Fotovoltaico ad Avola, cosa rischiano sindaco e assessori. Dopo il blitz della Guardia di Finanza, la Procura ha aperto un’indagine sulla corposa vicenda. L’appalto con Val di Noto Energy fu oggetto di una nostra inchiesta
A quasi tre anni dall’avvenimento, diamo conto di alcuni fatti venuti alla luce dopo la nostra inchiesta giornalistica e a formulare alcune ipotesi. È un fatto che, a partire dalle settimane successive alla nostra inchiesta giornalistica, i militari delle Fiamme Gialle si sono recati al Comune di Avola per acquisire la documentazione relativa all’intera operazione del fotovoltaico (avvisi pubblici, regolamento del consiglio comunale, delibere di giunta, verbali, ecc.). È un fatto che nell’estate del 2014 il quotidiano La Sicilia pubblica nelle sue pagine provinciali la notizia che è in corso un’indagine sul fotovoltaico nel Comune di Avola, così come è un fatto che, alla pubblicazione di questa notizia, non sono seguite smentite né dagli organi inquirenti, né dal Comune di Avola. Anzi, nello stesso articolo, l’autore riferisce che il sindaco Cannata “non ha preoccupazioni, in quanto convinto della correttezza del suo operato e di quello dei funzionari comunali”. È un fatto che, quando un’indagine non viene archiviata, si procede con la formulazione di specifiche ipotesi di reato/capi d’imputazione che, nel nostro ordinamento giuridico, in determinate circostanze previste dalla legge, vengono notificate agli indagati per mezzo di un avviso di garanzia. È infine un fatto che nelle scorse settimane il sindaco Luca Cannata sia stato visto a Palazzo di Giustizia, mentre per ora è solo una vox populi la notizia che un politico, funzionari e imprenditori, abbiano ricevuto un avviso di garanzia e siano stati sentiti da un magistrato.
Tuttavia, come nel nostro stile, preferiamo attenerci ai fatti, a quelli più evidenti che a nostro avviso hanno dato adito a critiche e dubbi. Il consiglio comunale di Avola nel settembre 2012 sente l’esigenzadi modificare il regolamento comunale inserendo il diritto di prelazione che è subito dopo tornato utilissimo alla ditta Val di Noto Energy, aggiudicataria dei lavori. Ma la scelta da quale motivazione è stata dettata? A distanza di tre anni non ci risulta che la variazione al regolamento sia stata utilizzata per altre opere e lavori ricadenti nel Comune di Avola. E dunque il dubbio persiste.
Non avvezzi alle leggi ma capaci di leggere, ci verrebbe da ipotizzare un tentativo di turbativa del corretto procedimento che corrisponde nel codice penale all’articolo 353 commi 1 e 2. Come dice la giurisprudenza “si intende quel comportamento volontario atto a impedire le gare nei pubblici incanti e nelle licitazioni private, sia con metodi come promesse, minacce o frodi, sia allontanando o impedendo l’accesso agli offerenti. L’accusato può essere incarcerato da sei mesi fino a cinque anni e obbligato al pagamento di un’ammenda pecuniaria che va dai cento fino ai milletrentadue euro” (Fonte: La turbativa d’asta nel Codice Penale e nella giurisprudenza (www.StudioCataldi.it).
Ovviamente le nostre sono ipotesi mentre è una certezza la mancata opposizione dei consiglieri comunali, eccetto un paio (Caldarella e Inturri), che non hanno sollevato obiezioni né durante né dopo il voto. Male, molto male. Incapaci di leggere o soggetti passivi che hanno forse inconsapevolmente consentito l’avvio di un sistema assolutamente discutibile.
Tra le tante perplessità c’è anche la scelta di non utilizzare il pubblico incanto come stabilito dal Decreto Legislativo n. 163/2006 e dalla Determinazione n. 6 del 26 ottobre 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici che dicono chiaramente che, per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici, occorre procedere con le gare pubbliche. L’amministrazione invece ha proceduto con il regolamento per i contratti di sponsorizzazione, ritenuta dal legislatore contraria ai principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e pubblicità. Forse il sindaco Cannata avrebbe fatto bene a chiedere il parere di legittimità all’autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) per chiarire, una volta per tutte, se l’amministrazione fosse dalla parte della ragione o del torto e quindi se l’accordo fosse valido o meno. Scegliere un percorso legislativo non consono non potrebbe rispondere all’art. 353 (Turbata libertà degli incanti) del codice penale? La legge è chiara e con essa non si scherza.
L’altro aspetto che ai tempi aveva suscitato il nostro interesse sul caso fotovoltaico era anche relativo alla ditta aggiudicataria, che non possedeva i requisiti tecnici previsti dal Codice dei Contratti (Decreto legislativo n. 163/2006, art. 26) quali la SOA OG9 rilasciata dalla Soatech, l’organismo di attestazione di qualifiche all’esecuzione di lavori pubblici per la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica di impianti fotovoltaici su edifici pubblici per un importo superiore ai 150.000 euro. Ma scegliere una ditta senza requisiti non è illegale? Non si rischia ancora di incorrere nell’articolo 353 del codice penale?
Peraltro il sindaco Cannata non ci pare abbia fatto tutto da solo e quindi chi lo ha aiutato (amministratori, funzionari e ditte) potrebbe (ma il nostro compito si ferma giustamente all’ipotesi) incorrere nell’articolo 110 (Pena per coloro che concorrono nel reato) e nell’art. 112 (Circostanze aggravanti). “L’istituto del concorso di persone nel reato si riferisce alle ipotesi in cui la commissione di un reato sia addebitabile a più soggetti. I requisiti strutturali del concorso sono: pluralità di soggetti agenti (per aversi concorso sono sufficienti anche solo 2 persone), realizzazione di un fatto illecito, partecipazione di ciascun concorrente alla determinazione dell’evento, elemento soggettivo (non si limita alla coscienza e volontà del fatto criminoso, ma comprende anche la consapevolezza che il reato viene commesso con altre persone). Affinché possa essere inquadrata la fattispecie del concorso, occorre la partecipazione di tutti i correi alla realizzazione del fatto illecito e il contributo causale di ciascuno deve estrinsecarsi in una condotta materiale esteriore” (Fonte: Concorso di persone nel reato (www.StudioCataldi.it<!–[if !supportNestedAnchors]–><!–[endif]–>).
Tra le stranezze del caso Avola ci sorprese anche l’individuazione, da parte dell’amministrazione, dei 19 siti “strategici”: tra questi ve ne erano 3 (due erano e sono scuole) per i quali occorreva il parere della Soprintendenza mai inoltrato dalla società Val di Noto né mai appurato dall’amministrazione che aveva l’obbligo di non autorizzare i lavori o di bloccarli data l’assenza della necessaria documentazione. Chissà se i genitori degli alunni dormono sereni sapendo che mancano i pareri dell’ente responsabile. Ma se fosse accertato il reato, probabilmente anche l’articolo 640 del codice penale sarebbe chiamato in causa (truffa). “Si tratta della principale figura di delitto contro il patrimonio compiuto mediante la frode. La norma, infatti, tutela la libertà del consenso intesa come autonoma determinazione alla violazione negoziale. In relazione alle condotte rilevanti, l’artificio consiste nel far apparire come vera una situazione che non trova riscontro nei fatti, in tal modo agendo sulla realtà esterna […]. La fattispecie oggettiva della truffa consta di diversi elementi: 1) comportamento del reo, che il codice designa con l’espressione “artifizi o raggiri”; 2) la causazione dell’errore, che deve dare origine ad una disposizione patrimoniale; 3) un danno patrimoniale che deriva dall’inganno con ingiusto profitto per l’agente (Fonte: Filodiritto).
Per dirla con parole semplici, le scelte effettuate dall’amministrazione potrebbero sembrare strumentali al raggiungimento di un interesse non del tutto trasparente. E, dulcis in fundo (ma non tanto dolce), l’ultimo passaggio che mai siamo riusciti a capire e che lasciamo alle considerazioni dei lettori. Dopo la modifica del regolamento, dopo la scelta di non attenersi al Decreto legislativo n. 163/2006, dopo il riconoscimento da parte della commissione Brex che la proposta migliore sia quella di Sky Energy e non della Val di Noto Energy… il Comune accetta la proposta peggiorativa dell’ultima ditta!
La proposta iniziale della Val di Noto Energy era al ribasso (periodo di concessione delle aree pubbliche per 25 anni e royalty pari al 5% energia prodotta) ma dopo la proposta Sky Energy Italia srl, valutata dalla commissione Brex più vantaggiosa, viene pareggiata l’offerta da parte di Val di Noto Energy portando il periodo di concessione a 20 anni e la royalty al 10%. La ditta utilizza l’appena introdotto diritto di prelazione e con un piccolissimo trafiletto al Comune vengono assegnati solo 195 kWp dell’energia prodotta e non il 100% di tutti gli impianti. Come dire: rispetto alla potenza installata (1.100 KWp) il Comune ne ha una resa pari in tutto al 5-6%. Ci asteniamo dai commenti.
Scheda
Da alcune indiscrezioni sembrerebbe che negli ultimi mesi ci siano stati clamorosi sviluppi nella vicenda del fotovoltaico nel Comune di Avola. Si tratta di un argomento di cui ci siamo occupati in passato, sollevando dubbi e perplessità a cui non abbiamo mai avuto risposte convincenti. Si sa gli anni passano, la memoria è labile, o molto più semplicemente qualcuno potrebbe non avere letto la nostra inchiesta e non ne conosce i contorni oscuri. Per questo abbiamo deciso di tornare sull’argomento, provando a ricostruire quali sono stati gli sviluppi fino ai giorni nostri. Ovviamente sintetizzare un’inchiesta durata per noi mesi e fatica non è semplice, ma in breve questi i punti salienti:
Noto: 19 settembre 2012. Viene costituita la società “Val di Noto srl”. Oggetto sociale la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Avola: 27 settembre 2012. Il regolamento comunale viene modificato dal Consiglio all’art. 14 comma 6 con l’introduzione del diritto di prelazione, e al regolamento vengono aggiunti ben 8 nuovi articoli tutti relativi agli spazi pubblicitari sul sito internet istituzionale.
Siracusa: 1° ottobre del 2012. La società “Val di Noto Energy srl” viene iscritta, come impresa inattiva, nel registro delle imprese.
Avola: 1° ottobre 2012. Viene inoltrata al Comune di Avola una proposta dalla società Edilgroup Srl per la concessione dell’uso (25 anni) dei lastrici per realizzare impianti fotovoltaici.
Avola: 6 ottobre. La società dichiara di agire quale mandante di una costituenda Associazione Temporanea di Imprese (Val di Noto Energy srl, mandataria, con quota del 60% di partecipazione, EDILGROUP srl Ragusa per il 40%).
Avola: in data 12 ottobre 2012, con delibera di giunta n.79, l’amministrazione Cannata (presenti il Sindaco dott. Giovanni Luca Cannata e gli assessori avv. Campisi, avv. Grande, ing. Caruso, arch. Loreto) dichiara di interesse pubblico la proposta; lo stesso giorno viene pubblicato nell’Albo pretorio e sul sito del Comune un “Avviso di interesse” che rende noti i termini della proposta ricevuta e assegna 15 giorni a eventuali interessati a una proposta alternativa.
Avola: 29 ottobre 2012. Viene presentata una proposta concorrente da parte di una costituenda ATI con mandataria “Energia Solare srl” e mandante SKY Energy srl (Avola) che propone condizioni migliorative.
Avola: 5 novembre 2012. Il sindaco nomina la commissione di valutazione presieduta da Gaetano Brex (Presidente).La Commissione di valutazione, con verbale redatto in data 6/11/2012, riconosce come più vantaggiosa l’offerta di “Energia Solare srl”.
6 novembre 2012. Taranto Alessandro, amministratore della “Val di Noto Energy srl”, si reca a Bergamo e vende alla società “RISEN ENERGY CO Limited” la quota di Val di Noto srl per 2.500 euro, dunque all’identico costo di quanto versato per costituire la stessa società.
Avola 9 novembre. Viene comunicato alle due società l’esito della valutazione
Avola:13 novembre La Val di Noto Energy srl (già di proprietà della società di Hong Kong) esercita il diritto di prelazione, previsto dal Regolamento sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione sugli accordi di collaborazione e sugli spazi pubblicitari. Durata della concessione 20 anni. Vengono installati i pannelli.

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