Quando Ferraro attivò l’indagine sui calciatori del Catania

L’imprenditore, pluripregiudicato per reati patrimoniali e sodale dell’avv. Amara, confidò all’ispettore Chiara del Nictas di avere udito per caso una conversazione tra sconosciuti sulla combine di due partite del Catania. Fu Musco a condurre le indagini. L’obiettivo: “Favorire Pulvirenti”

 

La Civetta di Minerva, 18 marzo 2016

L’ex Procuratore Capo Roberto Campisi e il pubblico ministero Musco, per la vicenda che raccontiamo, hanno goduto della prescrizione (a cui, insinuano maliziosamente i giudici dell’Appello, “non risultano avere rinunciato”). L’episodio esaminato dalla Corte risale al 3 settembre 2007 e riguarda due calciatori del Catania, Falsini e Pantanelli, i quali avevano un contenzioso con Antonino Pulvirenti, proprietario-presidente del Catania Calcio, del quale Amara era il legale. Peraltro uno di essi perorava presso la società calcistica anche i contratti degli altri giocatori e, proprio nella fase in cui scoppiava il caso – dichiaravano, auditi, i due giocatori – “si era innescata con la società una grave conflittualità”.

I fatti, come descritti dalla Corte: “Ferraro avrebbe avuto per puro caso l’occasione di ascoltare per pochi attimi, passando in prossimità dei bagni pubblici di una stazione di servizio fuori Siracusa, una (per giunta da lui definita) <animata> discussione fra sconosciuti, di cui però registrava plurimi e dettagliati elementi di riferimento a due partite del trascorso campionato di calcio, Catania-Ascoli e Sampdoria-Catania, al loro risultato, al fatto che fossero <truccate>, al coinvolgimento nelle scommesse di Falsini e Pantanelli). Aggiungeva però furbescamente di non ricordare giorno e ora dell’incontro, di ignorare chi fossero queste persone e da dove venissero e di non aver preso neanche il numero di targa dell’autovettura nella quale viaggiavano…”

Scrivono i giudici della Corte d’Appello di Messina: “L’esame della vicenda del procedimento instaurato a carico dei giocatori del Catania presenta, a partire dall’inizio, caratteri di evidente illegalità nell’agire dei pubblici ministeri Campisi e Musco e la presenza di interessi occulti sottostanti che ne hanno determinato lo sviluppo, volti a danneggiare per tramite dell’azione dei magistrati i due calciatori…”

Queste le parole, come pietre, dei giudici della Corte d’Appello di Messina che, dopo aver ricordato “le regole elementari” a cui si deve attenere un pm di fronte a una notitia criminis, per prima cosa valutando la reale fonte accusatoria, sottolinea che la fase delle indagini preliminari e l’iscrizione nel registro di reato costituisce di per sé un fatto pregiudizievole per il cittadino sia per le possibili implicazioni di una conoscenza pubblica del fatto sia perché, sottoposto eventualmente ai poteri coercitivi del pm, il cittadino vedrebbe compresse le sue fondamentali libertà costituzionali.

Per questo motivo le notizie di reato “non qualificate”, quelle anonime o confidenziali – come quella che il personaggio ombra di questo processo, Alessandro Ferraro, farà all’ispettore Giancarlo Chiara in merito alle supposte scommesse clandestine organizzate dai due giocatori del Catania Calcio – non possono essere de plano iscritte nel registro di reato.

Grave che si sia richiesto All’isp. Chiara, “appartenente a una polizia locale siracusana di vigilanza ambientale”, un’attività, quale il sentire a verbale l’amministratore del Catania Calcio “appena il giorno successivo”, “delicata, estranea per materia e territorio alle sue funzioni”; e ancor più anomala la gestione extrafascicolo dell’indagine per cui il presunto confidente viene sentito come testimone da cui la successiva iscrizione come indagati dei due giocatori.

Considerata la particolare natura del ‘confidente’, “la notizia procacciata al Chiara dal Ferraro, che… esce apparentemente dall’area delle fonti “confidenziali” per entrare in quella “processuale”, appare così chiaramente un artificio, estranea al significato tecnico della “confidenzialità” e costituisce una maldestra riproposizione della notizia originaria (anonima) con in aggiunta aspetti del tutto inverosimili”.

Ricordata la natura della notizia fornita da Ferraro, commentano i giudici: “A un occhio appena attento (si immagini per un investigatore di professione) balza subito evidente non solo l’incongruenza del racconto, ma anche la stranezza oltremodo sospetta del dato temporale, anche perché è noto che un immediato controllo delle videocamere, quasi sempre presenti negli autogrill per ragioni di sicurezza, avrebbe consentito di avere perlomeno contezza del fatto che in quel bagno a una determinata ora fossero entrati il Ferraro ed altre persone. Se a raccogliere la pseudo-confidenza fosse stato un corpo di polizia vero e proprio (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato) sarebbe stata passata al setaccio in un caso del genere la personalità del Ferraro e sarebbero subito venuti alla luce i legami strettissimi con Amara

Si consideri che il Ferraro, sentito nel 2010 dai Carabinieri di Siracusa, ammette nell’ambito di questa frequentazione anche di avere accompagnato tante volte l’avv. Amara allo stadio di Catania, all’aeroporto, oltre che in incontri con politici e in Tribunale. Superfluo aggiungere che in un caso di tale delicatezza un’indagine a 360 gradi, volta a smascherare una possibile iniziativa calunniosa, ipotesi tutt’altro che remota, avrebbe costituito dovere preciso del pm”.

E a pag.26: “Anche la delega di indagini è lo specchio del protrarsi di una deliberata ambiguità se si pensa che il Chiara (o meglio il Nictas dallo stesso diretto) veniva su un piede di assoluta parità incaricato della delega di indagini bancarie, sui tabulati, con audizione di testi unitamente alla Guardia di Finanza (e si stenta ad avere memoria di casi simili nell’esperienza giudiziaria), con inutile sovrapposizione”.

Nulla invece i pubblici ministeri chiedevano sul Ferraro e le circostanze in cui la notizia era stata appresa”! Potremmo aggiungere sarcasticamente che in effetti sarebbe stato inutile data la notorietà della persona in ambito giudiziario.

I giudici della Corte d’Appello, in quella che si può definire una dura e articolata requisitoria, non si sottraggono neanche alle considerazioni della difesa di Musco e dell’ex procuratore capo Campisi in merito al proscioglimento di Ferraro e Amara in primo grado, e confermato dalla Cassazione, che escluderebbe l’ipotesi di concorso per i propri assistiti, evidenziando non solo che la sentenza della Cassazione si pronuncia su una mera valutazione di legittimità, ma che in essa si precisa che resta “impregiudicata l’eventuale rilevanza penale delle condotte ascritte ai pubblici ufficiali giudicati separatamente” e che la Corte, nel considerare non illegittimo il proscioglimento di Ferraro e Amara, si è limitata “a prendere atto di un deficit di precisazione da parte dell’accusa del rispettivo apporto concorsuale dei due imputati ai reati contestati ai magistrati Musco e Campisi”.

In più aggiungono, e questa è una notizia, che si tratta di “una sentenza allo stato degli atti della quale è prevista la revoca in presenza di nuove prove per iniziativa del Pubblico Ministero”.

Comunque “anche ammesso che chi <portava> la notizia da altri fornita (Ferraro) fosse in buona fede e che i magistrati non avessero consapevolezza della sua totale infondatezza, il loro operato resta illecito rispetto alla specifica ipotesi di reato contestata”.

E qui la Corte è lapidaria: “Campisi ha compiuto consapevolmente un atto illegale attraverso l’immediata iscrizione del 10 settembre a carico dei due calciatori nel registro degli indagati, indipendentemente dalla prova su chi lo abbia ‘sollecitato’ in tal senso”.

“Lo scopo esclusivo dell’iscrizione di Falsini e Pantanelli era quello di danneggiarli nel contesto del contenzioso instaurato con la società Catania Calcio di Pulvirenti, cliente dell’avv. Amara”.

Quel che segue nello sviluppo del procedimento consente invero di escludere qualunque fortuita coincidenza e concatenazione di eventi, riscontrando il coinvolgimento nel disegno illecito dei due pubblici ministeri Campisi e Musco”, al quale ultimo vennero assegnate le indagini che portò avanti fino al 27 dicembre nonostante la Procura di Catania ne richiedesse più volte gli atti per competenza.

Scrivono i magistrati di Messina: “L’intenzione di chi era dietro l’operazione era non solo quella di colpire i riottosi giocatori ma anche di procurare un vantaggio patrimoniale al Catania Calcio e per essa al suo proprietario Pulvirenti, permettendogli di trattare le questioni aperte… da una posizione di forza”. Falsini infatti, agli inizi di novembre, rinunciò alla quantificazione del risarcimento da parte del Collegio arbitrale e si accontentò di una transazione, Pantanelli l’aveva già chiusa in agosto, prima che si avviasse l’intera faccenda, ma “era colui che (anche come rappresentante ‘sindacale’ dei suoi colleghi) maggiori noie aveva procurato alla dirigenza del Catania… L’anomalia dell’indagine per altro non sfuggiva al GIP presso il Tribunale di Catania che, nell’archiviare il procedimento, lapidariamente osservava: “… non ricorrono indizi in capo agli indagati, non potendosi tenere in alcun conto le accuse, peraltro generiche di persone non individuate”.

Ben altro argomenta la Corte ma occorre chiudere il pezzo senza però omettere che il nome di Alessandro Ferraro è quello che ritorna anche nella nostra personale vicenda. Lui, il pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, il collaboratore stretto dell’avvocato Amara, il sedicente imprenditore che ha presentato una denuncia per estorsione a carico di direttore e vicedirettore della Civetta all’indomani della nostra inchiesta, accusa rilanciata con titolo a caratteri cubitali dal Diario di Pino Guastella, altro nome che ricorre nel sodalizio Musco e Amara, anche lui citato nella sentenza, a proposito della campagna diffamatoria nella vicenda Oikhoten, come: “uomo legato al gruppo Amara”e a dire del collaboratore di giustizia Blandino L’Amara (Giuseppe, ndr) utilizzava strumentalmente questa pubblicazione (il Diario, ndr) per i suoi scopi politici e gli attacchi ai suoi avversari”.

Da parte di Ferraro un tentativo becero di infangare noi giornalisti tirando nel gioco, dalla propria parte, anche altri che hanno categoricamente smentito le sue dichiarazioni lasciandolo solo, con l’esplosivo in mano. La speranza di far tacere, con modalità delinquenziali, la nostra voce, libera e determinata ad affermare la verità. Inutile dire che abbiamo denunciato il direttore del Diario per diffamazione aggravata. Il Gip ha ritenuto ammissibile la nostra denuncia e alla fine di giugno è prevista l’udienza che dovrà decidere il rinvio a giudizio.

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