il giorno successivo, la Capitaneria dia a una troupe cinematografica il consenso ad effettuare delle riprese proprio su quel tratto di costa considerato così a rischio? O è sufficiente che l’ordinanza indichi come località: “Cala Minareto” per evitare frane, crollo di massi di grosse dimensioni, smottamenti?
Capitaneria, Dipartimento, Magistratura (soprattutto) intendono fare ‘tempestiva’ chiarezza su tutto questo?
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“Hanno soppresso il demanio!” Con queste parole il vigilante di traversa sant’Agostino ferma chi vorrebbe passare.
E veniamo allora all’altra, più importante, e gravida di conseguenze, novità: la revisione della ‘dividente demaniale’, la linea che segna il confine tra le aree appartenenti al demanio marittimo e quelle di proprietà di soggetti pubblici o privati.
A distanza di pochi giorni, reagendo alle dichiarazioni di chi, come Carlo Gradenigo, ritiene inaccettabile ciò che sta accadendo e chiama i cittadini alla mobilitazione per difendere il diritto alla libera fruizione del mare, la società Elemata Maddalena, indignata per la ‘gogna mediatica’, emana una nota ufficiale: “È necessario rispondere in maniera estremamente chiara e decisa a queste affermazioni che, ancora una volta, distorcono la realtà e alimentano falsità e pregiudizi nei confronti di una legittima proprietà privata”.
Tre i punti evidenziati nella nota: La verità sulla proprietà – Interessi milionari e imprenditoria – Diritto pubblico e demanio.
Rimandiamo la trattazione del secondo punto, e le tante considerazioni possibili sulla terminologia usata dall’Elemata nei confronti di chi manifesta dissenso – “ignoranza preoccupante e ottusità evidente” -, per dare spazio ad altre riflessioni, ma solo nel merito (dispiace che l’Elemata si sia ‘fidata’ di chi aveva interesse a vendere ma è la dura legge della giungla proprio degli interessi privati, dovrebbe saperlo).
Ci hanno colpito non poco le aporie dell’Elemata sul ‘diritto alla proprietà privata’, una visione ‘semplicistica’ ci sia permesso dire, che non fa i conti con la contemperanza dei diritti, con lo stretto rapporto tra l’articolo 42 richiamato in maniera (troppo) essenziale – “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti” tralasciando, ma sicuramente non per ignoranza!, il successivo riferimento alla possibilità di esproprio “per motivi d’interesse generale” (l’interesse ‘generale’ il perno della nostra Costituzione!) che di per sé è già un limite alla totale pienezza/garanzia della proprietà privata -, e il precedente articolo 41 sull’iniziativa economica privata che è sì libera ma Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
Non sempre – è evidente – è possibile il libero uso (legibus solutus) del proprio bene: basti pensare ai tanti vincoli di diverso genere che possono gravare su una proprietà, per esempio l’inedificabilità di un terreno, la non modificabilità dei ruderi che vi insistono. Esempi a caso.
Roba da giurisperiti, certo, in cui non intendiamo addentrarci troppo: siamo consapevoli della complessità dell’argomento e, noi, ci muoviamo con prudenza in quest’ambito, avendo comunque sempre presente l’art.9 della Costituzione che alla tutela del paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ha di recente aggiunto la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.
Ma qualcosa va per lo meno accennato per l’altro argomento, quello della sdemanializzazione, solo per evidenziare quelle che non solo a noi sembrano incongruenze.
Ha detto Emanuele Cisa Asinari: “Ho comprato un’area sdemanializzata, ci abbiamo messo 10 anni a risolvere la questione e lo abbiamo fatto. Il demanio ci ha dato ragione: è una proprietà privata, se i siracusani avessero voluto, avrebbero potuto comprare l’area prima di me… Non esiste alcun diritto del pubblico sulla spiaggia o sulle particelle demaniali in questione. Come è stato chiarito più volte, Elemata ha acquisito le batterie militari senza alcuna presenza di particelle demaniali. Solo successivamente, nel 2013, il demanio ha erroneamente incluso due particelle nella propria giurisdizione, errore che è stato giustamente corretto. Pertanto, chiunque continui a insinuare che vi sia un diritto pubblico su queste aree sta diffondendo informazioni false e ingannevoli”.
Sappiamo tutti che nel 1982 venne messo all’asta il fondo Massa Oliveri (ex batteria Emanuele Russo), dopo una procedura di smilitarizzazione assai discutibile. Un’area appartenente al Demanio necessario oltre che gravata da stringenti ineludibili vincoli archeologici: necessità dell’approvazione della Soprintendenza per qualsiasi lavoro/modifica sull’area, divieto di qualsiasi manomissione del sito che possa danneggiare le condizioni di ambiente e di decoro della zona archeologica circostante, possibilità di consolidamento e restauro dei fabbricati esistenti (al tempo non censiti) senza alterarne dimensioni o aspetto.
L’asta fu aggiudicata all’avv. Franco Greco “per persona da nominare” per 391.380.000 lire (cifra di partenza 66 milioni) e nell’atto pubblico vengono (ovviamente) elencate le particelle che facevano parte del patrimonio disponibile dello Stato, cioè quelle sdemanializzate (in nota appunti esplicativi su cosa sia il demanio – e il demanio marittimo – tratti da un articolo del 2020 di Paolo Raimondo, ingegnere forense, consulente tecnico d’ufficio del Tribunale di Roma).
Nella successiva compravendita del 2009 tra i sette comproprietari e l’Elemata per 3 milioni e mezzo di euro, terreni e fabbricati sono scrupolosamente individuati e nell’allegato certificato di destinazione urbanistica (di “verde naturalistico” che vieta edilizia di nuova costruzione, così come d’altra parte il piano paesaggistico vigente e i vincoli archeologici vietano scavi e movimenti terra) una linea rossa individua l’area interessata (particelle 81, 138, 140) da cui, ovviamente, sono escluse le aree lambite dal mare appartenenti al demanio marittimo così come le latomie costiere nella parte della Punta che guarda ad Ortigia (bene archeologico vincolato con Declaratoria del 1970). Queste le parole testuali: “L’area di che trattasi ricade all’interno della fascia dei 150 mt dalla battigia e pertanto, per i combinati disposti dell’art.2 della L.R. n.15/91 e dell’art. 15 lettera a) della L.R. n.78/76, la stessa risulta inedificabile… fa parte del Bacino del Porto Grande e sulla stessa insiste il vincolo paesaggistico imposto con D.A. n.2340 del 30/09/88”.
Quando quindi di Gresy afferma che l’area è edificabile dal 1973, deve essere chiaro a tutti che il riferimento non è a Punta Mola bensì, riteniamo, al lotto su cui vorrebbe realizzare un resort, mentre non si comprende perché affermi che “Elemata ha acquisito le batterie militari senza alcuna presenza di particelle demaniali”. Inoltre, data un’immancabile revisione catastale dei terreni, a seguito di frazionamento e accorpamento delle particelle, occorre chiarire di quali particelle parli di Gresy – “Solo successivamente, nel 2013, il demanio ha erroneamente incluso due particelle nella propria giurisdizione, errore che è stato giustamente corretto” (in realtà, teoricamente, in fase di correzione!) – e quali risultino oggi quelle effettivamente di proprietà Elemata.
Appare veramente irragionevole pensare che, come afferma Natura Sicula, sia possibile riconoscere un uso esclusivamente privato delle spiagge che, al più, possono essere date “in concessione per stabilimenti balneari, sempre garantendo l’accesso e il transito gratuito”. “I beni del demanio marittimo possono appartenere soltanto ad enti pubblici territoriali. Sono inalienabili. I terzi possono diventare titolari di diritti parziali su di essi, solo in possesso di una concessione emanata dalla regione/comune” (codice della navigazione). E le aree di demanio marittimo esistono di fatto, sempre, pur se soggette a modificazioni dovute a fenomeni naturali.
Inoltre, il procedimento di sdemanializzazione è di tale complessità, e difficoltà per i dati da accertare, che non può certo essere sufficiente un ”atto d’imperio”, o un mero accordo tra le parti (quali poi?).
I beni demaniali – forse è il caso di ricordarlo di nuovo – sono ritenuti fondamentali per l’esistenza stessa dello Stato che ‘amministra’ (e non possiede) un patrimonio che non è proprio, bensì è riconducibile alla sovranità popolare. I beni demaniali ‘naturali’ sono necessariamente appartenenti alla collettività e per sdemanializzare beni del demanio marittimo, tra cui appunto spiaggia e arenile, occorre, come impone l’articolo 35 del Codice di navigazione, un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo il quale, tra l’altro, segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone per pubblici usi del mare.
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Come potrebbe l’Ufficio del Demanio di Siracusa dimostrare la certezza della rinuncia alla funzione pubblica del bene (che va accertata con rigore), che non ci sia la volontà di conservare la destinazione del bene stesso all’uso pubblico? L’Ufficio ha considerato che per di più si tratta di area di interesse comunitario?
Un luogo come la Pillirina, frequentato da sempre, amato, ricco di storia?
Suvvia, non siamo ancora tornati ai tempi del Marchese del Grillo.
(foto di SavePillirina)
rivista.ording.roma.it/14914-2/ articolo di Paolo Raimondo Ingegnere forense, consulente tecnico d’ufficio del Tribunale di Roma. Fonte: MondoBalneare.com (estratto)
I beni demaniali sono destinati all’uso diretto da parte dei cittadini e/o alla difesa della nazione e sono per loro natura inalienabili e non usucapibili; tra questi rientra il demanio marittimo.
I beni patrimoniali pubblici si dividono a loro volta in beni del patrimonio disponibile e indisponibile; i primi sono assimilabili ai beni immobili di proprietà privata e come tali sono alienabili e usucapibili, mentre i beni del patrimonio indisponibile (foreste, cave, eccetera) non possono essere sottratti alla loro destinazione finché questa dura, ma, una volta che questa cessa, possono essere alienati nei modi consentiti dalla legge.
Un bene appartiene al demanio marittimo in forza della legge (per sua natura) o in forza di titoli (acquisti, espropri, eccetera). Secondo il Codice della navigazione, fanno parte del demanio marittimo il lido, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi, eccetera.
Negli anni vi è stato un acceso dibattito sul significato da dare ai vari termini (che differenza c’è tra lido e spiaggia? dove termina la spiaggia?), tanto che anche la Corte di Cassazione è dovuta intervenire in materia. Dal punto di vista giuridico, per “lido del mare” si intende la striscia di terra, in genere sub-pianeggiante, percorsa dalle onde del mare, mentre la spiaggia è quel tratto di terra sottoposto alle mareggiate ordinarie invernali e comprende il lido; infine l’arenile comprende quella parte di spiaggia eventualmente non più raggiunta dal mare all’attualità. Pertanto, in assenza di titoli la dividente demaniale marittima può essere individuata dalla linea di inviluppo delle mareggiate ordinarie che si sono succedute nel tempo.
Per delimitare il demanio marittimo l’amministrazione deve redigere in contraddittorio con gli interessati il verbale di delimitazione, che va poi inserito nel registro delle delimitazioni, esistente presso le capitanerie di porto competenti, con attribuzione del relativo numero di repertorio.
Successivamente il verbale va registrato (per avere data certa) e notificato agli interessati (per avere efficacia tra le parti); gli interessati ovviamente possono contestarlo nei tempi e modi di legge.
Infine, vanno apposti i termini con apposito verbale da registrare e trascrivere in modo da esplicare efficacia verso tutti.
La dividente demaniale marittima è individuata dalla linea di inviluppo delle mareggiate ordinarie che si sono succedute nel tempo. Appare evidente che questa definizione, seppure tecnicamente e astrattamente chiara, non è di facile applicazione, specie quando il territorio è stato modificato, direttamente o indirettamente, dalle attività antropiche.
Si fa ricorso ad alcuni elementi di valutazione utili per l’individuazione della dividente demaniale marittima. Innanzitutto deve essere esaminata la morfologia dei luoghi, ponendo particolare attenzione all’andamento plano altimetrico del litorale e dell’eventuale duna costiera. Molto significativa può essere la presenza di vegetazione spontanea non compatibile con l’acqua di mare e quindi con le mareggiate ordinarie invernali. Va accertata la geologia del territorio e in particolare se i luoghi siano soggetti o meno a bradisismo (abbassamento o innalzamento del suolo) per verificare se in passato (comunque dopo l’unità d’Italia) le aree oggetto di accertamento siano state raggiunte dal mare; a tal fine si può far riferimento ad alcuni strumenti quali la Carta Geologica Italiana ecce e, ove esistenti, a studi e relazioni di dettaglio, atti di archivio.

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