Articolo del direttore del carcere di Augusta. Innovazione radicale del sistema sanzionatorio che era rimasto immutato dal codice Rocco, il guardasigilli di epoca fascista che prevedeva come pena inflitta nel dibattimento esclusivamente quella carceraria.
Merita ricordare, a margine del dibattito sulle recenti dimissioni del Presidente della Repubblica e sull’elezione del suo successore, la circostanza che l’unico messaggio alle camere nel corso dei due mandati, abbia avuto come tema la “drammatica questione carceraria”.
Il messaggio divulgato come un invito all’adozione di provvedimenti clemenziali ha in realtà una finalità molto più ampia, contiene un vibrante j’accuse al sistema sanzionatorio e all’assetto delle misure privative della libertà; indica tutta una serie di rimedi strutturali. Solo da ultimo invita a considerare l’esigenza di rimedi straordinari, non senza avere evidenziato il fatto che dal dopoguerra al 1990 si sono succeduti ben tredici provvedimenti di clemenza: in media uno ogni tre anni.
Appare implicita quindi la critica a provvedimenti rivelatisi nient’affatto risolutivi, laddove non siano stati accompagnati da significativi provvedimenti strutturali.
Dopo il messaggio e a seguito della necessità di non incorrere nelle sanzioni europee, sono stati adottati provvedimenti cosiddetti deflattivi (e già la definizione stessa sembrerebbe rimandare all’idea di uno sfoltimento più che di un cambio di registro) accompagnati tuttavia da un provvedimento legislativo che per la prima volta riforma il sistema sanzionatorio rimasto immutato dal codice Rocco, il guardasigilli di epoca fascista che prevedeva come pena inflitta nel dibattimento esclusivamente quella carceraria.
Si tratta della legge n. 67 del 28 aprile 2014, provvedimento ampio e complesso per la cui analisi occorrerebbe scendere nel tecnicismo e una competenza di gran lunga superiore a quella di chi scrive. Per cui ci si limita ad indicare una delle previsioni (demandata a un successivo decreto legislativo) che inserisce quale pena quella della espiazione presso il proprio domicilio, sia per singoli giorni della settimana, sia per fasce orarie. Si tratta di istituti giuridici già presenti in altri ordinamenti stranieri che, una volta esercitata la delega, compariranno per la prima volta in quello italiano.
Siamo di fronte ad una legge n. 67 del 28 aprile 2014 che aggiunta ad altre (la messa in prova, la sospensione del processo accompagnata dallo svolgimento di lavori di pubblica utilità, la possibilità di non punire i reati nei casi di particolare tenuità dell’offesa) va verso una innovazione radicale del sistema nel senso invocato dal Presidente Napolitano.
Ho ritenuto giusto ricordarlo, nell’ambito di questa rubrica per mettere in rilievo la profonda sensibilità dell’oramai Presidente emerito, rispetto al pianeta carcere da troppi e da troppo invece non adeguatamente considerato.

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