Dopo l’assoluzione del vice Nunzio Perrotta, prosciolto anche l’ex sindaco di Augusta il quale, secondo i magistrati, “aveva piena legittimità di partecipare alla Conferenza dei Servizi sulle discariche”
La Civetta di Minerva, 15 aprile 2016
Due sentenze che mettono un punto fermo a una delle vicende – quella della piattaforma Oikothen – più oscure e di grande impatto che hanno fortemente condizionato sia la storia politico istituzionale dell’ultimo decennio di Augusta sia la vita pubblica e privata di due uomini, sindaco e vicesindaco della città megarese all’epoca dei fatti, tra il 2003 e il 2007. Sono la sentenza del 9 dicembre 2015 della Corte di Appello di Messina che, riformando la sentenza di assoluzione di primo grado, ha condannato i due magistrati Ugo Rossi e Maurizio Musco (riconoscendo, per altri attori, gravissime responsabilità che godono però della prescrizione intanto sopravvenuta) e quella del 28 gennaio scorso del Tribunale di Siracusa, che ha assolto l’ex sindaco Massimo Carrubba “perché i fatti non sussistono”.
Si è avuta la conferma dell’inconsistenza di un impianto accusatorio che già era stata implicitamente accertata con l’assoluzione “per non aver commesso il fatto” del vice sindaco Nunzio Perrotta, “concorrente morale” dei presunti illeciti, che aveva optato per il rito abbreviato. Un’assoluzione chiesta allora, nel novembre 2013, già dai pubblici ministeri Antonio Nicastro e Claudia D’Alitto, così come, anche per Massimo Carrubba, sarà chiesta dal dottor Nicastro nell’ottobre del 2015 per essere ora confermata dai giudici con la recente sentenza.
Pezzo dopo pezzo, ma anche dopo 10 anni di un’attività giudiziaria che ha avuto alcuni risvolti kafkiani, si chiude un’articolata questione che chiederebbe oggi di essere letta e sviscerata in ogni sua piega. L’unica strada per veramente fare giustizia sarebbe infatti fornire un’adeguata chiave di lettura a questo processo che, come detto nell’arringa conclusiva dall’avvocato Francesco Favi, “qualcuno ha voluto a tutti i costi”, il frutto malato di una lotta politica incapace di rispettare i rigidi confini di mero scontro ideologico e, preferibilmente, programmatico.
I giudici del Tribunale di Siracusa, Giuseppina Storaci, Anna Pappalardo e Marco Santoro, non solo hanno giudicato inattendibile la ricostruzione dei fatti di Roberto Passanisi, l’accusatore di Massimo Carrubba e Nunzio Perrotta, e di alcuni testimoni di parte, ma hanno in sostanza azzerato tutto l’impianto accusatorio del 2010.
Due in particolare i capi di imputazione per Carrubba: la concussione (il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità) e l’abuso d’ufficio. Il primo, per aver compiuto “atti idonei e diretti in modo non equivoco” a imporre a Passanisi, allora capo dell’ufficio ecologia di Augusta, di modificare il proprio parere negativo, sul progetto di una piattaforma per il trattamento di rifiuti anche pericolosi, in favorevole, o almeno di mitigarlo, nascondendo la presenza di una faglia esistente nell’area scelta per le discariche dell’Oikothen, ciò tramite la minaccia di non rinnovare né a lui né alla moglie l’incarico di dirigenti; e il secondo perché, “non avendo raggiunto l’obiettivo criminoso”, data la resistenza di Passanisi, “compiva personalmente un concreto atto di gestione amministrativa ponendo in essere, con atto a propria firma del 15/11/05 il parere richiesto dalla conferenza dei servizi relativa all’approvazione del progetto”… così procurando intenzionalmente alla Oikothen “un ingiusto, rilevante, vantaggio patrimoniale”.
Diamo conto della inconsistenza del primo reato nell’altro nostro contributo, ma qui vogliamo soffermarci sulle motivazioni con cui i giudici, in relazione al secondo capo d’imputazione, ne hanno dichiarato “l’insussistenza sotto un profilo tecnico-giuridico”.
Dopo alcune puntualizzazioni al quadro normativo di riferimento, il collegio giudicante ha infatti chiarito che, anche con sentenza del 2004, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la competenza del sindaco a partecipare alle conferenze dei servizi in quanto egli ha poteri per gli aspetti urbanistici, e progetti come quello in discussione costituiscono appunto una variante allo strumento urbanistico oltre a comportare quella dichiarazione “di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori” che spetta al primo cittadino.
Tra l’altro, l’impatto ambientale e socio economico di alcune opere, incidendo pesantemente sulla vita e la salute delle popolazioni interessate, chiama in campo proprio le specifiche responsabilità dei sindaci. “Dunque – scrivono i giudici -, il sindaco Carrubba e il dirigente dell’ufficio urbanistica hanno legittimamente preso parte alla conferenza dei servizi del 16 novembre 2005 e altrettanto legittimamente hanno espresso il parere loro richiesto in tale sede. Nessuna violazione di legge è, pertanto, configurabile nel caso di specie a carico dell’imputato”.
Un parere, va ricordato, comunque contrario al progetto Oikothen. Calza dunque a pennello l’osservazione degli avvocati di Carrubba, Francesco Favi e Fiorella Intrepido: “Di cosa abbiamo parlato per 10 anni? un processo inutile! con false verità e verità smentite anche da testimoni che non appartenevano alla stessa area politica del sindaco ma che evidentemente non se la sono sentiti di affermare il falso. Un processo costruito a tavolino da due gruppi di potere” in cui è stato anche possibile che uno dei testi della parte civile arrivasse in aula per la deposizione portando con sé tutto il fascicolo processuale con le deposizioni di altri testi. “Qualcuno deve spiegare chi gli ha dato questo fascicolo” hanno detto gli avvocati.
In questo contesto fa da corollario l’altra vicenda, di cui si sono occupati i giudici d’appello di Messina che hanno condannato i magistrati Rossi e Musco: il procedimento nei confronti di Giuseppe Amara (padre dell’avvocato Piero Amara), degli ex consiglieri comunali Rosario Salmeri e Piero Castro, del giornalista, allora de La Sicilia, Pino Guastella e del professore Luigi Solarino, responsabili secondo Carrubba e Perrotta di aver ordito una campagna di diffamazione contro di loro proprio in relazione alla vicenda Oikothen. Un processo che alla fine, dato il suo prolungarsi, ha visto prescritto il reato.
Scrivono i giudici di Messina che il pubblico ministero Musco si sarebbe “prodigato indebitamente per rallentare il corso del processo, danneggiando le persone offese Carrubba e Perrotta, avversari politici dell’Amara”. Musco non solo “in chiara violazione del dovere di astensione partecipa all’udienza preliminare dell’11 marzo 2009”, ma soprattutto dimostra “nell’uso strumentale dei poteri processuali, uno specifico intento di cagionare alle parti civili un ingiusto danno”.
Egli infatti, dopo che il processo, normalmente incardinato, è seguito come da prassi da un vice-procuratore onorario, chiede al procuratore Rossi, che glielo consente, di presenziare all’udienza del 25 marzo 2011 per contestare un’aggravante (già precedentemente rigettata) e ottenere così la declaratoria/dichiarazione di incompetenza per materia, poi pronunciata, dopo alcuni rinvii, il 13 gennaio 2012.
A differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado (“… Musco ha effettivamente abusato del proprio ufficio di pm, attraverso l’anomala e contraddittoria contestazione, solo allo scopo di impedire a Guastella di testimoniare” il fatto che proprio Musco lo aveva informato del procedimento penale a carico di Perrotta e Carrubba, notizia subito diffusa a mezzo stampa), i giudici d’appello, dopo aver evidenziato che è lo stesso Musco nella sua autodifesa a giudicare “insostenibile” tale spiegazione, dimostrano l’inconsistenza delle altre motivazioni da lui addotte relative a ragioni di “strategia” processuale e al voler impedire che si “consumasse una nullità assoluta e insanabile”.
“È invece proprio la formale contestazione dell’aggravante con la modifica del capo d’imputazione a ribaltare le sorti del processo facendolo ripartire da capo”, “a costituire per il giudice di pace una indubbia pressione, oltre che peraltro un vero e proprio vincolo giuridico processuale” sottolineano i giudici d’appello e aggiungono che “sebbene assolto, un non trascurabile apporto causale assume il Rossi che vistava la contestazione suppletiva ed autorizzava Musco a intervenire al posto del vpo, al quale la stranezza della richiesta fatta dal sostituto difficilmente poteva sfuggire. Si vedrà trattando del reato di cui al capo G (la vicenda del depuratore Sai8, ndr) che anche rispetto al Rossi l’Amara era peraltro in condizione di esercitare una anomala influenza”.
La sentenza di primo grado, sempre secondo i giudici d’appello, non ha rilevato inoltre che in tal modo si favorivano anche gli altri imputati, partecipi della campagna diffamatoria contro Carrubba e Perrotta, “dell’Amara fidati sodali o collaboratori” come anche conferma il fatto che “erano tutti difesi da avvocati dello studio Amara”. Innegabile quindi il danno causato dall’azione strumentale di Musco alle persone offese, anche sotto profili non patrimoniali, “questo lo scopo dell’alterazione del corso del procedimento”! scrivono i giudici che condannano Musco, per questo specifico capo d’imputazione, anche “al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio a favore delle parti civili Perrotta e Carrubba che liquida in euro 1.800”.

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