Legambiente chiede al CGA di far assistere i propri consulenti, Licini e Ansaldi, alle operazioni del ctu di quantificazione del danno in favore di Open Land. Nella sentenza i giudici scrivono di “società veicolo”, “società madre” e “società figlia” facendo poca chiarezza sui loro nessi
E anche Legambiente ha deciso di partecipare, con i propri rappresentanti/consulenti, al procedimento di quantificazione del danno che il Comune di Siracusa è stato condannato a risarcire all’Open Land.
La vicenda è nota – proprio oggi le parti in causa sono state chiamate a nominare i propri consulenti tecnici – e trovate qui online un nostro recentissimo intervento.
Nell’atto di costituzione in giudizio presentato al CGA dagli avvocati Corrado Giuliano e Nicola Giudice, oltre alle nostre osservazioni relative alla legittimità delle somme pretese dall’Open Land e alla necessità, per il ctu nominato dagli stessi giudici amministrativi (il commercialista Salvatore Pace) di ben valutare le scritture contabili delle società alle quali Open Land avrebbe corrisposto somme addebitabili ai ritardi causati dall’amministrazione comunale per il rilascio della concessione edilizia, e di cui essa chiede appunto ‘ristoro’ (la restituzione), sono presenti alcuni rilievi che meritano una particolare attenzione.
Secondo i legali di Legambiente andrebbero infatti indagati i rapporti intercorrenti tra le numerose società coinvolte nel procedimento. Per esempio l’amministratore unico della Erredi Consulting srl è lo stesso della Emmea srl che avrebbe ricevuto la consulenza da cui nasce la richiesta stratosferica di risarcimento danni (nello specifico una somma di 4 milioni, ndr) e ciò non può che risultare dalle scritture contabili delle società: “perché, se per la società che paga le penali si tratta di onere straordinario, di converso per la società che le incassa si tratta di un provento straordinario”.
Sotto lo stesso profilo, nella verifica dei canoni di locazione e oneri condominiali eventualmente persi, è “urgente” capire quali sono le società coinvolte e a che titolo, “perché spesso (nella sentenza di ottemperanza del CGA, ndr) si sono usati termini quali “società veicolo”,“società madre” e “società figlia” facendo poca chiarezza sui rapporti intercorrenti tra società, tutte riconducibili alla stessa famiglia, e sui soggetti giuridici titolari dei diritti che si presume di voler far valere”.
Dai dati risultanti da visure ordinarie aggiornate, gli avvocati rilevano che l’Emmea, che dovrebbe essere la titolare del progetto del complesso commerciale “Fiera del sud”, non è una newco, essendo stata costituita l’11 dicembre 2003, e che è controllata al 100% da Emmea Group, a sua volta interamente controllata G.F.G. s.a.s., che è partecipata al 79% da una società svizzera con sede a Locarno, l’International Trust U.K. SA. Inoltre è stata l’Open Land srl, attraverso un processo di scissione che si è concluso il 29 gennaio 2013, a dar vita alla Emmea Group.
“Dai dati camerali – evidenziano Corrado Giuliano e Nicola Giudice – non si evincono operazioni di affitto di azienda in favore della Emmea srl e in particolare non risulta l’affitto d’azienda datato 6 settembre 2010 comprendente il centro commerciale di cui trattasi. Oltretutto Emmea dovrebbe essere la proprietaria del complesso fieristico e non la mera affittuaria. Occorrerebbe indagare più approfonditamente i tempi delle varie operazioni e i rapporti tra le varie società di codesta galassia, per capire la veridicità delle “… proposte (candidature) di locazione che risultano accettate dalla società “veicolo” con atto ricevuto dal destinatario entro il 17.10.2012” anche e soprattutto alla luce della presenza, ai vertici societari, di TRUST che schermano, rendendola anonima, l’intestazione delle quote societarie”.
Gli avvocati, oltre a interrogarsi poi sull’ipotizzato aumento dei costi di costruzione – scrivono infatti: “Anche a una sommaria ricognizione, appare di tutta evidenza che, se il costo originario dell’appalto era di 11 mln e il mutuo erogato alla Emmea nel 2010 è di 12 mln (di cui solo una parte utilizzati e l’opera già quasi completata), dal punto di vista economico-finanziario sembrerebbe che non ci sia stato alcun aumento dei costi, oltretutto di quella esorbitante entità!” – ritengono indispensabile un accertamento rigoroso sulla asserita perdita di finanziamenti bancari.
Al ctu Pace il CGA ha infatti anche dato mandato di stabilire se, in relazione al mutuo concesso da Irfis, le condizioni pattuite (creazione di una newco, apporto da parte di Open Land di equity irripetibile e rilascio fideiussione) possono ricollegarsi alla revoca del finanziamento in leasing e se, considerato il dichiarato apporto in Emmea “di mezzi propri da parte di Open Land alle specifiche condizioni pattuite con Irfis, configuri una perdita patrimoniale per la società madre.”
Secondo Giuliano e Giudice, le questioni da evidenziare sono queste: “La Emmea è stata costituita l’11 dicembre 2003 e quindi, a rigor di logica, non è una “newco” ed è controllata, attraverso una catena di partecipazioni, da un TRUST svizzero. L’equity (il patrimonio netto della società) è rappresentato sostanzialmente dal capitale sociale + le riserve + aumenti di capitale – le perdite. Nel nostro caso, il capitale sociale della Emmea è di €100.000 e, dal suo bilancio d’esercizio al 31/12/2012, risultano i versamenti soci in conto aumento capitale per € 2.889.718 e una riserva straordinaria per € 4.810.862. Proprio i 6.800.000 euro di cui si chiede il risarcimento! – evidenziano i legali – I quali non costituiscono una “perdita patrimoniale” bensì costituiscono l’essenza del patrimonio della società. Inoltre, codesti € 6.800.000, possono essere in qualsiasi momento restituiti ai soci (o meglio al socio unico Emmea Group) perché come indicato nella nota integrativa del bilancio al 31/12/2012 rientrano tra le voci del patrimonio netto interamente “disponibili” e “distribuibili”. E possono essere restituiti perché il patrimonio netto complessivo (equity) è di oltre 7,6 mln quindi abbondantemente capiente per rimborsare i 6,8 mln. Pertanto non si tratta di “equity irripetibile” – chiosano.
Presto sapremo se il CGA accoglierà la richiesta di Legambiente a far assistere i propri consulenti, il dottor commercialista Francesco Licini e il dottor Giuseppe Ansaldi, alle operazioni del ctu Pace nonché a formulare osservazioni sui risultati delle indagini tecniche, ma, anche se quest’atto di costituzione fosse ritenuto inammissibile, il ctu nominato dal CGA non potrà non risolvere tutti i quesiti posti.

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