Fotografò donna nuda sotto la doccia. Assolto in Cassazione

La vicina di casa teneva la finestra aperta, senza tende, in qualche modo autorizzando i dirimpettai a guardare

 

La Civetta di Minerva, 9 febbraio 2019

Prima dell’avvento di internet e, soprattutto, di Youporn, era più frequente sentir parlare di guardoni che si appostavano in luoghi solitamente frequentati da coppiette, per spiarle nell’intimità. Ricordo che una trentina d’anni fa a Siracusa avvenne anche una specie di sommossa delle coppiette, in uno spiazzale vicino la Panoramica, allorquando tutte le vetture, insieme, si misero in moto e cominciarono ad inseguire i vecchi bavosi, guardoni di professione, molesti e anche fastidiosi.

Da qualche anno, tuttavia, questi episodi sono quasi completamente scomparsi dalla cronaca locale, probabilmente grazie al fatto che internet consente a chiunque di guardare ciò che vuole, quando vuole e senza correre il rischio di essere scoperto o, peggio, arrotato.

Rimane comunque vietata, a norma dell’articolo 615bis del codice penale, la condotta di chi, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nell’altrui dimora. E infatti sentiamo parlare anche troppo spesso e anche troppo a sproposito di violazione della privacy…

Tuttavia, per i giovani guardoni c’è stata, l’otto gennaio, una sentenza della Corte di Cassazione che lascia aperta qualche possibilità. In definitiva, secondo la Suprema Corte, spiare, fotografare, riprendere qualcuno che si fa beatamente gli affari suoi a casa sua è sì reato, ma non sempre. La sentenza chiarisce un aspetto che a me sembra ragionevole e cioè che se una persona si fa la doccia nuda, con la finestra aperta, senza le tende, sapendo che di fronte alla sua finestra c’è un palazzo di settantadue piani, beh… in qualche modo questa persona sta autorizzando i propri dirimpettai a guardare e, se ne avranno voglia, anche a filmarla a futura memoria.

La vicenda ha fatto il giro del web in gennaio, e da allora – probabilmente anche grazie alle temperature sinceramente basse – quelli che abitualmente si facevano la doccia in quella situazione hanno smesso. Oppure hanno smesso di denunciare, vedremo.

Il nocciolo della questione, secondo la Cassazione, è nel termine “indebitamente” utilizzato dal legislatore nella norma. Insomma, le riprese non sarebbero “indebite” perché in qualche modo autorizzate e tale autorizzazione – anche tacita – viene provata nel corso del processo che così porta all’assoluzione.

Sarebbe come dire che la norma sulla legittima difesa trova il suo fulcro nel termine “legittima”, e questo fulcro, questa legittimità, deve essere provato nel corso del processo e non può ritenersi sussistere sempre e comunque. La legittimità deve essere provata. Ma questo è un argomento serio, e lo lasciamo a più illustri pensatori.

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