Già contestato dal CGA nel 2015, non sembra assicurare criteri di terzietà e imparzialità. Stupisce, in quest’ultima decisione degli ermellini, che, nonostante la reiterata richiesta dei legali di Legambiente di disporre la revoca del dottor Pace, proprio a lui si sia deciso di affidare la nuova valutazione
La Civetta di Minerva, 16 giugno 2017
Il fatto, clamoroso, è noto: pochi giorni fa, il CGA regionale, presieduto dal magistrato Claudio Zucchelli (il collegio giudicante è sostanzialmente lo stesso che ha recentemente negato all’AMGroup dei Frontino la possibilità di realizzare 71 villette in area vincolata), ha deciso di revocare la sentenza grazie alla quale la società Open Land, “avendo subito un danno ingiusto” per i ritardi causati dall’amministrazione nella trasformazione dell’ex Fiera del sud in centro commerciale, ha già percepito dal Comune di Siracusa la somma di 2.800.000 euro. Ancora sub iudice era invece la restante somma, quantificata dal consulente dello stesso CGA in 19 milioni (di 22 mln il conteggio totale). I giudici amministrativi hanno quindi chiesto allo stesso consulente Salvatore Pace di “ricalcolare” le somme pretese a vario titolo dalla società (vedi scheda).
In un mese, dopo che nello scorso numero del giornale sollevavamo proprio la questione della presunta corruzione in atti giudiziari che andava a lambire, partendo dall’inchiesta romana, il CGA della Sicilia, sono state “rivisitate” e revisionate le due sentenze (le 71 villette e il centro commerciale) che come una spada di Damocle pendevano sulla comunità siracusana, e non solo, imponendo risarcimenti multimilionari a vantaggio degli imprenditori privati.
Scrivevamo solo il 19 maggio scorso: “Ora che la nuova indagine della Procura di Roma prospetta la possibile esistenza di un “mercimonio di sentenze” in alcuni processi amministrativi e quindi il reato, gravissimo, di corruzione in atti giudiziari, non appare più rinviabile da parte degli organi inquirenti una verifica a tappeto delle tante decisioni fin qui prese dai tribunali amministrativi su note vicende siracusane, su quelle, annose, che hanno sollevato dubbi e domande giuridicamente fondate”.
La sensazione è, certo, che finalmente stia cambiando qualcosa, che ci sia “un giudice a Berlino” ma… c’è sempre un ma. Stupisce, in quest’ultima decisione del CGA, che, nonostante la reiterata richiesta dei legali di Legambiente di disporre la revoca del dottor Pace, proprio a lui si sia deciso di affidare la nuova valutazione delle eventuali somme che dovrebbero essere riconosciute alla società Open Land a titolo di risarcimento (lo ricordiamo: per un permesso a costruire che non avrebbe mai dovuto essere dato, come riconosciuto dallo stesso CGA). Eppure è stato lo stesso CGA, in diversa composizione, nel 2015, presidente Raffaele Maria De Lipsis, forse per il clima surriscaldato intorno al caso, per l’abnormità di alcune valutazioni sul quantum, ad affermare: “Il Collegio non ritiene di poter condividere né i risultati, né i criteri utilizzati dal CTU per pervenire ad essi. In linea generale, al riguardo, ritiene il Collegio di poter muovere al CTU una critica di fondo, che consiste nell’avere valorizzato più le allegazioni di parte che la documentazione realmente esistente in atti e risalente al momento storico esatto in cui la vicenda originaria si è sviluppata”, salvo, nonostante ciò, ad accogliere una parte delle sue risultanze periziali: appunto quei 2.800.000 euro di cui oggi il sindaco Garozzo chiede, a nostro avviso vanamente, la restituzione parziale.
Un invito al fair play rivolto anche dai legali di Legambiente alla società affinché “restituisca spontaneamente le somme” “erroneamente” percepite che ha il sapore di una boutade: è difficile credere che non per nulla la famiglia Frontino abbia costituito, il 27 febbraio 2013, un “International Trust U.K. SA” con sede a Locarno in Svizzera. Così scriveva l’avvocato Sebastiano Leone a tutela degli interessi della Sicep spa, creditrice di 564.000 euro su un totale di 1.700.000 per lavori eseguiti per il centro commerciale: “È lecito ritenere che il conferimento delle quote sociali nel trust costituisce lo strumento di cui le sorelle Frontino si sono avvalse per eludere i pagamenti in favore delle imprese che hanno realizzato il centro commerciale” (da qui, infatti, oltre all’azione surrogatoria e alla richiesta di sequestro conservativo della Sicep, anche un’azione revocatoria per far dichiarare inefficace l’atto costitutivo del trust per il timore che fosse stato compiuto in frode ai creditori).
In realtà appare assolutamente necessario richiedere con determinazione la restituzione del milione e centomila euro (forfettario) indebitamente percepiti e procedere con un sequestro conservativo su beni mobili e immobili: questa è l’unica strada che il Comune deve percorrere subito per restituire ai Siracusani i loro soldi.
In conclusione, considerando le corrette contestazioni all’operato del dottor Pace – last but not least la pratica professionale da lui svolta per un certo periodo proprio presso lo studio del commercialista Giuseppe Cirasa, consulente tecnico dei Frontino -, rimane fondata la domanda se egli possa rispondere a quei principi di “terzietà e imparzialità” di chi è chiamato a dirimere questioni di tale rilevanza, che richiedono assoluta oggettività e serenità di giudizio. Ma soprattutto c’è da chiedersi, come alcuni fanno, se sia necessaria la sua presenza dal momento che i giudici hanno dimostrato di poter fare tutto anche da soli, e senza commettere errori.
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Tutte le volte in cui si dice che il consulente ha sbagliato
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…Dopo aver così proceduto riguardo alla determinazione del periodo del ritardo comunale risarcibile , all’esito dell’ulteriore scrutinio delle singole ‘voci’ di danno risarcibile, in sentenza è stato quindi statuito:
1°) Di condividere appieno “anche per la forza del vincolo di giudicato di precedenti sentenze”, quanto deciso in ordine all’an ed al quantum relativo alla ‘voce’ “ D – Canone di locazione ed oneri condominiali”: pervenendo in conformità con il condiviso criterio di calcolo “basato sull’esame delle proposte (non rileva se in originale o copia) di sfruttamento commerciale del sito..”, utilizzato dal Consulente, alla relativa liquidazione del danno risarcibile per un ammontare pari a Euro 1.709.101,93 a titolo di lucro cessante…
…Premesso, quindi, dopo aver dichiarato di voler condividere solo parzialmente quanto determinato dal Consulente, il Collegio per le altre ‘voci’ di danno, ha statuito altresì:
2°) – Per la ‘voce’ “ A – Riprogettazione e adeguamento progetto iniziale” – Dopo aver rilevato, in contrasto con quanto argomentato dal Consulente..
… il Decidente, pur condividendo l’assunto di principio, altrimenti contestato dall’Amministrazione, circa l’efficacia satisfattiva della transazione, sulla falsariga del quesito posto dalla sentenza ottemperanda (cioè, di accertare l’ammontare delle “penali che l’impresa, in base alle obbligazioni contrattuali assunte, dimostrerà di aver pagato o che sarà tenuta a pagare…in conseguenza del ritardato inizio dei lavori ), – ha tuttavia rilevato l’errore dei criteri di rilevamento utilizzati dal Consulente “per aver computato il pagamento (…) di importi convenzionalmente ricondotti, ma solo ex post, al titolo “ penale da ritardo dei lavori” che però non erano stati predeterminati”: prescrivendo pertanto al Consulente un supplemento istruttorio …
… Lo stesso Collegio, peraltro, dopo aver ribadito le ragioni del criterio di comparazione prescritto, a fronte di quello erroneamente utilizzato dal Consulente, si è riservata comunque la facoltà di una liquidazione equitativa di questa ‘voce’ di danno, nel caso in cui venisse acclarata la impossibilità di operare in alcuno dei modi indicati…
… Per la voce “E – Perdita finanziamenti bancari” – Dopo aver rilevato “l’incongruità di aver considerato come ammontare del danno da perdita del finanziamento l’intero ammontare, pari ad Euro 6.800.000,00…”; e ritenuto la necessità di procedere, anche per questa ‘voce’ ad una comparazione tra entità omogenee – al Consulente è stato quindi rappresentato e prescritto quanto segue...
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Continua con: Al consulente il CGA ora assegna un mandato più stringente

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