IL FATTO NON SUSSISTE: ASSOLTO MERCADANTE DI NOVAMUSA

Le controparti non propongono appello. Definitiva la sentenza del Tribunale di Civitavecchia

 

La vicenda di Novamusa, un’associazione temporanea di imprese a cui dal 2003 l’Assessorato regionale ai Beni Culturali aveva affidato la gestione dei principali siti archeologici e museali siciliani, è stata agli onori della cronaca per anni.

L’imprenditore Gaetano Mercadante era stato infatti accusato di essersi appropriato degli introiti della quota degli incassi dei biglietti dei siti regionali e dei Comuni di Calatafimi, Castelvetrano, Marsala, Siracusa, Taormina (40 milioni di euro!), ma, dopo un procedimento penale durato cinque anni e un contenzioso che si è trascinato per oltre 10 anni, suscitando grande clamore mediatico, una sentenza del 19 gennaio del 2018 del Tribunale di Civitavecchia ha assolto l’imprenditore romano con formula piena “perché il fatto non sussiste”, sentenza dichiarata irrevocabile dal momento che nessuna delle controparti ha presentato appello.

Il Tribunale di Civitavecchia, confermando un orientamento del 2009 delle Sezioni Unite Civili della Cassazione, ha ritenuto errata la qualificazione in termini prettamente pubblicistici dell’obbligo di versamento degli incassi del servizio di biglietteria: “Novamusa non avrebbe sottratto soldi pubblici dalle casse degli enti concessionari, ma la controversia verterebbe sulla esatta ripartizione dei corrispettivi in una logica privatistica e prevalentemente di natura contrattuale … Deve essere esclusa l’altruità dei denari indicati in rubrica, invero mera quota dei proventi individuata in concessione quale corrispettivo a carico della Novamusa”.

Per i giudici quindi “Risulta persuasiva la ricostruzione della vicenda concessoria formulata nell’ordinanza pronunciata sul ricorso per regolamento di giurisdizione presentato dalla Novamusa nell’ambito del giudizio amministrativo… La diversa interpretazione della vicenda si contrappone alle tesi sostenute dalla Procura della Corte dei conti per la Regione Siciliana, da cui sono scaturiti il processo penale e un altro di carattere contabile, sovrapponendosi ai contenziosi in sede amministrativa e civile con conseguenze tali da cancellare dal mercato il concessionario Novamusa e la figura del suo ex amministratore. Sui procedimenti della Corte dei Conti pendono tuttora due ricorsi in Cassazione, da cui ci si attende definitiva chiarezza” scrive l’avvocato Giorgio Giannone Codiglione di Palermo.

In relazione poi ai fatti siracusani relativi all’Arkimedeion, il museo interattivo di Piazza Archimede vissuto per una breve stagione, gestito dalla società Agorasophia (con sede legale a Acireale, consorziata con CNR e Novamusa srl), l’avvocato chiarisce che “non c’è alcun collegamento tra le vicende che hanno coinvolto la società Agorasophia e il nome e la figura di Gaetano Mercadante: “La Corte d’Appello di Catania ha deciso di dichiarare l’incompetenza del giudice ordinario sulla vicenda Arkimedeion, trattandosi di vertenza in cui sussiste la competenza del Collegio arbitrale, così come stabilito dalle parti”.

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