Fino al 19 marzo – dati i tempi tecnici per l’autenticazione delle firme, il protocollo e l’invio, così ci è stato detto da chi ci ha accolto presso l’Ufficio elettorale del Comune di Siracusa – tutti i giorni, dalle 8,30 fino alle ore 12, sarà possibile firmare, muniti di carta d’identità, la proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista.
Il Comitato Promotore, presieduto da Maurizio Verona, Sindaco di Stazzema – teatro dell’eccidio nazista del 12 agosto 1944 –, ha depositato il 19 ottobre 2020 in Cassazione questa proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano propaganda fascista e nazista con ogni mezzo, in particolare tramite social network e con la vendita di gadget.
Come previsto dal nostro ordinamento, serviranno 50 mila firme per portare la legge in Parlamento: si firma nel proprio comune di residenza e c’è tempo fino al 31 marzo 2021 per firmare (come anticipato all’inizio dell’articolo, ogni Comune ha stabilito un termine diverso per rendere possibile l’inoltro dei moduli con le firme autenticate).
Per ulteriori informazioni, collegarsi al sito www.anagrafeantifascista.it; si può anche scrivere ad info@anagrafeantifascista.it.
Ecco il testo della proposta:
LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE CONTRO LA PROPAGANDA FASCISTA E NAZISTA
Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare. (20A05730) pubblicato su
(GU n.260 del 20-10-2020)
Art. 1.
- Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici».
- All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:
«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».
Art. 2
- Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all’art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
“1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma1, è aumentata del doppio.
La proposta è nata per via del dilagare di fenomeni come lo “zoom bombing”, cioè gli attacchi telematici – con relativo corredo di insulti e offese antisemite e/ o contro l’orientamento politico degli organizzatori e dei relatori di convegni, presentazioni di libri… – perpetrati da singoli e gruppi di matrice nazifascista, oltre che per la preoccupante presenza di organizzazioni che nelle ideologie del nazifascismo trovano la propria fonte di ispirazione.
Stazzema, comune ferito, si pone quindi come baluardo della Costituzione della Repubblica italiana, come custode della memoria, come sentinella perché i retaggi del passato restino tali e non inquinino il dibattito sociopolitico e culturale del presente e del futuro.
![]()

Commenti recenti