Sembrano destinati a sgonfiarsi i ricorsi presentati da chi non ce l’ha fatta. Lo studio legale Giurdanella: “Dirimente l’affidamento dei candidati e il favor partecipationis”
La Civetta di Minerva, 15 dicembre 2017
Altro che il caso Gennuso della nostra provincia nelle regionali del 2012, con il ritorno alle urne di nove sezioni elettorali tra Pachino e Rosolini, abbastanza comunque per dare ragione all’infuriato escluso e avere la meglio così sul suo diretto rivale Pippo Gianni, mandato via dopo pochi mesi dall’insediamento!
Questa volta, se le cose andassero come auspicano i candidati non eletti, che improvvisamente, su un piatto d’argento, vedono offerta loro la possibilità di sedere sugli “scranni” di Palazzo dei Normanni, sarebbe una vera rivoluzione: via gli eletti e dentro quelli con le “carte in regola”, quelli che non si sono fidati dei moduli di autocertificazione predisposti dagli uffici regionali, privi di riferimenti alla cosiddetta legge Severino. Un errore dovuto a pigrizia, superficialità, incompetenza? Chi può dirlo?
Fatto sta che, nell’Italia dove i ricorsi amministrativi sono diventati una sorta di pass per accedere a un sempre più ambito posto pubblico, laddove spesso non ce la fanno le capacità personali, già si preannuncia una vera e propria pioggia di istanze ai tar contro chi ha avuto il torto di fidarsi della pubblica amministrazione e ha sottoscritto l’impegno a rispettare una legge del ’90 che non esiste più. L’errore, in realtà, era stato segnalato prima della scadenza per la presentazione delle liste ma si era ovviato solo aggiungendo il riferimento a “successive modifiche e integrazioni” della legge abrogata, senza però un esplicito rimando alla Severino.
In tutti gli schieramenti i più attenti pare siano stati i candidati del centrosinistra che hanno più correttamente integrato il modulo ma, nonostante le speranze riaccese degli esclusi siano tante – Enzo Vinciullo, non eletto nella lista di Alternativa Popolare, pare stia già costituendo un comitato per presentare i ricorsi, fiducioso che altri si aggreghino –, da Catania arrivano pareri di tutt’altro tenore. Lo studio legale Giurdanella ha recentemente pubblicato sul suo sito un articolo dettagliato che frustra l’entusiasmo appena acceso, già in incipit parlando di “presunto errore commesso dagli uffici regionali”. Scrive l’avvocato: “La rilevanza assunta dal tema a livello nazionale, per la notevole eco mediatica sollevata, impone di sgombrare il campo da residue incertezze e di esprimere una precisa posizione sulla questione”. Sgombrato il campo con poche parole dall’ipotesi di non applicabilità in Sicilia delle disposizioni in materia di incandidabilità previste dal D.Lgs. 235/2012 (la cd Legge Severino) visto l’art. 14 – “le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano” -, si specifica subito che “Da ciò, però, non è possibile desumere alcunché con riferimento alla illegittimità dell’operato degli uffici regionali e, più in generale, alla irregolarità delle elezioni dello scorso 5 novembre o alla precarietà dei risultati da queste scaturiti. Secondo quanto ribadito dallo stesso ufficio elettorale della Regione, i moduli di accettazione dei candidati sono stati predisposti in conformità alla legge regionale 29/1951, relativa all’elezione dei deputati all’Assemblea Regionale Siciliana, vigente e applicabile non meno di quanto lo sia il D.Lgs. 235/2012.
Né questa circostanza inficia l’operatività in Sicilia delle norme nazionali menzionate. In proposito la legge regionale prevede che la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista debba contenere “l’esplicita dichiarazione […] di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni” (questa la disposizione normativa che disciplinava le ipotesi di incandidabilità come consigliere regionale prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 235/2012 che, all’art. 17, comma 1, lett. b), ne ha previsto l’abrogazione). Evidentemente il sopravvenuto D.Lgs. 235/2012, che aggiunge, fra le cause di incandidabilità, la commissione di alcuni reati non previsti dalla normativa precedente, non è altro che una delle “successive modifiche ed integrazioni” dell’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, espressamente contemplate dalla legge regionale 29/1951. Dunque sia la legge regionale 29/1951, attesa la sua formulazione letterale, che la disciplina statale richiedono che la dichiarazione in esame abbia ad oggetto l’insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 235/2012…
Pertanto, in conformità all’avviso “sostanzialista” secondo il quale l’ordinamento rifugge dai formalismi inutili, specie quando le loro conseguenze sono produttive di un effetto negativo (T.A.R. Lazio 5043/2008) e in considerazione dell’assenza di una positiva previsione che ne identifichi in maniera puntuale il contenuto, la giurisprudenza aderisce ad una visione deformalizzata della dichiarazione sostitutiva che può ben essere resa “indipendentemente dall’utilizzo di formule sacramentali” (TAR Molise 189/2015). Di conseguenza, affermando di “non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni”, in conformità alla legge regionale 29/1951, il candidato attesta l’inesistenza di tutte le circostanze previste dalla normativa vigente, a nulla rilevando la mancanza di un esplicito richiamoall’art. 7 del D.Lgs. 235/2012.
Tutt’al più, anche qualora si adotti un’interpretazione decisamente restrittiva sul punto, fondandola su quelle cause di incandidabilità aggiuntive previste dal D.Lgs. 235/2012, saremmo di fronte ad una documentazione meramente carente e non mancante “in toto”, come sembrano prospettare i fautori dei ricorsi. Peraltro, a riprova della legittimità dei risultati delle ultime elezioni regionali, è opportuno ricordare che le dichiarazioni di cui si contesta la validità sono state presentate sulla base dei moduli appositamente predisposti dai competenti uffici regionali. Questa circostanza è di fondamentale importanza. Infatti, in circostanze del tutto analoghe, gli organi giurisdizionali amministrativi di ultima istanza hanno, di recente e a più riprese, ritenuto dirimente il fatto che l’irregolarità fosse addebitabile, in primo luogo, al comportamento tenuto dalla stessa amministrazione che aveva indotto in errore i presentatori delle liste circa la correttezza degli adempimenti prescritti, e pertanto viene in evidenza la scusabilità dell’errore. Non solo. Giocano un ruolo fondamentale in questa partita sia l’affidamento dei candidati, decisamente meritevole di tutela perché proveniente da fonte qualificata, sia il c.d. favor partecipationis, inteso come ineludibile baluardo dell’effettiva garanzia di esercizio dei diritti politici costituzionalmente garantiti e degli interessi pubblici sottesi alla normativa di riferimento. Questioni giuridiche di tutto rispetto che meritano di essere trattate come tali”, senza creare inutili polveroni sembra si voglia suggerire nell’epilogo. Insomma, la diciamo con Shakespeare, Much Ado About Nothing.

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