Detenzione art.41 bis: si può e si deve parlare di modifica – Una riflessione di Antonio Gelardi*

Pur essendo ancora drammaticamente sul campo il problema della sorte di  Alfredo Cospito, e pur in presenza di un dibattito dai toni infuocati,  sembra necessario continuare  a fare un ragionamento pacato sulle problematiche del  regime di cui all’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario. Ciò partendo da alcune premesse di base:

  • Si tratta in tutta evidenza di un regime che comporta un quid  iuris rispetto alla detenzione ordinaria, tanto più che, nato come strumento emergenziale e, per così dire a tempo,  ha poi trovato collocazione stabile nell’ordinamento.
  • Nel corso del tempo oltre ad essere stato stabilizzato, rispetto agli anni delle stragi di mafia, il contenuto della misura è   stato notevolmente  inasprito, come si nota mettendo a confronto il regime previsto dalla legge 356/1992  rispetto a quello     della legge n° 94 del 2009
  • D’altro canto la Corte Costituzionale pur essendo intervenuta su taluni aspetti della misura si è sin qui pronunciata nel senso della costituzionalità dell’impianto complessivo del regime.  La stessa Corte ha tuttavia più volte  sottolineato l’esigenza di un rapporto di congruità che deve sussistere tra le misure adottate e le necessità che motivano il provvedimento, posto che in assenza di ciò  le misure imposte acquisterebbero un significato diverso divenendo ingiustificate deroghe all’ordinario regime carcerario con una portata meramente afflittiva.
  • Il numero di detenuti sottoposti al 41 bis è cresciuto dai 473 del 1993 periodo immediatamente successivo alle stragi mafiose  ai 728 del 31-10-2022.  In relazione a ciò autorevolmente sulle colonne de La Stampa Alfonso Sabella storico P . M. della direzione distrettuale antimafia di Palermo ha espresso un giudizio di abnormità adombrando fra l’altro  il fatto che possa essere diventato uno strumento per ottenere confessioni.

Ad evitare eccessivi tecnicismi ed una disamina dettagliata, che richiederebbe troppo tempo per il lettore,  ci si sofferma sul fatto che la formulazione originale prevedeva la possibilità di fruire fino a due colloqui al mese e fino a quattro ore di permanenza all’aperto; il testo del 2009, attualmente vigente, prevede invece la fruizione di un colloquio visivo al mese e la permanenza all’aperto per due ore giornaliere;  questo per citare la restrizione relativa a due dei diritti fondamentali previsti dall’ordinamento penitenziario.

Inoltre la durata della  sottoposizione al regime,  prevista nel 1992 per due anni, prorogabile anche più volte, per un anno, con il testo del 2009 diventa  di quattro anni prorogabile per più volte per due anni.

Appare in sintesi  particolarmente difficile la composizione del conflitto tra esigenze preventive e tutela dei diritti individuali. La necessità di rafforzare la funzione custodiale del carcere nei confronti dei soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali di speciale pericolosità ha prodotto uno strumento di estremo rigore che determina una forte compressione di fondamentali diritti della persona, imperniato com’è sulla drastica riduzione dei contatti con il mondo esterno. L’estrema afflittività di tale strumento, discendente dalla severità delle restrizioni ma anche dalla durata delle stesse,  suscita, secondo alcuni osservatori e fermo restando quanto evidenziato prima sulla attuale giurisprudenza della Corte Costituzionale,  non pochi interrogativi sul limite della tollerabile compressione di diritti fondamentali, posto che il vigente ordinamento costituzionale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti inviolabili, il riconoscimento e la garanzia dei quali l’art. 2 Cost. pone tra i principi fondamentali della Repubblica[i].

Un’altra cosa da osservare è che, nel dibattito pubblico seguito al caso Cospito, è stato più volte sottolineato che la finalità del 41 bis è  quella di interrompere o rendere i contatti con l’esterno e tuttavia,  l’ultima formulazione ad opera del legislatore del 2009 prevede che  le misure di elevata sicurezza interna ed esterna vengano adottate non più “esclusivamente”, secondo la formulazione precedente,  ma “principalmente” per evitare contatti e questo nel linguaggio  giuridico, ma forse anche in quello comune vuol dire molto, e lo spazio per ulteriori misure restrittive, rispetto ad un regime già molto rigoroso, è molto ampio. Le possibili misure possono inoltre  aggiungersi, in via amministrativa, rispetto   a quelle  ampiamente restrittive previste già per legge. E ciò sembra vanificare l’intento di riservare allo strumento della norma di legge l’adozione di misure restrittive, perseguito con le modifiche si sono succedute dal ’92 in poi.

Si può quindi ritenere, concludendo queste che sono solo  prime e brevi  considerazioni, che di modifica del 41bis si può e si debba  parlare, senza che ciò suoni da abbassamento della guardia rispetto alla criminalità mafiosa ed organizzata in genere  e che intanto non sarebbe affatto un tradire lo spirito originario della misura tornare ad un testo e ad una ispirazione  più vicini a quella del ’92.

Ci si deve in generale interrogare  se, fermo restando il mantenimento della previsione del regime, il contenuto concreto della norma  possa consistere in  una misura contenente limitazioni così estese, per una durata di tempo così elevata e per un numero così ampio di soggetti. Ed è auspicabile che un tale dibattito si articoli senza che alle varie posizioni vengano attribuite patenti di purezza antimafia, ma per raggiungere un giusto equilibrio fra il sacrosanto contrasto alla criminalità organizzata ed il rispetto dei diritti intangibili della persona. Per chiarezza occorrerà sottolineare che nonostante le petizioni di principio,  nelle sezioni dove sono ristretti i detenuti sottoposti al 41 bis vista la finalità di impedire i contatti con l’esterno non sembra in concreto ipotizzabile lo svolgimento di alcuna attività trattamentale. Va quindi posto il problema se le esigenze di sicurezza sociale possano consentire, al di la di un problema di costituzionalità una condizione che rasenta quella  di “sepolti vivi”. E’ evidente che da un punto di vista strettamente politico, non è facile in questo momento affrontare questo tipo di problema, vista la strumentalità di talune  argomentazioni e di talune accuse rivolte nell’agone parlamentare. Tuttavia, occorre se tenere presente, anche in prospettiva,  che una azione efficace di contrasto alle mafie  deve tenere conto dell’esigenza della giusta misura.

*Antonio Gelardi, già dirigente penitenziario

[i] Bortolato in Questione Giustizia.

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