“Il benzinaio che ha sparato va premiato con medaglia d’oro”

Fatti di Ponte di Nanto. Un medico legale siracusano scrive al giornale: “Il benzinaio che ha sparato va premiato con medaglia d’oro.Nel ’96 capitò anche a me: un energumeno mi aggredì col coltello e io gli puntai la pistola

3 febbraio 2015 a Ponte di Nanto un gruppo di rapinatori armati di pistole cal 9×21 e di mitra kalashnikov stanno compiendo una rapina alla gioielleria Zancan. Una commessa è all’interno del negozio con un rapinatore mentre i complici tentano di sfondare le vetrine contenenti i preziosi. Un cittadino si accorge della circostanza e, allo scopo di dissuadere i criminali, esplode un colpo di fucile da caccia in aria. Per tutta risposta i banditi lo fanno segno di pistolettate e raffiche di mitra. Il cittadino spara ad altezza di gambe e colpisce uno dei criminali il quale, insieme ai complici, sale in auto e scappa andando poi a schiantarsi per aver perso il controllo dell’auto e nell’impatto decede.

Per Graziano Stacchio (così si chiama il diligente e coraggioso cittadino italiano che ha difeso l’altrui e la propria vita) si profila l’accusa di eccesso colposo di legittima difesa.

Ma di cosa stiamo parlando? Vediamo cosa detta il Codice Penale: Art. 51, Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere: “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità”.

Art. 52, Difesa legittima: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”

Art. 54, Stato di necessità: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

Art. 55, Eccesso colposo: “Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi”

Secondo il dettato dell’art.55 c.p., quindi, condizione fondamentale e indispensabile per l’applicabilità della norma è la sussistenza dei requisiti della legittima difesa (ex art. 52c.p.), ad eccezione della proporzione tra la difesa e l’offesa. Va accertato che sia esistito il pericolo attuale di un’offesa ingiusta e la necessità di difendere un diritto contro detto pericolo. Sussisterà l’eccesso colposo qualora la reazione risulti esuberante rispetto allo scopo di difendere un diritto contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta.

Sia la giurisprudenza che la dottrina indicano, per la stima dell’adeguatezza o meno della difesa, il confronto  tra i mezzi che l’aggredito aveva a propria disposizione per difendersi e quelli realmente adoperati, considerando però che se questi erano i soli che egli aveva la possibilità di utilizzare non si configurerà l’eccesso colposo, bensì la giustificante della legittima difesa.

In parole povere supponendo che un uomo venga aggredito con un coltello e si difenda sparando con un revolver, non si concretizzerà eccesso di difesa se il revolver era l’unico mezzo a disposizione dell’aggredito per porre in essere la sua difesa, trovando, in tal caso, piena applicazione la scriminante della legittima difesa.

Queste incontrovertibili premesse coniugate ai dati circostanziali, quali quelli riferiti dai presenti ai fatti e accertati dagli inquirenti, scagionano senza indugio né possibilità di equivoco il benzinaio di Ponte Nanto il quale ha agito in un primo momento a scopo puramente intimidatorio e con l’obiettivo di mettere in fuga i malfattori. In un secondo momento, la risposta di una fucilata a pallini da caccia alle gambe in risposta a raffiche di kalashnikov e di pallottole cal. 9 x 21 appare non solo sicuramente non esuberante ma, addirittura, quali e quantitativamente minima rispetto al potenziale offensivo e lesivo delle armi automatiche usate dai criminali.

E c’è da considerare un altro aspetto dei fatti: l’elemento psicologico. E’ veramente ammirevole la prudenza con la quale ha agito il nostro Concittadino nel difendere la sua e l’altrui vita da un pericolo immediato e sproporzionato in eccesso rispetto ai suoi mezzi di difesa (pallottole blindate di armi automatiche da guerra contro pallini per allodole). Confesso che io al suo posto avrei mirato alla testa alla ricerca del punto di massima vulnerabilità del bersaglio in relazione al munizionamento usato (uno sciame di pallini negli occhi dovrebbe essere sufficiente a mettere fuori combattimento l’avversario). Invece Graziano Stacchio, costretto a sparare dalla necessità di salvare se stesso e la dipendente della gioielleria dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, ha tirato alle gambe per evitare di provocare lesioni mortali a chi dopo aver minacciato con le armi una donna indifesa, stava adesso tentando di ucciderlo.

Il personale parere di chi scrive è che Graziano Stacchio manifestando non comune virtù civica ha posto in essere un atto di eccezionale coraggio esponendo la propria vita a fortissimo rischio per salvare se stesso ed altra persona esposta ad imminente e grave pericolo.

Se da un lato è inauspicabile l’uso delle armi o di qualsiasi efficace mezzo di offesa rivolto contro un altro essere umano, altrettanto inauspicabile è che il Cittadino onesto e laborioso sia esposto all’aggressione di malfattori ai quali la complicità di certa politica, l’accondiscendenza di certa magistratura e la frequente impotenza delle forze dell’ordine costruiscono un vero bunker inattaccabile dai titolari del diritto.

Va fatta, infine, un’ultima considerazione sulla quale invito a  riflettere quella fitta schiera di persone che obiettano che la difesa del cittadino è affidata alle forze dell’ordine e non al singolo.

A titolo esemplificativo,  uno spiacevolissimo episodio occorsomi nel lontano 1996. Mentre effettuavo una visita medico-legale, improvvisamente si spalancò la mia porta e un energumeno, in preda ad evidente stato di agitazione psicomotoria, irruppe nella mia stanza. Feci appena in tempo a dire “Ma come si permette ? Cosa vuole ?” che il soggetto estrasse un coltello a molla e mi si avventò contro dicendomi “Voglio vedere cos’hai mangiato stamattina !”.

Più veloce del pensiero saltai al di là del mio tavolo e gli puntai un cal. 40 alla testa.  Poi abbassai la mira puntando ad una gamba e gli intimai di deporre la sua arma. Disarmatolo mi resi conto che mi aveva aggredito per un purissimo e banalissimo equivoco. Quando tutto fu chiarito, il tizio scoppiò a piangere pentito del suo gesto. Io lo convinsi a disfarsi di quell’arma e ad affrontare con meno irruenza e irragionevolezza i problemi e finì lì.

Secondo qualcuno avrei dovuto chiedergli di sospendere l’aggressione e attendere pazientemente che arrivasse una pattuglia delle forze dell’ordine da me chiamata con idonea telefonata, per difendermi dall’aggressore. Sarebbe bellissimo poterlo fare, ma “a volte” il tempo non c’è!

Vorrei adesso che i lettori riflettessero sul coraggioso gesto di Graziano Stacchio e su una Legge dello Stato del 1958 e traessero le loro conclusioni relative al benzinaio di Ponte Nanto: Legge 2 gennaio 1958, n. 13. Norme per la concessione di ricompense al valore civile: 1. Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore. 2. Le ricompense al valor civile sono: le medaglie d’oro, d’argento e di bronzo; l’attestato di pubblica benemerenza. Esse hanno le caratteristiche indicate nei quadri annessi alla presente legge. 3. Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che compirono gli atti di cui all’art. 1, scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericoloper salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo; 10.Le medaglie al valor civile vengono conferite con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per l’interno.

Con tutto il da fare che ha, forse il Ministro dell’Interno non sa dell’accaduto.

Qualcuno lo informi e lo metta anche al corrente della citata Legge.

 

 

 

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