NON PUBBLICATA LA DELIBERA SUI COMPITI DEL SOVRINTENDENTE. L’INDA CHIARISCA I MOTIVI DI QUESTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Inda, con delibera del 28 marzo scorso, ha indetto l’avviso per la selezione del sovrintendente artistico. La procedura prevede che venga formulata al Ministero “la proposta di tre nominativi per la nomina del Sovrintendente” che vengono scelti dal CdA sulla base dei curricula presentati dai partecipanti alla selezione. Dopodiché il ministro sceglie, fra i tre nominativi, quello cui affidare l’incarico.

Dalla lettura dell’avviso di selezione si apprende che, con la stessa delibera, sono state apportate alcune modifiche ai compiti del sovrintendente, modifiche di cui non è possibile avere conoscenza per omessa pubblicazione della delibera.

Dice l’articolo 2 dell’avviso di selezione: “Il Sovrintendente svolge i compiti previsti dallo Statuto dell’INDA ed in particolare quelli riportati all’art.11, comma 3, dell’anzidetto Statuto e delle modifiche apportate sulla base della proposta deliberata il 28/03/2024 dal CdA, in corso di approvazione da parte del Ministero vigilante, nonché delle eventuali variazioni da parte di quest’ultimo”.

Perché l’Inda non l’ha pubblicata? L’omissione può configurare una violazione del principio di trasparenza considerato che la delibera introduce a carico del sovrintendente nuovi compiti, non previsti dallo statuto.

Gli atti deliberativi, una volta approvati dall’organo di gestione, devono essere pubblicati perché chiunque ne possa conoscere il contenuto. E’ una regola elementare e stupisce che l’Inda non la rispetti. E non è il primo caso: lo stesso comportamento omissivo è stato tenuto dal CdA a proposito delle proposte di modifiche statutarie, poi bocciate dal Ministero vigilante. Del loro contenuto se n’é avuta indiretta conoscenza dalla lettera del direttore generale del Ministero che sconfessava l’operato del CdA.

È opportuno precisare che lo statuto consente al consiglio di amministrazione di deliberare, a maggioranza, le modifiche statutarie, ma non impone alcun obbligo di riservatezza, né esclude l’obbligo della pubblicazione.

I compiti del sovrintendente risultanti dall’avviso di selezione sono: a) quelli già previsti dallo statuto; b) quelli proposti dal CdA nella delibera di marzo (che però sono sconosciuti in quanto, come detto, la delibera non è stata pubblicata); c) quelli eventualmente indicati dal Ministero della Cultura. Ma si può amministrare così?

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