Ordinanza del sindaco di Melilli per contrastare gli incendi ma basterebbe applicare la legge che ha disposizioni più rigorose

Il Sindaco di Melilli ha preso l’iniziativa di promulgare un’ordinanza contingibile e urgente che ha per oggetto il protocollo di legalità per il contrasto degli incendi dolosi e delle agromafie.

Troviamo interessante che finalmente non si usa il fuorviante termine “piromani”, a volte strumentalmente usato dai media, ma si parla specificatamente e realisticamente di incendi dolosi, altrimenti non si spiegherebbe il contestuale innesco in otto punti diversi (come ha, recentemente lucidamente descritto il Sindaco di Gangi),  spesso in zone  irraggiungibili  con i mezzi stradali (cave, dirupi, impluvi), molte volte in zone demaniali e in aree protette e Riserve Naturali e varie volte i roghi sono innescati di notte.

Detto ciò, ci permettiamo di osservare che tale Ordinanza prevede un divieto di pascolo nelle aree bruciate per almeno di due anni e poi “sulla base delle informative e segnalazioni provenienti dagli altri pubblici uffici interessati, di adottare apposita determinazione dirigenziale con l’individuazione delle aree interessate dai fenomeni incendiari” (sempre dall’Ordinanza).

Fermo restando il ritenere che l’iniziativa sia stata presa in buona fede e per “consentire una svolta deflattiva al fenomeno, quantomeno sotto il profilo simbolico e di pianificazione e custodia del territorio” (così dal testo dell’Ordinanza), ci permettiamo di osservare che tale ordinanza fa riferimento, giustamente, all’importante legge nazionale 353/2000 che, come recita un puntuale dossier di Legambiente Nazionale, nei Comuni italiani dove è stata adottata, ha registrato una forte riduzione dei roghi. La legge 353/2000 stabilisce, infatti, che:

  • le zone boschive e i pascoli i cui soprassuoli bruciati non possono avere una destinazione diversa da quella precedente all’incendio per quindici anni,
  • è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici, strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e ad attività produttive.

La Coldiretti Nazionale, recentemente, ha proposto addirittura di estendere tali termini.

La procedura amministrativa della Legge prevede di individuare le particelle catastali interessate agli incendi (mappatura) e che i Comuni debbono provvedere al censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli percorsi dal fuoco potendosi avvalere dei rilievi effettuati dal Ripartimento Forestale.

Sorge spontanea la domanda: visto che nell’ Ordinanza del Sindaco di Melilli  è previsto comunque che bisogna agire “sulla base delle informative e segnalazioni provenienti dagli altri pubblici uffici interessati, di adottare apposita determinazione dirigenziale con l’individuazione delle aree interessate dai fenomeni incendiari”, tale Ordinanza  potrebbe accorciare i termini di intervento? O sarebbe meglio seguire l’iter previsto dalla legge 353/2000 che, fra l’altro, una volta in essere, vincola i terreni bruciati per un numero maggiore di anni?

 

 

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