DECADENZA DEI CONSIGLI COMUNALI PER MANCATA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO: ALL’ATTENZIONE DELL’ARS LA PROPOSTA DI LEALTA’ E CONDIVISIONE
Presso la prima Commissione dell’assemblea regionale siciliana è in corso l’esame di alcuni disegni di legge, alcuni dei quali ci riguardano da vicino, in quanto affrontano la problematica dello scioglimento dei Consigli comunali a seguito della mancata approvazione del rendiconto di gestione. Allo stato, in questa sede, si ha contezza di un progetto a firma dell’on. Stefano Zito, che propone il ricorso a nuove ed immediate elezioni in caso di scioglimento del consiglio comunale per non lasciare alla gestione commissariale lo svolgimento delle sue attribuzioni per tutto il tempo residuo alla conclusione della consiliatura.
Lealtà e Condivisione, da sempre e convintamente favorevole al ripristino di una normale dialettica democratica nella nostra città, venuta meno in virtù di una norma da tutti ritenuta irragionevole, ha lavorato alla formulazione di una modifica alla predetta norma nel senso di circoscrivere la sanzione dello scioglimento al solo caso della mancata approvazione del bilancio di previsione, la cui valenza non è in alcun modo assimilabile a quella del rendiconto. Ne potrebbe conseguire, conseguentemente e coerentemente, anche il reinsediamento del Consiglio comunale di Siracusa, ingiustamente penalizzato anche per una condotta improvvida dei consiglieri dell’opposizione, ma, in ogni caso, espressione della volontà democraticamente espressa dalla comunità siracusana.
Non avendo, però, alcuna rappresentanza alla Regione, abbiamo inoltrato, avendone riscontrato la disponibilità, il relativo testo all’on. Cracolici, componente la prima commissione, affinchè ne valuti il contenuto e l’opportunità di trasformarlo in emendamento, in tempo utile per la giornata di venerdì 25, fissata come termine per la presentazione di eventuali emendamenti.
Il nostro auspicio, ovviamente, è che, quale che sia la soluzione definitivamente adottata, si pervenga al risultato, da tutti auspicato, di pervenire, in tempi brevi, al ripristino di un ordinario assetto istituzionale, senza necessariamente attendere che sia l’autorità giudiziaria a supplire ad un compito che interpella direttamente e prioritariamente le responsabilità della politica.
Di seguito il testo.
art.109 bis O.R.EE.LL | |
testo attuale | modifiche proposte |
In caso di mancata approvazione del bilancio nei termini di legge, l’Assessore regionale per gli enti locali nomina, anche senza previa diffida, un commissario per la predisposizione d’ ufficio dello schema di bilancio e la convocazione del consiglio per la necessaria approvazione che deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione stessa. Il commissario provvede, altresì, all’approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio qualora questo non vi abbia provveduto entro il termine di cui al precedente comma. Il consiglio inadempiente viene sciolto, senza contestazione di addebiti, secondo le procedure previste dall’art. 54 dell’Ordinamento amministrativo degli enti locali e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento. La sospensione del consiglio di cui al precedente comma è decretata dall’Assessore regionale per gli enti locali, il quale, con lo stesso decreto, nomina un commissario per la provvisoria gestione del comune. | In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge, l’Assessore regionale per gli enti locali nomina, anche senza previa diffida, un commissario per la predisposizione d’ ufficio dello schema di bilancio e la convocazione del consiglio per la necessaria approvazione che deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione stessa. Il commissario provvede, altresì, all’approvazione del bilancio di previsione in sostituzione del consiglio qualora questo non vi abbia provveduto entro il termine di cui al precedente comma. Il consiglio inadempiente viene sciolto, senza contestazione di addebiti, secondo le procedure previste dall’art. 54 dell’Ordinamento amministrativo degli enti locali e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento. La sospensione del consiglio di cui al precedente comma è decretata dall’Assessore regionale per gli enti locali, il quale, con lo stesso decreto, nomina un commissario per la provvisoria gestione del comune. La mancata approvazione del rendiconto di gestione nei termini di legge comporta la trasmissione della delibera consiliare e dei relativi atti alla Procura generale della Corte dei Conti per le eventuali determinazioni di sua competenza. |
| NDR: dovrebbe inoltre valutarsi, con riferimento all’ultimo comma, la possibilità di reinsediare i Consigli comunali dichiarati decaduti in virtù della precedente formulazione |
Siracusa 24/09/2020 Il Presidente Ezio Guglielmo

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