Batterie militari Emanuele Russo e Lamba Doria: la scelta ‘diversa’ della Soprintendenza di Siracusa. Un eccesso di discrezionalità tecnica?

Come può succedere che due percorsi che dovrebbero essere paralleli perché intimamente connessi, che dovrebbero arrivare al medesimo risultato pur se, semmai, non esattamente nello stesso momento per i tempi delle azioni messe in atto non perfettamente coincidenti… com’è che succede che finiscano in maniera del tutto diversa, che un percorso arrivi là dov’era giusto che arrivasse e che l’altro invece si interrompa e si avvii al fallimento?

Accade, perché accade in Sicilia. E in Sicilia non sai mai esattamente qual è l’intoppo, dove c’è il trabocchetto, dove l’anello che non tiene.

Questa la questione.

Tra gli immobili che il territorio siracusano comprende vi sono, com’è noto, le batterie militari e le strutture a scopo difensivo costruite durante la seconda guerra mondiale. Le più importanti batterie costiere sono quelle di Punta della Mola e del Plemmirio, denominate rispettivamente Batteria Russo e Batteria Lamba Doria.

Le strutture sorgono la prima su un sito archeologico, la seconda in prossimità di una faro di segnalazione e sono state protagoniste in anni diversi di accertamento di interesse culturale poiché di proprietà demaniale.

Nel 1982 gli uffici del Demanio – non si sa sulla base di quale valutazione (e sarebbe stato interessante sin da allora chiederlo) – proposero la sdemanializzazione delle strutture di proprietà di Punta della Mola, la cosiddetta Batteria Emanuele Russo, sottoponendole al preventivo parere della Soprintendenza di Siracusa affinché potesse esercitare il diritto di prelazione.

Nel rilasciare l’autorizzazione alla sdemanializzazione, senza per altro aver richiesto (irresponsabilmente) il trasferimento di proprietà demaniale, si dettarono prescrizioni comunque stringenti e divieti quali quelli di eseguire scavi e si scrisse “… che la ricostruzione dei fabbricati ivi presenti è ammessa”.

Arrivando all’oggi, nel 2021, si è però forzatamente interpretata tale prescrizione allorché la Soprintendenza l’ha intesa come equiparata alla ricostruzione a destinazione residenziale in barba a tutti i vincoli presenti. Quando le parole si interpretano fuori contesto è possibile fraintenderle… quale difficoltà si sarebbe potuta evidenziare infatti nella ricostruzione dei fabbricati tal quali? E cioè come testimonianza di uso e funzione storica?

L’interpretazione libera che le sezioni archeologiche, architettoniche e paesaggistiche hanno dato dei divieti prescritti nel 1982 lascia pensare a un eccesso di discrezionalità tecnica: e soprattutto a un cambiamento di orientamento dei Dirigenti preposti che, anziché attenersi ai precedenti, hanno approvato un nuovo progetto a fini residenziali.

Un comportamento opposto è stato tenuto invece nel caso della Batteria Lamba Doria che infatti risulta oggetto di provvedimento di vincolo storico ed architettonico (decreto del 29 aprile 2019 del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Sergio Alessandro), cioè di bene culturale con vincoli di destinazione d’uso (vedi scheda in calce).

È rimasta così disattesa, inutilizzata, tassello di un mosaico non ricomposto, la minuziosa relazione che nel 2015 l’allora Soprintendente Beatrice Basile, poco prima di andare in pensione, aveva prodotto affinché sull’intera piazzaforte Augusta – Siracusa, e non soltanto sulla Lamba Doria, fosse apposto il vincolo di tutela.

Ma tutto ha di certo una spiegazione.

https://www.lacivettapress.it/2021/04/15/punta-mola-pillirina-la-proposta-di-vincolo-della-soprintendente-basile/

SCHEDA sul D.Lgs. n. 42/04 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Il D.Lgs. n. 42/04 riconosce di interesse rilevante per motivi storici, artistici, culturali, archeologici, sia gli immobili che i siti vincolati. Il vincolo immobiliare viene iscritto mediante specifica notificazione amministrativa effettuata ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo. In genere, il vincolo sull’immobile viene trascritto nella conservatoria dei registri immobiliari. Deve essere evidenziato che tuttavia l’eventuale mancata trascrizione non è condizione ostativa alla fruizione dell’agevolazione. L’apposizione del vincolo di destinazione dell’immobile, come di interesse storico artistico, determina il rispetto dei seguenti obblighi:

  • Non è possibile effettuare opere di demolizione, modifica o restauro dell’immobile vincolato. Questo significa che non è possibile adibire ad uso non compatibile con il suo interesse storico o artistico o in grado di recare pregiudizio alla sua conservazione ed integrità. Per queste modifiche è necessaria la preventiva autorizzazione ministeriale (articolo 20 del D.Lgs. n. 42/2004);
  • È necessario, obbligatoriamente, sostenere le spese necessarie alla conservazione, protezione o restauro dell’immobile vincolato (articolo 30 del D.Lgs. n. 42/2004);
  • Non è possibile stipulare alcun atto a titolo oneroso o gratuito che importi in tutto o in parte il trasferimento della proprietà o della detenzione dell’immobile. Per fare questo è necessaria la preventiva denuncia al Ministero competente (il quale è titolare del diritto di prelazione);
  • Deve essere previsto e consentito l’eventuale accesso al pubblico all’interno dell’immobile.

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