Avere due papà non è contrario all’ordine pubblico

Innovativa ordinanza della Corte d’Appello di Trento. Viene sancito il diritto dei figli ad avere una famiglia, anche con genitori dello stesso sesso

 

La Civetta di Minerva, 10 marzo 2017

Non è contraria ad ordine pubblico, secondo le più recenti pronunce giurisprudenziali, la trascrizione nei nostri registri civili di un atto di nascita dal quale si evinca la presenza di due mamme o di due papà. Ancora una volta, la questione fa scalpore e ad essere nel mirino della comune indignazione è la Corte d’appello di Trento, a causa dell’ordinanza che ha, per prima, recepito i principi dettati dalla Corte di Cassazione poco tempo fa.

Le due questioni – quella che ha dato origine alla pronuncia della Suprema Corte e quella affrontata dal giudice trentino – sono simili, ma non uguali: nel primo caso, si tratta di due donne, sposate in Spagna, l’una che ha fornito l’ovulo e l’altra che ha condotto la gravidanza; nel secondo caso, si tratta di due uomini, padri di due gemelli, dati alla luce all’estero, da una madre surrogata. E in

entrambe le situazioni – è di fondamentale importanza precisarlo, prima di cadere in facili considerazioni sullo “strapotere dei giudici” – il problema che si è posto non è tanto quello di asserire la giustizia o meno dei matrimoni omosessuali e delle procreazioni assistite, quanto quello di capire se sia possibile eseguire il provvedimento straniero in Italia.

Il limite che si potrebbe porre, infatti, è quello di un conflitto con l’ordine pubblico: un atto valido all’estero ma contrario all’ordine pubblico non può produrre effetti nel nostro Stato.

Quindi, il giudizio dei giudici italiani, in casi simili, non sta mai a monte (potrebbe un pubblico ufficiale, in Italia, formare un atto di nascita di un figlio con due mamme?) ma sempre a valle (è possibile far entrare uno specifico atto giuridico, formato all’estero e che riguarda determinate persone, nel nostro ordinamento o ciò è inaccettabile in relazione all’ordine pubblico?).

Il palese dilemma è che la nozione di “ordine pubblico” è molto evanescente.

Ma ciò non è un male, anzi. Il legislatore, nella legge 218 del 1995, ha utilizzato appositamente un termine vago, in modo da consentirne l’adattamento alle varie epoche storiche e ai vari mutamenti della coscienza sociale.

Posto che l’ordine pubblico è l’ultimo bastione di difesa del nostro ordinamento da attacchi esterni ai suoi valori fondamentali, non potrebbe risolversi nell’inaccettabilità di tutti i principi stranieri; così ragionando, sarebbero inutili tutte le norme che regolano i rapporti tra italiani e stranieri nel nostro Stato: prevarrebbero, sempre e comunque, le leggi italiane. Ma noi non siamo Samoa, sperduta nel blu del Pacifico, bensì uno Stato imbrigliato in saldi rapporti con altri Stati, europei e non. Autarchia, grideranno alcuni; fuori dall’Europa, diranno altri. E una piccola riflessione sull’utilità di un’interazione con l’esterno forse aiuterà a placare gli animi: fino a non molto tempo fa, fino agli anni ‘70, nel nostro ordinamento non esisteva il divorzio, mentre in altri paesi era già praticabile. Osiamo affermare che chiunque, oramai, ritiene normale che gli sposi abbiano il diritto di lasciarsi e rifarsi una vita; ebbene, schiudere il bozzolo dell’ordinamento alle ventate di novità di altri Stati, talvolta, fa del bene.

Dunque è ormai assodato che l’ordine pubblico non può coincidere con tutte le leggi dello Stato – che il Parlamento di turno potrà modificare da un momento all’altro – e dovrà essere costituito solo da quegli inviolabili principi che tutelano i nostri fondamentali diritti e sui cui si fonda la nostra Repubblica.

Il problema, adesso, è: avere due genitori di sesso opposto è un fondamentale diritto?

La Corte di Cassazione, lo scorso settembre (sent. n. 19599), ha affrontato la questione da un diverso punto di vista: al di là degli egoismi degli adulti, la posizione da tutelare è quella del minore. Perché, da un punto di vista pratico, ad un bambino cui sia impedita una relazione con quelli – uomini o donne che siano – che considera il centro dei suoi affetti si creeranno delle difficoltà: non potrà avere rapporti giuridici con i parenti, non potrà essere rappresentato dai genitori né a scuola né nelle strutture sanitarie, non potrà viaggiare con loro e non potrà divenirne erede. E quand’anche si ritenesse che il diritto del minore ad avere due genitori si riferisca ad una mamma e ad un papà, quale colpa potrebbe mai ascriversi al figlio? Perché discriminarlo in considerazione del comportamento di quegli adulti che (biologicamente, geneticamente, ma, soprattutto, affettivamente) sono i suoi genitori?

Il principio della tutela dell’identità personale del figlio è indiscutibile: vale per i bambini nati da incesto (che possono, comunque, acquisire lo status di figli) e vale per i casi di fecondazione eterologa (vietata fino al 2014), nel senso di impedire al marito di disconoscere la propria paternità di un bambino nato dal seme di un donatore.

La diversità di ipotesi sottoposte ai giudici (due mamme, di cui una ha partorito, in un caso; due papà, con mamma surrogata, nell’altro) avrebbe potuto far sorgere qualche dubbio circa l’applicazione degli stessi principi, ma sia la Cassazione che la Corte d’appello sono giunte alle stesse conclusioni. Che il fulcro del rapporto di filiazione è la responsabilità genitoriale, ossia la “consapevole decisione di allevare e accudire il nato”, indipendentemente dal rapporto biologico. Che, a prescindere dai rapporti di matrimonio o convivenza dei genitori, ciò che conta è l’insieme dei doveri che essi hanno nei confronti dei figli e, dunque, nemmeno l’assenza di diversità di sesso tra i genitori può incidere negativamente sullo status dei figli. Che i legami costanti e duraturi di convivenza e coabitazione formano, più di ogni altra circostanza, la nozione di “vita familiare”. Che non vi sono certezze scientifiche a dimostrare le “ripercussioni negative, sul piano della crescita o dell’educazione, derivanti dall’inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale” e, in ogni caso, la “dannosità di tale inserimento va dimostrata in concreto e non può essere fondata sul mero pregiudizio”. Che la famiglia è una comunità di affetti e al diritto spetta di tutelare i rapporti tra i suoi componenti, considerando sempre come prevalente l’interesse dei minori.

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