In relazione alla proposta di delibera di modifica dell’imposta di soggiorno, la neocostituita Associazione Abbat non ha alcuna posizione pregiudizialmente contraria, ma, in rappresentanza degli iscritti e dei 1500 operatori presenti sul territorio, chiede che vengano analizzate alcune criticità ed apportati alcuni correttivi e offre la propria leale collaborazione nelle attività di supporto all’Amministrazione per formulare in concreto, in sede di Consulta, proposte e suggerimenti per una più efficace ed efficiente destinazione del gettito dell’imposta per le finalità previste dalla Legge.
Ritiene pertanto di sottoporre all’attenzione delle SS.VV. Le seguenti proposte di modifica o integrazione:
Va premesso che è in discussione in Senato una proposta di Legge che muta radicalmente le modalità di imposizione, imponendo il sistema proporzionale anziché in misura fissa, che sarebbe più rispettoso del principio di Legge di proporzionalità tra imposizione e incassi del gestore.
Tale evento genera il rischio che l’intera struttura del regolamento debba essere a breve modificata, a meno di non voler introdurre a Siracusa, in modo pionieristico, un sistema di imposizione proporzionale, che sarebbe auspicabile per evitare le palesi sperequazioni su cui si veda infra al punto A.2.
A) PROPOSTE AVENTI IMPATTO SUL GETTITO
A.1) Durata dell’imposizione – Criticità:
-il riferimento in proposta (4-7 giorni) non è sufficientemente specifico e potrebbe risultare per tale ragione impugnabile, non trattandosi qui di lasciare alla discrezionalità amministrativa un dettaglio relativo a modalità operative, ma lo stesso presupposto d’imposta.
-pur comprendendo la finalità teorica di aumentare il gettito, la permanenza media a Siracusa rimane inferiore ai tre giorni. La stragrande maggioranza delle prenotazioni si attesta sui 2 giorni. Alcuni turisti, se si trovano bene, decidono poi, ma solo quando giunti in loco dopo aver sperimentato la bellezza dei luoghi e la qualità dell’accoglienza, non senza sforzi da parte degli operatori e nonostante la carenza di alcuni servizi non necessariamente di competenza comunale (trasporti su tutti e possibilità di fare base a Siracusa e organizzare one-day trip verso le meraviglie della provincia e del sud-est), di rimanere più a lungo. Per di più, è un dato di comune esperienza, pur se censurabile, che non sempre i prolungamenti decisi last minute e non prenotati in origine vengono correttamente registrati dagli operatori nel farraginoso sistema Tourist.
Aumentare l’imposizione da 4 a 7 giorni, oltre a disincentivare per le fasce di turisti più sensibili al prezzo i soggiorni più lunghi e a dar vita a probabili maggiori fenomeni di elusione, di fatto e concretamente procurerebbe un maggior gettito trascurabile.
Il minor aumento che realmente ci si può attendere potrebbe essere compensato da una diversa impostazione che tenga conto del maggior numero di strutture insistenti nelle zone a maggior vocazione turistica (con prezzi di vendita più alti) ed ipotizzando una imposizione maggiore e meglio commisurata ai prezzi di vendita su alcune di esse, seppur limitata ai 4 giorni (vedi infra).
Proposte:
-sull’art.2 comma 3 si ritiene di eliminare il riferimento a 4-7 giorni (illegittimo per indeterminatezza), fissando chiaramente il numero dei giorni e possibilmente mantenendo i 4 giorni originari. Mantenere l’imposizione sui 4 giorni, compensando eventualmente con altri accorgimenti, genererebbe un minor aumento di gettito che, come insegna l’esperienza dei comuni che hanno adottato simili modifiche, è concretamente trascurabile.
Per verificare ciò, si potrebbe chiedere con urgenza agli uffici una stima delle permanenze dichiarate superiori ai 4 giorni, in modo da verificare quale aumento reale di percentuale del gettito si possa concretamente attendere da un aumento dei giorni in cui vige l’imposizione.
A.2) Zonizzazione sul modello Venezia per mitigare le evidenti sperequazioni dovute al sistema catastale.
Criticità:
-come il sistema “a stelle” per gli alberghi, ormai del tutto obsoleto, il modello adottato per le case vacanze (riferimento catastale) è quello che si pone in più aperto contrasto col principio inderogabile di “gradualità in proporzione al prezzo” di cui all’art 4 comma 1 della legge istitutiva dell’imposta di soggiorno e che ha generato di recente un numero cospicuo di contenziosi. Tale principio è stato chiaramente affermato più volte dal Consiglio di Stato (cfr. ad esempio sent.1614/2019) che ha statuito la necessità che l’imposizione “aumenti all’aumentare della spesa sostenuta per il pernottamento poiché espressiva di una maggiore capacità contributiva”.
La soluzione ideale, più equa e rispettosa della Legge, sarebbe quella di un’imposizione proporzionale rispetto al prezzo di vendita (alcuni Comuni italiani l’hanno adottata), ad esempio il 3% sul prezzo. Con la diffusione dei pagamenti elettronici, i fenomeni elusivi sarebbero trascurabili (certamente meno di quelli che si genererebbero dal prolungamento dei giorni, vedi sopra) e i controlli grandemente facilitati. Tuttavia, anche volendo mantenere il sistema delle categorie e dell’imposta fissa, dalla non corrispondenza di fatto tra categorie catastali e reale situazione degli immobili, derivano evidenti sperequazioni che potrebbero essere oggetto di impugnativa e di sospensione della delibera, con grave danno per le prospettive finanziarie dell’Ente. Tali sperequazioni son più evidenti per le case vacanze (sistema catastale) e per ostelli e campeggi. Ed infatti, in una realtà come quella del centro storico siracusano, in cui non sono poche le abitazioni catastate A3 o A6 ma recentemente ristrutturate con finiture di pregio, è chiaro ed evidente che:
-per una casa vacanze situata al centro di Ortigia e ancora catastata A3, o per una villetta in zona turisticamente appetibile e catastata come abitazione rurale (A6), che vende in alta stagione anche a più di 100 euro per persona per notte al netto del 18-20% di intermediazione delle OTA e dell’iva al 10% se dovuta (200 la camera doppia e 150 la singola) l’imposta graverebbe in misura del 1- 1,5%.
-Al contrario, per una casa vacanze inserita in un villino situato a Scala Greca o in altre zone turisticamente poco appetibili e catastata A8, che riesce a vendere mediamente a 25-30 euro per persona per notte (50-60 euro la camera), netto commissioni e cedolare, l’imposta arriverebbe a gravare addirittura per circa il 17-20% del prezzo!
In questo senso il sistema migliore sarebbe quello proporzionale, verso cui pare si stia orientando il legislatore nazionale.
Altre possibili sperequazioni riguardano campeggi ed ostelli, che su un prezzo medio netto commissioni che va dai 13-14 euro (al netto del 10% di iva e commisioni OTA) ai 20-21 per persona in alta stagione (sempre al netto del 10% di iva e commissioni OTA) pagherebbero 1,50
euro, quindi mediamente il 10% sul prezzo di vendita.
Proposte:
-Per mitigare tali evidenti sperequazioni, il comune di Venezia, che ha una conformazione in termini di attrattiva turistica e che ha avuto uno sviluppo turistico, mutatis mutandis, simile a quello siracusano, dovendo risolvere con decenni di anticipo problematiche analoghe a quelle che qui a Siracusa stanno emergendo in questi anni, ha adottato un sistema di zonizzazione:
a) si è partiti dalla distinzione in stelle per gli alberghi e in “leoni”, da 1 a 5, per i b&b e LT (assegnati in base al dato catastale);
b) per strutture situate nelle isole a maggior vocazione turistica si è fissata una tariffa massima, distinta per ciascuna categoria e per stelle o leoni (alberghi da 1 a 5 euro in alta stagione e da 0,70 a 3,50 in bassa, strutture complementari da 2 a 5 euro in alta e da 1,40 a 3,50 in bassa) e strutture all’aperto, campeggi e villaggi turistici (da 0,10 a 1,50 in alta e da 0,10 a 1,00 in bassa);
c) per strutture situate in zone a minor vocazione turistica si sono applicate delle riduzioni (20% per Lido e isole meno attrattive e 30% per la terraferma) e il tutto è stato chiaramente riassunto in una tabella.
Si evidenzia come a Venezia il prezzo medio dei pernottamenti di tutte le strutture, a parte i 15 giorni di ferragosto, sia di molto superiore a quello di Siracusa.
Il problema della sperequazione per ostelli e campeggi (che lì vendono a 35-50 euro a posto letto o tenda) è stato risolto come segue: a Venezia gli ostelli sono esenti (come a Catania e a Noto) e i campeggi pagano da 0,10 a 0,50 in alta e da 0,10 a 0,30 in bassa stagione.
Imporre 1,50 euro per persona per notte, soprattutto a turisti basso spendenti per i quali le città turistiche vicine praticano esenzioni per gli ostelli o tariffe ridottissime per i campeggi, risulta gravemente sproporzionato rispetto al prezzo di vendita dei posti letto o dei posti tenda e può orientare negativamente le intenzioni di scelta o di permanenza nelle due uniche strutture insistenti sul territorio.
A.3) Norma transitoria per i contratti chiusi (solo gruppi) alla data di approvazione della deliberazione
Criticità:
Poiché i contratti coi tour operator e le agenzie relativi ai gruppi vengono solitamente chiusi prima dell’inizio della stagione, se in linea di principio appare tollerabile la necessità di spiegare il mutamento normativo agli individuali che alla data di approvazione della modifica hanno già prenotato a condizioni diverse, il che appare già ingiusto, ciò diventa assolutamente problematico nei confronti dei tour operator, col rischio che le strutture siano costretti a sobbarcarsi in tutto o in parte i maggiori oneri.
Proposte:
Così come fu opportunamente disposto in sede di originaria approvazione dell’imposta, si ritiene di aggiungere una norma transitoria che garantisca la non applicabilità delle modifiche almeno ai gruppi già prenotati da agenzie e tour operator alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, eventualmente previa dichiarazione del gestore sotto forma di DSAN (atto notorio). L’art.5 lettera i, mantenuto nel nuovo testo, che fa ancora riferimento al 31.12.2013, non può certo essere utile allo scopo.
Anche qui la variazione di gettito (considerato che per molti alberghi la variazione sarebbe solo sul delta tra precedente e nuova imposizione e che per le case vacanze non sono tantissimi i contratti chiusi coi tour operator) non appare rilevante e riguarderebbe solo l’esercizio 2024.
B) PROPOSTE NON AVENTI IMPATTO O AVENTI IMPATTO TRASCURABILE SUL GETTITO
B.1) Composizione della Consulta – Criticità: pur comprendendo la finalità di semplificazione e di evitare organi elefantiaci, il riferimento è generico e lascia spazio a contenziosi ed eccesso di discrezionalità.
Proposte:
-si propone di mantenere l’elencazione delle associazioni più rappresentative degli operatori turistici, eventualmente in numero ridotto rispetto all’attuale, inserendo comunque Abbat in rappresentanza dei circa 1500 operatori di locazioni turistiche e attività extralberghiere, ai quali con la modifica in atto viene per la prima volta estesa l’imposizione e che potrebbero dare il loro contributo di idee.
-Si propone inoltre di mantenere l’elenco delle finalità turistiche da dare al gettito dell’imposta, di cui al precedente art.2 comma 2, che sostanzialmente richiama la norma di Legge, come interpretata di recente (elasticamente) dal Consiglio di Stato.
Trattasi di modifica di mero principio che però darebbe un segno di attenzione da parte dell’Amministrazione al profilo delle finalità, lato sensu turistiche, al soddisfacimento delle quali verrà destinato il gettito.
-Per accrescere la collaborazione tra operatori e amministrazione, si potrebbe altresì inserire un articolo che preveda da parte della Consulta ogni anno entro il 31 ottobre la possibilità di elaborare un “documento unico di programmazione turistica” (DUPT), atto meramente consultivo e non vincolante, da sottoporre alla Giunta e al Consiglio Comunale.
B.2) Responsabilità del gestore in caso di mancato incasso – Criticità:
Accade, per fortuna non spesso, che il turista si rifiuti di versare l’imposta di soggiorno o lasci la struttura senza aver completato il pagamento. In questo caso il versamento dell’imposta rimane ingiustamente a carico del gestore, il che ha posto sempre problemi di legittimità dei regolamenti.
Proposte:
-Sulla scia di quanto previsto da alcuni Comuni che hanno deciso di occuparsi del problema, nell’art. 3 commi 2-5 (responsabilità del gestore della struttura per il mancato pagamento), si propone di aggiungere un comma che consenta al gestore l’esonero dalla responsabilità contabile attraverso la sottoscrizione da parte del cliente di un documento di rifiuto del pagamento della tassa o attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di sopravvenuta irreperibilità o rifiuto della sottoscrizione da parte del cliente.
Ritiene pertanto di sottoporre all’attenzione delle SS.VV. Le seguenti proposte di modifica o integrazione:
Va premesso che è in discussione in Senato una proposta di Legge che muta radicalmente le modalità di imposizione, imponendo il sistema proporzionale anziché in misura fissa, che sarebbe più rispettoso del principio di Legge di proporzionalità tra imposizione e incassi del gestore.
Tale evento genera il rischio che l’intera struttura del regolamento debba essere a breve modificata, a meno di non voler introdurre a Siracusa, in modo pionieristico, un sistema di imposizione proporzionale, che sarebbe auspicabile per evitare le palesi sperequazioni su cui si veda infra al punto A.2.
A) PROPOSTE AVENTI IMPATTO SUL GETTITO
A.1) Durata dell’imposizione – Criticità:
-il riferimento in proposta (4-7 giorni) non è sufficientemente specifico e potrebbe risultare per tale ragione impugnabile, non trattandosi qui di lasciare alla discrezionalità amministrativa un dettaglio relativo a modalità operative, ma lo stesso presupposto d’imposta.
-pur comprendendo la finalità teorica di aumentare il gettito, la permanenza media a Siracusa rimane inferiore ai tre giorni. La stragrande maggioranza delle prenotazioni si attesta sui 2 giorni. Alcuni turisti, se si trovano bene, decidono poi, ma solo quando giunti in loco dopo aver sperimentato la bellezza dei luoghi e la qualità dell’accoglienza, non senza sforzi da parte degli operatori e nonostante la carenza di alcuni servizi non necessariamente di competenza comunale (trasporti su tutti e possibilità di fare base a Siracusa e organizzare one-day trip verso le meraviglie della provincia e del sud-est), di rimanere più a lungo. Per di più, è un dato di comune esperienza, pur se censurabile, che non sempre i prolungamenti decisi last minute e non prenotati in origine vengono correttamente registrati dagli operatori nel farraginoso sistema Tourist.
Aumentare l’imposizione da 4 a 7 giorni, oltre a disincentivare per le fasce di turisti più sensibili al prezzo i soggiorni più lunghi e a dar vita a probabili maggiori fenomeni di elusione, di fatto e concretamente procurerebbe un maggior gettito trascurabile.
Il minor aumento che realmente ci si può attendere potrebbe essere compensato da una diversa impostazione che tenga conto del maggior numero di strutture insistenti nelle zone a maggior vocazione turistica (con prezzi di vendita più alti) ed ipotizzando una imposizione maggiore e meglio commisurata ai prezzi di vendita su alcune di esse, seppur limitata ai 4 giorni (vedi infra).
Proposte:
-sull’art.2 comma 3 si ritiene di eliminare il riferimento a 4-7 giorni (illegittimo per indeterminatezza), fissando chiaramente il numero dei giorni e possibilmente mantenendo i 4 giorni originari. Mantenere l’imposizione sui 4 giorni, compensando eventualmente con altri accorgimenti, genererebbe un minor aumento di gettito che, come insegna l’esperienza dei comuni che hanno adottato simili modifiche, è concretamente trascurabile.
Per verificare ciò, si potrebbe chiedere con urgenza agli uffici una stima delle permanenze dichiarate superiori ai 4 giorni, in modo da verificare quale aumento reale di percentuale del gettito si possa concretamente attendere da un aumento dei giorni in cui vige l’imposizione.
A.2) Zonizzazione sul modello Venezia per mitigare le evidenti sperequazioni dovute al sistema catastale.
Criticità:
-come il sistema “a stelle” per gli alberghi, ormai del tutto obsoleto, il modello adottato per le case vacanze (riferimento catastale) è quello che si pone in più aperto contrasto col principio inderogabile di “gradualità in proporzione al prezzo” di cui all’art 4 comma 1 della legge istitutiva dell’imposta di soggiorno e che ha generato di recente un numero cospicuo di contenziosi. Tale principio è stato chiaramente affermato più volte dal Consiglio di Stato (cfr. ad esempio sent.1614/2019) che ha statuito la necessità che l’imposizione “aumenti all’aumentare della spesa sostenuta per il pernottamento poiché espressiva di una maggiore capacità contributiva”.
La soluzione ideale, più equa e rispettosa della Legge, sarebbe quella di un’imposizione proporzionale rispetto al prezzo di vendita (alcuni Comuni italiani l’hanno adottata), ad esempio il 3% sul prezzo. Con la diffusione dei pagamenti elettronici, i fenomeni elusivi sarebbero trascurabili (certamente meno di quelli che si genererebbero dal prolungamento dei giorni, vedi sopra) e i controlli grandemente facilitati. Tuttavia, anche volendo mantenere il sistema delle categorie e dell’imposta fissa, dalla non corrispondenza di fatto tra categorie catastali e reale situazione degli immobili, derivano evidenti sperequazioni che potrebbero essere oggetto di impugnativa e di sospensione della delibera, con grave danno per le prospettive finanziarie dell’Ente. Tali sperequazioni son più evidenti per le case vacanze (sistema catastale) e per ostelli e campeggi. Ed infatti, in una realtà come quella del centro storico siracusano, in cui non sono poche le abitazioni catastate A3 o A6 ma recentemente ristrutturate con finiture di pregio, è chiaro ed evidente che:
-per una casa vacanze situata al centro di Ortigia e ancora catastata A3, o per una villetta in zona turisticamente appetibile e catastata come abitazione rurale (A6), che vende in alta stagione anche a più di 100 euro per persona per notte al netto del 18-20% di intermediazione delle OTA e dell’iva al 10% se dovuta (200 la camera doppia e 150 la singola) l’imposta graverebbe in misura del 1- 1,5%.
-Al contrario, per una casa vacanze inserita in un villino situato a Scala Greca o in altre zone turisticamente poco appetibili e catastata A8, che riesce a vendere mediamente a 25-30 euro per persona per notte (50-60 euro la camera), netto commissioni e cedolare, l’imposta arriverebbe a gravare addirittura per circa il 17-20% del prezzo!
In questo senso il sistema migliore sarebbe quello proporzionale, verso cui pare si stia orientando il legislatore nazionale.
Altre possibili sperequazioni riguardano campeggi ed ostelli, che su un prezzo medio netto commissioni che va dai 13-14 euro (al netto del 10% di iva e commisioni OTA) ai 20-21 per persona in alta stagione (sempre al netto del 10% di iva e commissioni OTA) pagherebbero 1,50
euro, quindi mediamente il 10% sul prezzo di vendita.
Proposte:
-Per mitigare tali evidenti sperequazioni, il comune di Venezia, che ha una conformazione in termini di attrattiva turistica e che ha avuto uno sviluppo turistico, mutatis mutandis, simile a quello siracusano, dovendo risolvere con decenni di anticipo problematiche analoghe a quelle che qui a Siracusa stanno emergendo in questi anni, ha adottato un sistema di zonizzazione:
a) si è partiti dalla distinzione in stelle per gli alberghi e in “leoni”, da 1 a 5, per i b&b e LT (assegnati in base al dato catastale);
b) per strutture situate nelle isole a maggior vocazione turistica si è fissata una tariffa massima, distinta per ciascuna categoria e per stelle o leoni (alberghi da 1 a 5 euro in alta stagione e da 0,70 a 3,50 in bassa, strutture complementari da 2 a 5 euro in alta e da 1,40 a 3,50 in bassa) e strutture all’aperto, campeggi e villaggi turistici (da 0,10 a 1,50 in alta e da 0,10 a 1,00 in bassa);
c) per strutture situate in zone a minor vocazione turistica si sono applicate delle riduzioni (20% per Lido e isole meno attrattive e 30% per la terraferma) e il tutto è stato chiaramente riassunto in una tabella.
Si evidenzia come a Venezia il prezzo medio dei pernottamenti di tutte le strutture, a parte i 15 giorni di ferragosto, sia di molto superiore a quello di Siracusa.
Il problema della sperequazione per ostelli e campeggi (che lì vendono a 35-50 euro a posto letto o tenda) è stato risolto come segue: a Venezia gli ostelli sono esenti (come a Catania e a Noto) e i campeggi pagano da 0,10 a 0,50 in alta e da 0,10 a 0,30 in bassa stagione.
Imporre 1,50 euro per persona per notte, soprattutto a turisti basso spendenti per i quali le città turistiche vicine praticano esenzioni per gli ostelli o tariffe ridottissime per i campeggi, risulta gravemente sproporzionato rispetto al prezzo di vendita dei posti letto o dei posti tenda e può orientare negativamente le intenzioni di scelta o di permanenza nelle due uniche strutture insistenti sul territorio.
A.3) Norma transitoria per i contratti chiusi (solo gruppi) alla data di approvazione della deliberazione
Criticità:
Poiché i contratti coi tour operator e le agenzie relativi ai gruppi vengono solitamente chiusi prima dell’inizio della stagione, se in linea di principio appare tollerabile la necessità di spiegare il mutamento normativo agli individuali che alla data di approvazione della modifica hanno già prenotato a condizioni diverse, il che appare già ingiusto, ciò diventa assolutamente problematico nei confronti dei tour operator, col rischio che le strutture siano costretti a sobbarcarsi in tutto o in parte i maggiori oneri.
Proposte:
Così come fu opportunamente disposto in sede di originaria approvazione dell’imposta, si ritiene di aggiungere una norma transitoria che garantisca la non applicabilità delle modifiche almeno ai gruppi già prenotati da agenzie e tour operator alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, eventualmente previa dichiarazione del gestore sotto forma di DSAN (atto notorio). L’art.5 lettera i, mantenuto nel nuovo testo, che fa ancora riferimento al 31.12.2013, non può certo essere utile allo scopo.
Anche qui la variazione di gettito (considerato che per molti alberghi la variazione sarebbe solo sul delta tra precedente e nuova imposizione e che per le case vacanze non sono tantissimi i contratti chiusi coi tour operator) non appare rilevante e riguarderebbe solo l’esercizio 2024.
B) PROPOSTE NON AVENTI IMPATTO O AVENTI IMPATTO TRASCURABILE SUL GETTITO
B.1) Composizione della Consulta – Criticità: pur comprendendo la finalità di semplificazione e di evitare organi elefantiaci, il riferimento è generico e lascia spazio a contenziosi ed eccesso di discrezionalità.
Proposte:
-si propone di mantenere l’elencazione delle associazioni più rappresentative degli operatori turistici, eventualmente in numero ridotto rispetto all’attuale, inserendo comunque Abbat in rappresentanza dei circa 1500 operatori di locazioni turistiche e attività extralberghiere, ai quali con la modifica in atto viene per la prima volta estesa l’imposizione e che potrebbero dare il loro contributo di idee.
-Si propone inoltre di mantenere l’elenco delle finalità turistiche da dare al gettito dell’imposta, di cui al precedente art.2 comma 2, che sostanzialmente richiama la norma di Legge, come interpretata di recente (elasticamente) dal Consiglio di Stato.
Trattasi di modifica di mero principio che però darebbe un segno di attenzione da parte dell’Amministrazione al profilo delle finalità, lato sensu turistiche, al soddisfacimento delle quali verrà destinato il gettito.
-Per accrescere la collaborazione tra operatori e amministrazione, si potrebbe altresì inserire un articolo che preveda da parte della Consulta ogni anno entro il 31 ottobre la possibilità di elaborare un “documento unico di programmazione turistica” (DUPT), atto meramente consultivo e non vincolante, da sottoporre alla Giunta e al Consiglio Comunale.
B.2) Responsabilità del gestore in caso di mancato incasso – Criticità:
Accade, per fortuna non spesso, che il turista si rifiuti di versare l’imposta di soggiorno o lasci la struttura senza aver completato il pagamento. In questo caso il versamento dell’imposta rimane ingiustamente a carico del gestore, il che ha posto sempre problemi di legittimità dei regolamenti.
Proposte:
-Sulla scia di quanto previsto da alcuni Comuni che hanno deciso di occuparsi del problema, nell’art. 3 commi 2-5 (responsabilità del gestore della struttura per il mancato pagamento), si propone di aggiungere un comma che consenta al gestore l’esonero dalla responsabilità contabile attraverso la sottoscrizione da parte del cliente di un documento di rifiuto del pagamento della tassa o attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di sopravvenuta irreperibilità o rifiuto della sottoscrizione da parte del cliente.
IL DIRETTIVO ASSOCIAZIONE ABBAT
Maurizio AMALDI, Viviana CANNIZZO, Roberto FAI, Massimo FIUMARA, Marta MESSINA, Walter MIDURI, Marco RUSCICA, Lilian Beatriz VALENZUELA ANGHILERI, Luigi VENEZIANO

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