RIBADITO IL RUOLO DI DIREZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ ARTISTICA DEL SOVRINTENDENTE
Il Ministero della Cultura prende le distanze, con un’articolata nota, dalle modifiche statutarie approvate dalla Fondazione Inda con l’ormai famosa delibera numero 1 del 16 febbraio 2023 del consiglio di amministrazione (CdA). Tralascio le proposte di modifiche riguardanti il gettone di presenza per i consiglieri di amministrazione e il compenso del Consigliere Delegato per analizzare quelle relative ai ruoli del Consigliere Delegato e del Sovrintendente artistico e culturale. Più che di modifiche, sarebbe più appropriato parlare, in linea con quanto afferma il Ministero della Cultura, di “ridimensionamento del ruolo del Sovrintendente e in particolare per ciò che attiene alle scelte artistiche della Fondazione”.
Secondo il vigente statuto, il Sovrintendente elabora e predispone in autonomia, sulla base degli indirizzi artistico-culturali proposti dal Consigliere Delegato, i programmi di attività della Fondazione da sottoporre all’approvazione del CdA dell’Inda.
Le modifiche statutarie proposte dal CdA (decise, non dimentichiamolo, in assenza del Sovrintendente non ancora nominato a febbraio 2023) prevedono invece che “il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consigliere Delegato, definisce gli indirizzi, i contenuti e le scelte artistico-culturali”.
La nuova formulazione riduce ai minimi termini la sfera di competenza del Sovrintendente e amplia a dismisura quella del consigliere delegato il quale, oltre a dare gli “indirizzi”, definisce i “contenuti e le scelte artistico-culturali”. Non solo, ma il potere di elaborare i programmi di attività, attribuito dallo statuto al Sovrintendente, viene sostituito con l’espressione “portare a compimento” cioè “eseguire i programmi”. Per il Ministero tale modifica “non sembra in linea con la funzione gestoria riconosciuta al Sovrintendente dalla legge istitutiva dell’Inda”.
La presa di distanza da parte del Ministero è netta e riguarda la strategia della Fondazione che con le modifiche allo statuto puntava a relegare la figura del Sovrintendente a quella di mero esecutore delle scelte del Consigliere Delegato.
(Marina Valensise, Consigliere Delegato Inda)
La materia del contendere riguarda la direzione e gestione degli spettacoli classici e di tutte le altre iniziative artistiche, cioè l’attività fondamentale dell’Inda. Questa competenza in base allo statuto spetta al Sovrintendente ma l’attuale Consigliera Delegata la vorrebbe, senza averne i titoli, per se stessa.
Ecco perché il Ministero, mettendo nero su bianco, rende esplicito il rapporto tra queste due figure: al Consigliere Delegato spetta la funzione di declinazione dell’ indirizzo (si badi: dell’indirizzo) delle attività della Fondazione, mentre al Sovrintendente spetta la direzione e gestione delle attività medesime.
In sostanza, non solo il Ministero boccia il tentativo del CdA dell’Inda di sovvertire ruoli e competenze a vantaggio del Consigliere Delegato (figura praticamente inesistente nei grandi teatri nazionali e nelle più importanti fondazioni culturali) ma ne rovescia l’impostazione specificando che: “Il rafforzamento del ruolo del CdA e del Consigliere Delegato potrebbe essere assentibile se ad esso fosse associato il rafforzamento delle competenze manageriali e gestorie del Sovrintendente”. Chi deve capire, capisca.
Alle parole il Direttore Generale del Ministero fa seguire gli ammonimenti: “Alla luce di quanto rappresentato, sentiti gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, si invita codesta Fondazione a riformulare le modifiche del testo statutario” altrimenti “non potranno essere accolte integralmente”.
Tra i poteri sottratti (o ridimensionati) al Sovrintendente e trasferiti al Consigliere Delegato ci sono anche quelli relativi alla predisposizione e sottoscrizione dei contratti di assunzione del personale e della pianta organica degli stagionali.
La cosa che più colpisce negativamente è che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione abbia deliberato tutte queste modifiche a scapito del Sovrintendente mentre la sua nomina era in itinere, e cioè in sua assenza. Pertanto, se le modifiche fossero state condivise dal Ministero prima del suo insediamento, il Sovrintendente, nominato dal Ministro Sangiuliano a seguito della partecipazione a un bando che prevedeva i poteri attribuitigli dallo statuto allora vigente, si sarebbe trovato, a sua insaputa, con competenze ridotte al minimo e con la funzione di “mero esecutore”. Non sarebbe stato un esempio di correttezza istituzionale.
A quanto è dato sapere, pare che la Fondazione stia recependo le indicazioni del Ministero (non potrebbe fare diversamente) ma è impressione diffusa che nei rapporti tra la Fondazione Inda e il Ministero vigilante resteranno non poche cicatrici. Il gruppo di comando dell’Inda comunque non ne esce bene da questa vicenda.
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