IGM pretende dal Comune 50 milioni per l’intera gestione rifiuti

Valanga di ricorsi al Tar per tutti gli anni di appalto e proroghe senza rideterminazione dei costi. A febbraio i magistrati di Catania hanno dato ragione all’azienda intimando all’amministrazione di sospendere il taglio di alcuni servizi

 

La Civetta di Minerva, 1 aprile 2016

Un matrimonio che dura da 60 anni, che è stato rinnovato periodicamente e che dal 2003 si porta avanti a colpi di lamentele, ricorsi, decurtazioni di servizi e controricorsi. Stiamo parlando del matrimonio più costoso del comune di Siracusa, quello con il gestore IGM rifiuti industriali s.r.l. (prima IGM Ambiente s.r.l.) che, a leggere le carte, non è stato mai idilliaco (almeno dall’ultimo contratto ad oggi) e che, come è naturale attendersi da una qualsiasi relazione problematica, anziché provvedere ad una separazione consensuale nel 2008, alla scadenza dell’ultimo contratto di appalto, si è trascinato, fino ai giorni nostri, a suon di proroghe disposte da ordinanze sindacali, determine dirigenziali, ordinanze del commissario regionale ai rifiuti ed altro.

Un rapporto su cui pesa oggi un ricorso introduttivo al TAR di Catania (il n. 3320 del 2011) integrato con ben nove ulteriori istanze “per motivi aggiunti” da parte di IGM contro il Comune di Siracusa. A tutto ciò è necessario aggiungere anche i ricorsi 2972/2010 e 1689/2011 (presentati precedentemente al ricorso 3320/2011) sempre da parte di IGM nei confronti del Comune. Una situazione complicata, al limite della normalità, soprattutto se si considerano le richieste di IGM.

Nella città con la più alta Tari di Italia, con una raccolta differenziata che negli anni si è mantenuta prossima allo zero, nella città con una alta produzione di rifiuti pro-capite, IGM Rifiuti Industriali s.r.l. ha chiesto e chiede con i suoi ricorsi al TAR di Catania di annullare e/o disapplicare le proroghe (imposte dalle ordinanze e determine succedutesi dal 2011 ad oggi) per la parte in cui si è disposto di proseguire il servizio “agli stessi patti e condizioni” previsti dall’appalto e dal capitolato d’oneri del 2003 e per questo chiede la condanna del comune di Siracusa per il “pagamento del compenso aggiuntivo” per integrazione a quanto previsto dall’appalto e a titolo di risarcimento.

Ultimo capitolo di questa ingarbugliata matassa è stato il nono ricorso “per motivi aggiunti”, presentato il 29 gennaio scorso con il quale IGM richiede di condannare il comune di Siracusa per avere prorogato il servizio di Igiene Urbana dall’1/10/015 al 30/04/2016 senza includere la pulizia e il lavaggio dei cassonetti e la pulizia nell’Area Marina Protetta del Plemmirio e per aver prorogato il servizio del verde pubblico per il mese di dicembre 2015 con un importo inferiore rispetto a quello pattuito, riducendo anche in questo caso i servizi. La risposta del TAR di Catania non si è fatta attendere e il 25 febbraio, a meno di un mese dalla presentazione del nono ricorso per motivi aggiunti, ha emesso una ordinanza in cui si legge che: “…ritenuta la gravità ed irreparabilità del danno discendente dalla unilaterale, parziale rimodulazione dei servizi (e correlato ad un abbattimento del compenso), tale da interferire negativamente sull’organizzazione aziendale”, si ordina che le ordinanze sindacali e le determine dirigenziali del comune di Siracusa ed impugnate da IGM devono essere sospese per la parte relativa in cui il Comune ha ridotto i servizi e conseguentemente decurtato i corrispettivi.

Il TAR, quindi, dà ragione ad IGM richiedendo che i servizi esclusi sia per il settore Igiene sia per il settore verde pubblico vengano ripristinati e, conseguentemente, ad IGM vengano pagati i rispettivi emolumenti decurtati dalla data dell’1 ottobre 2015. In questa ordinanza non viene citata la soppressione delle attività di “custodia della discarica di Contrada Cardona” in quanto questo servizio non faceva parte del capitolato di appalto del 2003 ed era stato acquisito da IGM successivamente. Il TAR, sempre con l’ordinanza del 25 febbraio, tenendo conto del carico di lavoro del tribunale, fissa la prima udienza pubblica per la discussione del ricorso 3320/2011 e delle nove istanze “per motivi aggiunti” ad esso correlato nel mese di gennaio 2017 e manda gli atti al Presidente della Sezione per sollecitare e fissare la data dell’udienza di merito degli altri due ricorsi pendenti (il 2972/2010 e il 1689/2011), tutto ciò per tutelare l’interesse della ricorrente IGM.

Uno stillicidio, quindi, di ricorsi e udienze attraverso le quali IGM lamenta di aver subito negli anni gravi danni dai provvedimenti di proroga adottati dall’Amministrazione Comunale che hanno imposto alla società che gestisce il servizio di igiene pubblica e del verde pubblico un canone inadeguato e antieconomico. Infatti, IGM scrive che rispetto all’offerta originaria del 01/02/2012 (utilizzata per stipulare il contratto di appalto con il comune il 15/01/2003) con riferimento alla quale il Comune di Siracusa continua a pagare IGM Rifiuti Industriali, sono variati i costi di manodopera e carburanti, sono cambiati i servizi in quanto sono aumentati i rifiuti prodotti e le aree pubbliche da pulire e il verde pubblico da curare.

Nel nono ricorso per motivi aggiunti IGM fa un calcolo di quanto sia la somma che il Comune dovrebbe pagare per l’aggiornamento dei costi. Si legge, infatti, che “secondo gli attuali valori di mercato”, nel periodo oggetto di ricorso (quindi dalla prima proroga ad oggi), “il costo per entrambi i servizi di igiene urbana e verde pubblico ammonta a circa due milioni e trecento mila euro, a fronte di circa un milione e novecentotrenta mila impegnato e pagato dal Comune di Siracusa con una differenza di circa 380 mila euro. Quindi, in base a questi calcoli, per il solo periodo coperto dal nono ricorso per motivi aggiunti (cioè il periodo che va dal 01/07/2015 al 30/04/2016, dieci mesi) il comune di Siracusa, nel caso in cui fosse condannato da un tribunale, dovrebbe corrispondere ad IGM una somma complessiva aggiuntiva di quasi 4 milioni di euro.

E questo solo per il nono ricorso aggiuntivo. Quindi, considerato che due dei tre ricorsi principali di IGM (il 3320/2011e il 1689/2011) si riferiscono agli otto anni di proroghe, IGM chiede di condannare il Comune di Siracusa al pagamento di una aggiuntiva somma che si aggira intorno ai trenta milioni di euro. A ciò va aggiunta la richiesta economica fatta da IGM con il ricorso n.2972/2010 con la quale si chiede al TAR di Catania la condanna del Comune al pagamento delle differenze canoni a decorrere da febbraio 2004, in quanto da quella data non si è mai provveduto alla revisione del canone base, come previsto dagli articoli 35 e 37 del Capitolato d’Oneri del 2003. Quindi ai trenta milioni di differenza per il periodo degli otto anni di proroghe va aggiunta anche la differenza per i cinque anni di appalto, raggiungendo una stratosferica somma complessiva aggiuntiva di non meno di cinquanta milioni di euro. Tutto ciò con un servizio già di per sè caro e non “europeo”.

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