Tiziana Cantone, i giudici di Napoli bacchettano Facebook

Civetta&Diritto: innovativi orientamenti giurisprudenziali per i social. L’équipe di Zuckerberg, a segnalazione di chiunque, dovrà, se del caso, eliminare contenuti non consoni

 

La Civetta di Minerva, 11 novembre 2016

Del caso abbiamo sentito già parlare: una ragazza che decide di togliersi la vita perché non sopporta la gogna mediatica alla quale è stata esposta. E non è, purtroppo, la prima vittima di piattaforme web, talvolta così simili allo strumento di ludibrio medievale.

Sul caso si è pronunciato – fuori tempo massimo, dato il suicidio della giovane campana – il Tribunale civile di Napoli nord che, con una sentenza rivoluzionaria, ha interpretato estensivamente l’articolo 70 del decreto legislativo 7 del 2003 (decreto che, in attuazione di una direttiva europea, disciplina alcuni aspetti giuridici della società dell’informazione). Tale norma prevede che il prestatore di un servizio informatico – qual è, ad esempio Facebook – non è gravato da “un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza” e non deve nemmeno attivarsi nella “ricerca di attività illecite”. Però, il provider – in base ai successivi commi dell’articolo – deve “informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite”; ed è “civilmente responsabile” – questo è il punto chiave su cui hanno fatto leva i giudici – qualora non abbia “agito prontamente per impedire l’accesso” a un contenuto illecito o che, comunque, pregiudichi un utilizzatore del servizio.

Traducendo il “giuridichese”, quello che i giudici hanno sancito è che qualunque utente potrà segnalare al colosso informatico qualunque contenuto che ritenga non consono alla pubblicazione online e l’equipe di Zuckerberg avrà il dovere di verificarlo e, se del caso, eliminarlo.

Prima di questo innovativo orientamento giurisprudenziale, i provider informatici impiantavano le loro difese giuridiche sull’assenza (spesso motivata, in Italia, da lungaggini burocratiche) di una formale richiesta di un soggetto “qualificato”, ossia un giudice o il Garante della Privacy. Da oggi, verosimilmente, qualunque utente potrà chiedere un più intenso controllo di contenuti già online, di cui si paventi l’illiceità o la natura pregiudizievole.

Quello che né Facebook , né altri provider informatici saranno tenuti a fare (ed è quanto, en passant, ha specificato il Tribunale) è un controllo preventivo: d’altro canto, un simile controllo delle “bacheche” di milioni di utenti non potrebbe, realisticamente, essere effettuato.

La vicenda della Cantone, dunque, è stata giuridicamente rovesciata.

Nella lungo iter giudiziario, non era stato sancito il diritto all’oblio della giovane (tale diritto, finora, è stato ampiamente riconosciuto solo in contrapposizione a un diritto di cronaca malamente esercitato o, comunque, in relazione a eventi “passati e non più rilevanti” e non era questo il caso); inoltre, la richiesta di un provvedimento d’urgenza (affinché tutti i contenuti nocivi alla Cantone fossero cancellati dalla rete) è sfociata, da un lato, in una parziale rimozione di siti e link, ma, dall’altro, in una reviviscenza di morbosa attenzione per la vicenda, che ha contribuito a spingere la ragazza al suicidio.

Adesso un poco di giustizia è stata fatta: i social, i siti e i motori di ricerca avrebbero dovuto rimuovere quei video subito dopo la segnalazione della loro illiceità (e indipendentemente dal consenso, o meno, della loro protagonista, al momento delle riprese), questo quanto asserito. E l’ordinanza del Tribunale non è più impugnabile: si auspica faccia scuola.

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