Ricostruire una vecchia dimora a Floridia spesso causa di lunghi contenziosi

A causa del D.M. 1444 del 1968, chi ha realizzato – magari senza licenza – il primo piano sulla superficie già edificata impedisce al vicino di sopraelevare a sua volta. L’art. 9 del citato decreto si è abbattuto come un meteorite alieno su un territorio urbano come quello floridiano

È opportuno premettere dei fatti concreti. La ricostruzione di una casa vecchia nel centro abitato di Floridia è spesso causa di contenzioso interminabile.

La casa tipica floridiana è costituita da tre quadrati (con lato di sei metri) disposti in successione. Ciascuno di tali quadrati costituisce una unità di misura edilizia, che in dialetto è denominata “locale”. La casa tipica floridiana è costituita da tre “locali”, di cui uno solo affacciato sulla strada pubblica di accesso: ne vien fuori uno spazio avente sei metri di prospetto e 18 di profondità all’interno dell’isolato. Il terzo quadrato (o “locale”) era quasi sempre suddiviso a metà; vi trovavano spazio la cucina e il bagno da una parte e, dall’altra, il cortiletto, fonte di luce per tali ambienti e per il secondo locale interno. In tal modo cucina e bagno distavano solitamente tre metri dal muro di confine.

Chi ha costruito il primo piano su tutta la superficie già edificata impedisce, in base alle norme vigenti, al vicino di sopraelevare a sua volta. E ciò è causa di un contenzioso infinito e spesso indegno di narrazione. Capita, infatti, che qualcuno (pur avendo sopraelevato abusivamente, senza regolare progetto e senza alcuna licenza, e pur non avendo regolarizzato tale situazione di abusivismo approfittando delle numerose sanatorie che sono state varate nel tempo) impedisca al vicino di sopraelevare la sua abitazione, ricattandolo: se non mi dai  tot euro, te lo puoi solo sognare di costruire. E capita che il giudice gli dia ragione. Non in merito al ricatto, ma in ordine all’impedimento opposto al vicino: infatti, una cosa è il procedimento giudiziario tra i due litiganti ed altra questione è il rapporto tra il costruttore abusivo e il suo Comune, che gli dovrebbe imporre o avrebbe dovuto imporgli di mettersi in regola. Altra cosa ancora è la richiesta ricattatoria, difficilmente dimostrabile, se non con la finzione di un cedimento, concordata magari con le forze dell’ordine, affinché intervengano per sorprendere il ricattatore “col sorcio in bocca”, ossia con la mazzetta estorta ancora in mano.

Qualcuno penserà che sono beghe tra privati. È vero, ma sino a un certo punto, perché le conseguenze sono questioni di pubblico interesse. È di pubblico interesse una situazione di palese ingiustizia, che qualche cittadino subisce senza riuscire a far valere il suo elementare diritto di essere trattato da eguale. È di pubblico interesse che non si diffonda o non si consolidi la convinzione (criminogena) che le leggi non servano a far valere il principio di giustizia, ma possano essere addirittura sfruttate come strumenti di ricatto per angariare il prossimo. Ed è di pubblico interesse che il patrimonio di case abbandonate all’interno del centro urbano sia valorizzato: per evitare il degrado, per dar lavoro a chi ne ha bisogno, per evitare che si continui a cementificare altro spazio in periferia lasciando deperire il vecchio patrimonio immobiliare del centro storico. 

Ma passiamo a dare una rapida occhiata alle norme esistenti e a quella più recente, che potrebbe portare, forse, a una soluzione: il “decreto del fare”, varato dal governo Letta.

Non è mancato, in passato, qualche tentativo di far valere la ragione attraverso diverse statuizioni inserite in norme urbanistiche, ma la Corte Costituzionale è stata chiamata a far valere il diritto positivo piuttosto che la ragione e ha dovuto pronunciarsi contro le norme urbanistiche troppo “autonome”: per esempio, con la sentenza n.6/2013 ha dovuto bocciare l’art. 1, secondo comma, della legge regionale delle Marche n. 31 del 1979, che  consentiva ai Comuni di derogare alle distanze minime fissate nel D.M. n. 1444 del 1968. La Regione – sentenziava la Corte – non poteva legiferare in contrasto con il dettato del D.M. citato;  esso, inoltre, ha la precedenza rispetto al codice civile, poiché non riguarda questioni di rapporti tra privati ma prescrive norme relative ad assetti urbanistici finalizzati alla tutela di un interesse pubblico. Discorso ineccepibile. Ma situazione paradossale e occasione di abusi ed angherie da parte di chi, in certi contesti, ne ha fatto un uso strumentale. Perverso ma legittimo. Immorale, ma giuridicamente inoppugnabile.

È innegabile che la norma prevalente (l’art. 9 del D.M. 1444/1968) si sia abbattuta come un meteorite alieno su un territorio urbano come quello floridiano (comune anche a tanti paesi della nostra realtà siciliana), caratterizzato da unità abitative analoghe a quella descritta in premessa.

I giudici amministrativi, più volte interpellati dai contendenti, avevano le mani legate: si rendevano conto dell’assurdità della situazione, ma rilevavano l’ostacolo ineludibile rappresentato da una norma statale inderogabile. Solo in casi sporadici hanno potuto emanare sentenze sfavorevoli a chi intendeva fare uso strumentale delle norme: è accaduto, ad esempio, nel caso di un fabbricato che veniva impedito non per la distanza delle finestre progettate, ma per pretestuose e contorte rivendicazioni di vedute oblique e laterali di… tetti di altri fabbricati. Il ricorrente ha bloccato la costruzione con un lungo procedimento dettato da intendimenti ostruzionistici (e forse ricattatori) ma alla fine ha avuto torto ed è stato condannato al pagamento delle spese legali. Magra consolazione per chi ha dovuto pagare l’affitto per lunghi anni senza poter realizzare la sua casa. Teoricamente potrebbe ora chiedere un risarcimento danni, ma fatti oggettivi (l’età avanzata del contendente sconfitto congiunta alla sperimentata lungaggine dei procedimenti) ed elementi soggettivi (riluttanza ad adire le vie legali se non per costrizione o per legittima difesa di interessi personali dalla prepotenza altrui) sconsiglieranno sicuramente tale scelta.

A prospettare una modifica (ancora in nuce ed incerta) della situazione paradossale sopra descritta è intervenuto, finalmente, il governo che ha preceduto l’attuale. Infatti, con l’art. 30 (Semplificazioni in materia di edilizia) del cosiddetto “Decreto del Fare” (D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98), esso ha introdotto nel Testo Unico dell’Edilizia  un art. 2-bis, il quale recita che “ferma restando la competenza statale […], le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali […], nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”.

Tutto risolto, dunque? Niente affatto, ma finalmente si intravede uno spiraglio per una legislazione regionale che corregga la rigidità normativa del D.M. n. 1444 del 1968, responsabile di aver dato  adito agli inconvenienti sopra evidenziati.

Ci chiediamo innanzitutto: perché solo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovrebbero poter «prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie… »?  Ci sfugge la ratio della limitazione. Perché non estendere a tutte le Regioni la possibilità di legiferare in merito a semplificazioni in materia edilizia? La discriminazione operata dal governo Letta ci appare incomprensibile.

Ma ci chiediamo, in secondo luogo, quale uso di tale facoltà derogatoria abbia saputo fare la nostra Regione a Statuto speciale. Ha legiferato in merito alla questione? Ha consentito ai Comuni siciliani di tener conto delle caratteristiche delle abitazioni esistenti e di adeguare gli strumenti urbanistici? Che ne pensano i parlamentari del nostro territorio? Quali iniziative intendono assumere? E che ne pensa Rosario Crocetta? La Civetta ospiterà le loro riposte ai quesiti sopra formulati.      

 

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