La sentenza CSM che trasferisce il pm Musco a Sassari

“… ritiene il Collegio che l’illecito disciplinare accertato abbia determinato una grave lesione del prestigio dell’ordine giudiziario e un offuscamento dell’immagine della magistratura siracusana, nonché della credibilità personale del magistrato interessato”

 

La Civetta di Minerva, 19 maggio 2017

“… 5.2. Orbene, ad avviso di questo organo giudicante, nel periodo successivo al 30 maggio 2011 il rapporto tra il dott. Musco e l’avv. Amara, già qualificato da una pregressa intensa relazione di amicizia e condivisione di interessi, ebbe a mutare, in quanto caratterizzato dall’insorgenza di un rilevante rapporto di natura economica dovuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali assunte dalle società loro rispettivamente facenti capo.

“Sotto questo punto di vista – così risolvendosi l’incongruenza logica rilevata nella sentenza disciplinare annullata – appare indubbia l’esistenza di un collegamento economico tra i due prevenuti, e, dunque, di un interesse personale del dott. Musco nella gestione del considerato rapporto obbligatorio. Ciò in quanto lo <schermo> delle due società che avevano formalmente concluso quel negozio giuridico non faceva venir meno la sussistenza del diretto coinvolgimento sia del magistrato che dell’avvocato. Tanto si desume, in via logica, dal fatto che il dott. Musco, pur senza aver assunta alcuna veste formale di amministratore, era proprietario della quasi totalità delle quote della società Panama, avente carattere quasi unipersonale o comunque familiare, essendo intestata la restante minima percentuale delle quote alla di lui sorella; dal fatto che la titolarità dell’amministrazione della Panama venne, in quello stesso arco temporale, posta in capo ad un giovane laureato, esercente la pratica forense significativamente proprio nello studio dell’avv. Amara; ed ancora, dal fatto che quest’ultimo, che in quel periodo si occupava delle attività di altra analoga società formalmente facente capo alla di lui moglie, possedeva il 50% delle quote della società Geostudi che aveva concesso alla Panama in locazione il terreno sul quale si sarebbe dovuto realizzare un impianto fotovoltaico.

“In tale contesto appare determinante, anche sotto l’aspetto soggettivo, l’ammissione fatta dal dott. Musco nel corso dell’udienza disciplinare del 6 marzo 2015, allorquando il prevenuto riconobbe che era stata proprio sua l’idea di realizzare quell’impianto fotovoltaico, usufruendo degli incentivi economici offerti dallo Stato, e che la costituzione della società di capitali, con l’acquisizione della veste di socio, era avvenuta solo perché egli sapeva di non poter curare formalmente, in prima persona, quella iniziativa imprenditoriale.

“5.3. I fatti così come acclarati integrano, perciò, gli estremi dell’illecito disciplinare in esame. Costituiscono ormai jus receptum nella giurisprudenza di legittimità i principi secondo i quali è configurabile l’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma I, lett. c), d.lgl. n. 109 del 2006 (consapevole inosservanza del dovere di astensione nei casi previsti dalla legge) a carico del magistrato del P.M., benchè per esso sia prevista solo la facoltà di astenersi, in quanto anche per il rappresentante della pubblica accusa sussiste il dovere di valutare, nell’esercizio delle sue funzioni, le ragioni di grave convenienza per non trattare cause in cui egli o suoi stretti congiunti abbiano interessi e quello di astenersi nel caso di verificata esistenza di tali ragioni, con particolare riguardo a interessi propri o personali dello stesso magistrato (così Cass. Civ., sez. un., 5 dicembre 2012, n. 21853, Rv. 624267, nello stesso senso Cass. Civ., sez. un., 13 novembre 2012, n. 19704, Rv. 624162).

“Inoltre, si è condivisibilmente sostenuto che la disposizione dettata dall’art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. cit., consistente nella <consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge> non richiede – sotto il profilo soggettivo – uno specifico intento trasgressivo, tantomeno finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti, essendo sufficiente la consapevolezza nell’agente di quelle situazioni di fatto in presenza delle quali l’ordinamento esige, al fine della tutela dell’immagine del singolo magistrato e dell’ordine di appartenenza nel suo complesso, che lo stesso non compia un determinato atto, versando in una situazione tale da ingenerare, se non il rischio, quantomeno il sospetto di parzialità di chi lo compie. Ne consegue che per configurare l’elemento psicologico dell’illecito de quo non è necessaria la <coscienza dell’antigiuridicità> del comportamento integrante la violazione del precetto, ma è sufficiente la conoscenza di quelle circostanze di fatto in presenza delle quali, in considerazione della ricorrenza dell’interesse proprio o di un proprio congiunto, sussiste l’obbligo di astensione, nonché l’adozione cosciente e volontaria, dell’atto medesimo, pur versandosi in quella situazione (Cass. Civ., sez. un., 11 marzo 2013, n. 5942, Rv. 625535).

“Peraltro, ai fini della configurabilità dell’illecito in argomento non rileva affatto né che l’incolpato fosse a conoscenza o condividesse l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini disciplinari, l’obbligo generale di astensione si configura prescindendo dall’applicazione dell’art. 52 c.p.p., basandosi invece sulla disciplina sostanziale di cui all’art. 323 c.p.; né che taluno degli atti in relazione al quale vi era il dovere di astenersi si presentasse di mera natura organizzativa e non strettamente giurisdizionale, posto che le esigenze di distacco, correttezza e imparzialità che devono assistere, soprattutto in termini di immagine, l’esercizio di tutte le funzioni giudiziarie <lato sensu> intese, comportano che il magistrato debba restare estraneo al compimento di atti destinati a incidere, direttamente o indirettamente, sull’andamento e la conduzione del procedimento (in questo senso Cass. Civ., sez. un., 11 marzo 2013, n. 5942, Rv. 625536; conf. Cass. Civ., sez. un., 11 aprile 2012, n. 5701, Rv. 622047).

“Si tratta di principi che rendono icto oculi evidente la sussistenza in capo al dott. Musco dell’obbligo di astenersi nell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie di pubblico ministero nei tre procedimenti penali innanzi elencati, nei quali gli indagati o gli imputati risultavano assistiti fiduciariamente dall’avv. Amara, con il quale, sia pure tramite lo <schermo> formale di due società, aveva instaurato un significativo rapporto economico diretto: così costituendo quell’interesse proprio che è alla base della sussistenza dell’illecito in parola.

“5.4. Seguendo tale impostazione, le perplessità manifestate dal precedente Collegio disciplinare che si era occupato della vicenda sono oggi agevolmente superabili alla luce dei vincolanti principi di diritto dettati dalla Cassazione nella sentenza di annullamento che è all’origine di questo giudizio di rinvio.

“La Suprema Corte, richiamando il proprio consolidato orientamento ermeneutico, ha chiarito che per la sussistenza dell’illecito disciplinare de quo non vi è bisogno che risulti provata la coscienza dell’agente dell’antigiuridicità del suo comportamento oppure la consapevolezza degli indirizzi interpretativi seguiti dalla giurisprudenza disciplinare, essendo, invece, sufficiente che sia dimostrata la conoscenza, da parte del prevenuto, di quelle circostanze di fatto alle quali è collegabile il maturare dell’obbligo di astensione. Conoscenza che, nel caso di specie, non solamente non è stata messa in discussione dall’interessato, ma la cui esistenza risulta, anzi, comprovata dall’iniziativa assunta dal dott. Musco, il quale, già prima che sorgesse il rapporto contrattuale tra le citate società, proprio in ragione del profondo legame di amicizia esistente con l’avv. Amara, aveva già ritenuto di formalizzare una dichiarazione di astensione nell’ambito di altro procedimento (recante il n. 5083/07 rgnr) nel quale la suocera del professionista aveva assunto la veste dapprima di denunciante e poi di indagata (relazione Ispettorato generale Ministero cit., pag. 4).

“Del tutto irrilevante appare, così, la circostanza che tra gli atti compiti dal dott. Musco nei tre procedimenti penali, nei quali egli avrebbe dovuto astenersi, non fosse risultato, almeno formalmente, il compimento di atti di favore nei riguardi degli assistiti dell’avv. Amara (ovvero, come si legge nella relazione degli Ispettori ministeriali, atti di <sviamento delle funzioni a fini particolari>) in quanto – come messo in risalto nella sentenza rescindente – ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare in oggetto, ciò che rileva è unicamente la identità della condotta oggettiva tipica dell’abuso di ufficio, essendo ininfluente in sede disciplinare che l’agente abbia avuto come scopo quello di favorire qualcuno o che tale evento si sia avverato, trattandosi di elementi aggiuntivi indicati nel solo precetto penale.

“5.5. Né conduce ad una differente conclusione il fatto che, all’epoca dell’esecuzione del contratto di locazione tra le società Panama e Geostudi, la Sezione disciplinare avesse escluso, con una sentenza del 30 giugno 2011 emessa con riferimento ad altra vicenda avente ad oggetto la stipula di una locazione, la configurabilità di un obbligo di astensione. Anche a voler prescindere dal fatto che è ragionevolmente dubitabile che il dott. Musco conoscesse quella decisione, la stessa, come già sottolineato dalla Sezione disciplinare in altra ordinanza emessa il 7 marzo 2013 nei riguardi del prevenuto, aveva riguardato la posizione di un giudice legato ad una delle parti da un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo e non anche, come nella fattispecie si è verificato, un più pregnante negozio connesso all’esercizio di attività economiche nel settore della realizzazione di impianti fotovoltaici, attività imprenditoriali svolte in forma societaria. Si tratta dunque di un precedente relativo a un caso tutt’altro diverso, sul quale l’odierno incolpato non vi era ragione alcuna potesse fare affidamento.

“D’altro canto, non può neppure fondatamente affermarsi che, nel periodo oggetto dell’incolpazione oggi in esame, fosse comunque controversa la questione circa la sussistenza di un obbligo di astensione in capo al magistrato legato ad una parte del procedimento da un contratto di locazione.

“Ed invero con quella decisione la Cassazione è sì intervenuta a precisare i contorni di quell’obbligo, ma ciò è accaduto al solo scopo di ribadire una regola generale che definisce la materia, e cioè che un contratto di locazione ben poteva e può essere considerato fonte di un rapporto di credito o debito, che, nella previsione dell’art. 51 c.p.c., comma I, lett. c), impone al magistrato di astenersi, atteso che tale disposizione <presidia non soltanto l’effettiva indipendenza del magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, ma, non meno, la sua credibilità agli occhi del pubblico, che di regola non è in grado di conoscere lo stato dei pagamenti nel contratto in corso>.

“Si aggiunga che, con la citata pronuncia, il Supremo Collegio ha puntualizzato che <la dipendenza del giudice dallo Stato non gli inibisce la trattazione di controversie in cui sia parte quest’ultimo, o altro ente pubblico cui egli sia collegato per ragioni di residenza (ad esempio comune) o di utenza (azienda erogatrice di servizi pubblici) non essendo credibile in queste fattispecie che il giudice sia portato ad avvantaggiare o danneggiare, a seconda dei casi, il proprio debitore o creditore (…)>; ma che queste <ipotesi estremamente particolari (sono) del tutto estranee alla fattispecie giudicata> (così, in motivazione, Cass. Civ., sez. un., 11 aprile 2012, n. 5701, Rv. 622048).

“6. Per quanto fin qui esposto ritiene il Collegio che l’illecito disciplinare accertato abbia determinato una grave lesione del prestigio dell’ordine giudiziario ed un offuscamento dell’immagine della magistratura siracusana, nonché della credibilità personale del magistrato interessato. In tale ottica è pure eloquente la presa di posizione del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siracusa, che, come risulta dalla nota del 5 maggio 2016, in atti, ha lamentato il <grave disagio dell’ambiente giudiziario> provocato da quei fatti ed ha rappresentato il rischio di <una grave compromissione della credibilità complessiva del sistema giustizia e dell’ordine giudiziario nel suo complesso>.

“La violazione di norme di legge e deontologiche, con la tenuta di un comportamento gravemente scorretto, giustifica, dunque, l’erogazione nei riguardi del dott. Musco della sanzione disciplinare che si stima equo determinare in quella della perdita di anzianità per anni uno.

“Le ragioni fin qui tratteggiate rendono palese come la permanenza del dott. Musco presso la procura della Repubblica del tribunale di Siracusa risulti in contrasto con i criteri di buon andamento dell’amministrazione della giustizia ed imponga l’applicazione della sanzione accessoria del trasferimento del prevenuto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Sassari, con le funzioni di sostituto procuratore…”

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